Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28223 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28314/2017 proposto da:

Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via

Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’AVVOCATO MARCO

VINCENTI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO CARLO

NARDI;

– ricorrente –

contro

M.L., S.S. in proprio e nella qualità di tutore di

S.G., elettivamente domiciliati in Roma al viale delle

Milizie, n. 124 presso lo studio dell’AVVOCATO CARLA CORDESCHI che

li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ANDREA PETTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01773/2017 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 da Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Carlo Nardi per la ricorrente e l’Avvocato Andrea

Pettini per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.

01773 del 2017, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato,

in ordine alla sussistenza del nesso casuale tra condotta dei medici in

servizio presso l’Ospedale (OMISSIS), che avevano assistito nelle ultime

settimane di gravidanza di M.L., moglie di S.S. e

madre della minore G., nata il (OMISSIS), la sentenza del Tribunale

della stessa sede per danni subiti da nascitura e genitori, riformandola

parzialmente in punto di determinazione del risarcimento in favore di

S.G..

La ASL (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5.

Resistono con controricorso M.L.,

S.S., questi in proprio e quale tutore della figlia S.G.,

interdetta.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., per l’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso proposto dalla ASL Toscana Centro è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Esso è così formulato: “non avendo la Corte Territoriale

considerato quanto accertato dal CTU Dott. prof. C.L. (V. in

specie, le quattro ultime righe della pag. 13 della sua perizia

depositata il 23/07/2013 nel primo grado del giudizio) per cui:

“l’esistenza di una primitiva condizione di sofferenza che, secondo il

parere concorde del sottoscritto e dello specialista consultato (Prof.

Venturini) avrebbe con massima verosimiglianza determinato di per sè

conseguenze di danno dimodochè la condotta dei medici (ritardo

nell’espletamento del parto) aggravò una “preesistente condizione

patologica” ma non causò i postumi che per quest’ultima si sarebbero

“comunque” determinati (V. le prime quattro righe della pag. 14 di detta

perizia); e ciò con conseguente riliquidazione dei danni attorei in

funzione di una quota di aggravamento dei danni stessi imputabile ai

medici da ritenersi equitativamente inferiore o, quantomeno, paritetica ex art. 2055 c.c.”.

Il motivo è destituito di fondamento ed è, altresì, avulso dal

testo della sentenza impugnata e inoltre prospetta vizio motivazionale

non più esperibile nel vigente contesto normativo.

La Corte di Appello di Firenze, seguendo l’impostazione

motivazionale del Tribunale, ha ritenuto la condotta dei medici

causalmente determinante della nascita in stato di grave sofferenza di

S.G., non solo perchè essi avessero ritardato di disporre il

parto cesareo, ma anche in quanto, a fronte di una situazione di battito

tachicardico riscontrata nel feto sin dal 7 aprile 1997 avevano

ritardato di effettuare a brevi intervalli ulteriori tracciati,

rinviandone uno dal (OMISSIS) e dopo che M.L. si era recata in

ospedale il (OMISSIS) avevano sospeso l’effettuazione del tracciato,

precludendo, in tal modo la stessa possibilità di accertare la necessità

di un più tempestivo parto cesareo.

La situazione patologica preesistente alla quale il Dott. C.,

secondo consulente d’ufficio in primo grado, ha fatto riferimento nel

proprio elaborato peritale è ben presente alla Corte territoriale, che a

pag. 11 della sentenza così motiva: “…va ravvisata la responsabilità

dell’appellante non solo per la condotta gravemente colposa tenuta dai

medici in occasione del parto, ma anche per la situazione patologica

provocata al feto nelle settimane precedenti, in quanto anch’essa

riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari, per

cui, in accoglimento dell’appello incidentale avanzato dagli appellati,

la sentenza impugnata va riformata sul punto con l riconoscimento in

favore di G. dell’intero danno non patrimoniale da lei subito”.

La Corte di Appello motiva, pertanto, ampiamente valutando

adeguatamente la (seconda) consulenza tecnica d’ufficio del Dott. prof.

C., sul quale si appunta il mezzo di censura, ed afferma che

comunque il comportamento omissivo dei medici nell’ultimo mese di

gravidanza e comunque tenuto per tre settimane di seguito, a decorrere

dall’esame cardiotografico del (OMISSIS) e fino al (OMISSIS), aveva

determinato lo stato anossico ed i medici stessi avrebbero potuto

evitare l’evento (ipossia perinatale) non posticipando ulteriori esami

dal 24 aprile al (OMISSIS) ed anticipando adeguatamente il parto

cesareo, nonchè evitando la somministrazione di medicinali (quali

l’ossitocina) controindicati in caso di ipossia.

La Corte territoriale addebita correttamente ai medici della

struttura sanitaria “la mancata adeguata ricerca della sofferenza fetale

nel suo primo insorgere”, con la conseguenza che non viene in alcun

modo in rilievo, come sottintende capziosamente il motivo di ricorso,

una pregressa patologia del feto non imputabile a noxa iatrogena (ossia

una situazione di sofferenza fetale del tutto autonoma dalla condotta

omissiva dei medici).

Il motivo è, peraltro, anche inammissibile, in quanto è formulato richiamando l’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5 evidentemente nell’attuale formulazione, risalente al

2012, ma chiaramente denuncia una contraddittorietà della motivazione,

in più parti, secondo il precedente paradigma normativo.

La censura reitera un motivo di impugnazione non più esperibile,

nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con

la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e

più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134,

deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati

dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del

sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in

cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di

legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza

della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della

sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di

motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione

apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”

e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,

esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della

motivazione”).

Il ricorso, basato su detto unico motivo, è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per

il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della

presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione

scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti

di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e

degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si

liquidano in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre

rimborso forfetario al 15%, CA ed IVA per legge;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma

1 bis.

Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione nella Sezione Terza Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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