Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28223 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2279-2016 proposto da:

ROSA MICRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.

326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO BIANCHIN;

– ricorrente –

contro

F.P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/07/2015 R.G.N. 568/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 232 depositata il 13.7.2015, la Corte di appello di Venezia, respingendo il gravame di Rosa Micro s.r.l., dichiarava la illegittimità del contratto di somministrazione a cui aveva fatto ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, in data 12.2.2007, la società mediante l’agenzia Umana s.p.a. per l’utilizzazione della prestazione lavorativa di F.P.S., e ciò per difformità tra la causale apposta al contratto (“incremento dell’attività produttiva”) e le concrete esigenze aziendali (di avvio di nuova produzione), e – respinta l’eccezione di scioglimento del contratto per mutuo consenso – dichiarava la costituzione, dalla stessa data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la suddetta società quale soggetto utilizzatore della prestazione di lavoro;

2. per la cassazione della sentenza Rosa Micro s.r.l. ha fatto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria;

3. la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con il primo motivo, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1375 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver ritenuto insufficiente, ai fini dello scioglimento del contratto per mutuo consenso, il decorso del tempo e, comunque, per aver valutato atomisticamente gli altri elementi concorrenti, quali l’accettazione di tutti i compensi di fine rapporto nonchè i successivi rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti dopo la cessazione del contratto di somministrazione;

5. con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per motivazione apparente sia con riguardo alla valutazione della mancanza di incrementi di produttività (che doveva essere correttamente effettuata non con riferimento alla precedente struttura produttiva bensì al primo mese di inizio dell’attività, essendo stata assunta, la F., il successivo secondo mese) sia con riguardo ai “cali fisiologici” considerati dalla Corte territoriale (trattandosi più semplicemente dei mesi collegati ai periodi di ferie dei dipendenti);

6. con il terzo motivo è dedotta nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver, la Corte territoriale, erroneamente valutato la documentazione prodotta (in specie, i bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009 e il prospetto dell’andamento mensile dei fatturati) che, invece, dimostrava un continuo progressivo aumento di produzione rispetto al mese di gennaio 2007 nonchè ritenuto irrilevante la prova testimoniale (articolata proprio sulla situazione di aumento produttivo) dedotta in appello;

7. il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che – come statuito da questa Corte (cfr Cass. n. 1841 del 2016, Cass. n. 2732 del 2016; più recentemente, Cass. n. 13660 del 2018) – l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa (cfr Cass. S.U. n. 21691 del 2016) e, quindi, è demandato ad un accertamento in fatto, potendosi desumere da comportamenti concludenti, anche attraverso il ragionamento presuntivo;

8. tale orientamento ha poi recentemente espresso la Cassazione con la sentenza n. 29781 del 2017 che, sulla scia delle decisioni prima ricordate, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, ha rilevato come non è conferito al giudice di legittimità di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale, solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita”: in sostanza l’accertamento dei giudice di merito potrà essere sindacato in questa sede nei limiti in cui tale accertamento non violi i dettami dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

9. nel caso in esame, la Corte di merito ha coerentemente e senza vizi logico giudici considerato non soltanto l’elemento temporale (ritenuto non significativo in quanto di breve periodo), ma anche la convergenza di ulteriori elementi in fatto – nello specifico la riscossione delle competenze di fine rapporto e lo svolgimento di altri rapporti di lavoro a tempo determinato – pervenendo ad una valutazione complessiva, insindacabile, che l’ha potata a dichiarare l’inesistenza di una concorde volontà di scioglimento, per fatti concludenti, del vincolo contrattuale;

10. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, posto che il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle risultanze del processo, l’illegittimità della causale apposta al contratto di somministrazione in considerazione dell’avvio dell’attività produttiva il mese precedente l’inizio della collaborazione della F., si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

11. è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014);

12. del pari, è inammissibile la doglianza, contenuta nel terzo motivo, di mancata ammissione della prova testimoniale posto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 5654 del 2017, Cass. n. 27415 del 2018, Cass. n. 16214 del 2019);

13. nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che era lo stesso contenuto della causale posta a fondamento del contratto di somministrazione (“esigenze connesse all’incremento dell’attività produttiva”) ad escludere l’effettività delle esigenze aziendali (“e perciò a rendere irrilevanti istanze istruttorie di cui è chiesta l’ammissione anche in questo grado”) avendo la stessa società dedotto di aver appena avviato la produzione, comportando l’impossibilità di confrontare le esigenze con una produzione precedente;

14. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della controparte;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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