Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28224 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11036 – 2020 R.G. proposto da:

TECNOSISTEMI s.r.l. – c.f/p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Daniele

Manca Bitti che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Antonello Linetti, la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza.

– ricorrente –

contro

C.S. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su

foglio allegato in calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.,

u.c., dall’avvocato Franco Carcereri e dall’avvocato Marina

Guadagnini ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte

Asolone, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Milena Liuzzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2020 della Corte d’Appello di Brescia;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 21 aprile

2021 del consigliere Dott. Abete Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto rigettarsi

il primo motivo, e così confermarsi la declaratoria di incompetenza

per territorio del Tribunale di Brescia, ed accogliersi il secondo

motivo relativo alla quantificazione delle spese processuali.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1. Con decreto n. 46/2013 il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ingiungeva a C.S. di pagare alla “Tecnosistemi” s.r.l. la somma di Euro 10.243,71, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione dell’ingiunto, lavori dall’ingiunto affidati in appalto alla s.r.l. ricorrente.

2. Con atto notificato il 12.3.2013 C.S. proponeva opposizione.

Eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia, siccome competente ratione soci il Tribunale di Verona, innanzitutto, quale foro del “consumatore” ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 63, altresì, quale forum contractus, siccome il preventivo era stato sottoscritto in Sona, in provincia di Verona, ancora, quale forum destinatae solutionis, siccome la prestazione era da eseguirsi in Verona, luogo di ubicazione dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.

Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi la nullità dell’opposta ingiunzione, giacché emessa da giudice incompetente.

3. Resisteva la “Tecnosistemi” s.r.l.

4. Con sentenza n. 2034/2016 il Tribunale di Brescia, respinta l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio, revocava l’ingiunzione e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 9.540,01; condannava altresì l’opponente alle spese di lite.

5. Proponeva appello C.S..

Resisteva la “Tecnosistemi” s.r.l.

6. Con sentenza n. 245/2020 la Corte d’Appello di Brescia accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia, siccome competente ratione soci il Tribunale di Verona, foro di residenza dell’appellante “consumatore”; condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte, in linea principio, ai fini della operatività del foro, esclusivo ed inderogabile, del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. u), che non hanno rilievo né la forma del contratto né l’indagine circa la presenza di clausole tali da provocare uno squilibrio tra le parti; che ha rilievo unicamente la veste di “professionista” e di “consumatore” delle parti contraenti.

Evidenziava quindi, nel caso di specie, che l’appellata aveva veste di “professionista”, che l’appellante aveva veste di “consumatore”, che l’appellata non aveva dimostrato che la clausola di deroga in favore del foro di Brescia fosse stata oggetto di specifica trattativa.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la “Tecnosistemi” s.r.l.; ha chiesto sulla scorta di due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

C.S. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

8. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

9. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio di motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4 e dell’art. 2697 c.c..

Deduce che nella fattispecie ha siglato per iscritto con la controparte un ordinario contratto di appalto, sicché il giudice competente ratione loci va individuato alla stregua degli ordinari criteri codicistici.

Deduce quindi che il contratto è stato concluso a Vestone, in provincia di Brescia, presso la propria sede ed il pagamento va eseguito parimenti in Vestone, ove appunto è ubicata la propria sede ovvero la sede del creditore.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5.

Deduce che la corte d’appello, allorché lo ha condannato alle spese di primo e secondo grado, ha erroneamente determinato il valore della controversia e quindi lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione degli onorari.

Deduce che la corte di merito ha statuito unicamente in ordine alla competenza e per nulla ha esaminato le domande riconvenzionali dell’iniziale opponente.

Deduce pertanto che il valore della controversia era da determinare alla stregua del decisum, dell’importo – Euro 10.243,71 – della somma ingiunta, ovvero in relazione allo scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, non già alla stregua del disputatum, prescindendo dunque dal valore dichiarato – Euro 50.000,00 – dall’opponente.

12. Il primo motivo è destituito di fondamento e va respinto.

13. Va premesso che in materia di vizi “in procedendo” – è il caso senza dubbio delle doglianze veicolate dal motivo in disamina – non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).

Su tale scorta non ha precipuo rilievo la denunzia di motivazione “apparente”, perplessa, obiettivamente incomprensibile veicolata dal primo mezzo di impugnazione (cfr. altresì memoria, pag. 2).

14. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. c), “si intende per: (…) c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

In questi termini la “Tecnosistemi” s.r.l., senza dubbio imprenditore (societario) commerciale (trattasi di impresa specializzata nel settore edilizio del contenimento dei consumi energetici: cfr. sentenza d’appello, pag. 12), è indiscutibilmente un “professionista”.

15. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a) “si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

In questi termini C.S. è indiscutibilmente un “consumatore”, siccome, allorquando ha stipulato con la “Tecnosistemi” “un contratto ad hoc d’appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico” (così memoria, pag. 3), ha sicuramento agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Del resto, C.S. è nato il (OMISSIS) ed è pensionato.

16. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), competente, ratione loci, per le controversie di cui è parte un “consumatore”, è il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del “consumatore” (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 181, secondo cui, ai sensi D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), il domicilio elettivo del “consumatore’, insieme alla residenza dello stesso “consumatore” al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile).

17. Il foro del “consumatore” e’, appunto, esclusivo ed inderogabile (cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1951) e tale “foro” – esclusivo ed inderogabile – ancorato (anche) alla residenza del “consumatore”, opera pur nell’evenienza in cui non sia stata pattuita, così come nella fattispecie, un’espressa clausola di deroga (l’esclusività e l’inderogabilità non operano unicamente qualora il “professionista” dimostri che l’eventuale clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti: cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1951).

A nulla vale quindi che la s.r.l. ricorrente adduca che il contratto d’appalto “non prevedeva alcuna clausola derogativa dei criteri di competenza territoriale” (così ricorso, pag. 10) e che il contratto d’appalto era “privo di clausole vessatorie in tema di competenza territoriale” (così ricorso, pag. 10).

18. La disciplina di tutela del “consumatore” posta del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e s.s. (c.d. “codice del consumo”) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. (ord.) 20.3.2010, n. 6802).

A nulla vale quindi che la s.r.l. ricorrente adduca che controparte si è limitata ad affermare la propria qualità di “consumatore” “senza allegare che il contratto per cui è causa rientri tra quelli per i quali si applica il codice del consumo” (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria, pag. 3. Si è anticipato che la “Tecnosistemi” ha dedotto che l’appalto aveva ad oggetto “la realizzazione di un impianto fotovoltaico”; si è quindi al di fuori anche dell’ipotesi di costruzione, vendita e locazione di beni immobili).

19. In conclusione la competenza ratione loci per la controversia traente titolo dal contratto d’appalto che la “Tecnosistemi” s.r.l. e C.S. hanno nel 2012 siglato, va correlata al luogo – Verona, via Sasse, n. 17 (cfr. scrittura difensiva, pag. 1) – di residenza del committente/”consumatore” (qui resistente), sicché non operano il forum contractus ed il forum solutionis.

Va debitamente segnalato, del resto, che la fattispecie delibata da questa Corte nell’occasione di cui al “precedente” n. 6802 del 20.3.2010 riguardava analogamente un contratto di appalto privato avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile.

20. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento e va respinto.

21. E’ sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, il riferimento ai “precedenti” di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell’attività difensiva (cfr. Cass. (ord.) 29.11.2018, n. 30840; Cass. 3.7.1991, n. 7275).

22. Su tale scorta si osserva quanto segue.

Per un verso, si legittima a fronte delle domande riconvenzionali – in particolare della domanda restitutoria di valore pari ad Euro 40.835,60 (cfr. scrittura difensiva, pag. 5) – esperite da C.S. la determinazione da parte della Corte di Brescia degli onorari alla stregua dello scaglione compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 in dipendenza del valore di Euro 50.000,00 dichiarato dall’originario opponente.

Per altro verso, non si giustifica l’assunto della s.r.l. ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario far “riferimento all’effettivo valore del decisum, cioè al valore del decreto ingiuntivo revocato per incompetenza del giudice adito a pronunziarlo” (così ricorso, pag. 18).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso per regolamento di competenza va ribadita la competenza del Tribunale di Verona, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Verona, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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