Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28222 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28222 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7910-2009 proposto da:
GHEREZGHIHER GHEBREHEWI

(c. f.

GHRGBR35A10Z315K),

MOLOGNI EUGENIA (c.f. MLGGNE47H65F864J), domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GALVAGNO ROBERTO, giusta procura in
2013

calce al ricorso;
– ricorrenti –

1750

contro

m

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. (c.f. 03034840169),

Data pubblicazione: 18/12/2013

già BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESINO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso l’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

margine del controricorso e procura speciale per
Notaio dott. RITA BOSI di BERGAMO – Rep.n. 29.464
del 12.11.2013;

controri corrente

avverso la sentenza n. 239/2008 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito,

per

i

ricorrenti,

l’Avvocato

ANTONIO

CASSIANO, con delega avv. GALVAGNO, che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GUSTAVO
OLIVIERI, con procura speciale, che si riporta;

MORETTI BIAGIO, OLIVIERI GUSTAVO, giusta procura a

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 13.3.2008) la
Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Bergamo, ha revocato il decreto

ingiuntivo emesso nei confronti di Mologni Eugenia e
Gherezghiher Ghebrehewi in favore della Banca Popolare di
Bergamo – Credito Varesino e ha condannato gli opponenti a
pagare alla banca, rispettivamente, euro 46.289,77 (di cui
euro 25.993,85 con interessi legali dal 1.1.1996 al saldo
e euro 20.295,92 al tasso convenzionale dal 1.11.1993 al
saldo), quanto al Gherezghiher, e euro 47.128,56 (di cui
euro 26.832,64 con interessi legali dal 1.1.1996 al saldo
e euro 20.295,92 al tasso convenzionale dal 1.11.1993 al
saldo), quanto alla Mologni.
La Corte di merito, in estrema sintesi, ha rigettato i
motivi di appello concernenti la quantificazione e la
prova del credito della banca nonché quelli relativi a
dedotte compensazioni, mentre – nei limiti del periodo non
coperto da prescrizione decennale (ossia dal 1991 al 2001,
data di proposizione dell’eccezione di nullità in appello)
– ha accolto il motivo relativo agli interessi ultralegali
e anatocistici, rideterminando le somme dovute sulla base
di una consulenza tecnica d’ufficio.

•.
,,.

3

Contro la sentenza di appello i debitori ingiunti hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a diciotto
motivi.
Resiste con controricorso la Banca Popolare di Bergamo già Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memorie.
2.- Trattandosi di ricorso proposto contro sentenza
pubblicata dopo il 2 marzo 2006 ma prima del 4 luglio
2009, trova applicazione il disposto di cui all’art. 366
bis c.p.c.
Giova, pertanto, osservare preliminarmente che anche di
recente le Sezioni unite hanno ribadito che <<è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo» (Sez. U, n. 21672/2013). Peraltro, <> (n. 16345/2013).
Le stesse SSUU hanno da tempo chiarito, poi, che <<è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto>> (Sez. U, n.
7770/2009). In altri termini, <<è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, sebbene abrogato dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69)>> (Sez. 3, n.
12248/2013). Resta in ogni caso fermo il principio per il
quale è inammissibile il ricorso contenente un quesito di
diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la
5

violazione di una determinata disposizione di legge (Sez.
U, n. 26020/2008).
2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione
lamentando che la banca solo in appello,

quindi

tardivamente e in violazione dell’art. 184 c.p.c., aveva
prodotto, peraltro parzialmente, le copie degli estratti
conto dei conti correnti i cui saldi negativi erano stati
posti a fondamento della richiesta dei decreti ingiuntivi.
Analoga doglianza muovono quanto al contratto di
finanziamento Confiab, di cui era stato prodotto soltanto
il contratto di fideiussione stipulato con la Mologni.
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione
lamentando – sotto il profilo della tardività della
produzione ex art. 184 c.p.c. e della illegittimità
dell’acquisizione da parte del consulente – che la banca
non abbia tempestivamente e ritualmente prodotto la copia
degli estratti conto analitici dall’inizio del rapporto
(1984) e che sia stato il consulente tecnico nominato in
appello a sollecitare la produzione.
2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano nullità
della sentenza, vizio di motivazione e violazione di norme
di diritto, lamentando che la Corte di merito, una volta
ritenuto prescritto il diritto a ripetere le somme
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illegittimamente incamerate dalla banca, abbia comunque
ritenuto provato – per il periodo coperto da prescrizione
– il credito della banca stessa senza produzione integrale
degli estratti conto a partire dall’apertura del conto
stesso, nonostante gli opponenti avessero contestato di
interessi

ultralegali

e

anatocistici

sin

dovere

dall’inizio del rapporto (1984 e non 1989, anno dal quale
risultano prodotti i documenti da parte della banca).
2.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto lamentando che la Corte di
merito abbia erroneamente ritenuto che in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti che
deducano la nullità di interessi legali e anatocistici
propongano una domanda, mentre si tratta di mere difese.
Inoltre, erroneamente il termine decennale di prescrizione
è stato fatto decorrere dalle singole operazioni anziché
dalla chiusura del conto.
2.4.1.- Le censure formulate con i primi quattro motivi
del ricorso possono essere esaminate congiuntamente. Esse
sono fondate nei limiti infrascritti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, superata la
fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli
estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione
del conto ai sensi dell’art. 50 TUB, nel successivo
giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per
7

mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli
interessi legali – la banca è tenuta a produrre gli
estratti conto a partire dall’apertura del conto anche
oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo
di conservazione della documentazione contabile con

l’onere di fornire la prova in giudizio del proprio
credito.
La produzione di estratti conto per una frazione temporale
unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente
inidonea ad assolvere l’onere probatorio che sta a suo
carico.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia
stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di
legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico
del correntista, la banca non può dimostrare l’entità del
proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell’art.
2710 cod. civ., dell’estratto notarile delle sue scritture
contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma
ha l’onere di produrre gli estratti a partire
dall’apertura del conto. Né la banca può sottrarsi
all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza
dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre
dieci anni, perché non si può confondere l’onere di
conservazione della documentazione contabile con quello di

•…

8

prova del proprio credito (Sez.
l, n.
Invero,

23974/2010; Sez.

1, n.

l, n.

10692/2007; Sez.

1842/2011).

l’obbligo di conservazione delle scritture

contabili di cui all’art. 2220 c.c. costituisce uno
strumento di tutela per i terzi estranei all’attività

imprenditoriale, che risulta volto a garantire l’accesso,
la conoscibilità e la trasparenza delle attività di
impresa. Pertanto, la previsione della durata decennale di
tale obbligo non può essere interpretata come una
limitazione legale dell’onere probatorio posto a carico di
chi è tenuto a dare la prova integrale del proprio
credito. E’ dunque manifestamente infondata l’eccezione di
illegittimità costituzionale dell’art. 2220 c.c., come
correlato all’art. 50 TUB, dovendosi ribadire la radicale
diversità delle esigenze probatorie della fase monitoria
da quelle del giudizio a cognizione piena (sez. I, n.
18541/2013).
In ogni caso, il consulente tecnico di ufficio può tener
conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo
con il consenso delle parti, in mancanza del quale la
suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro
vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa
soggetta al regime di cui all’art. 157 cod. proc. civ.,
con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se
non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva
9

al deposito della relazione peritale (Sez.

2, n.

12231/2002).
Quanto

all’eccezione

di

prescrizione,

l’azione

di

ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una
banca, il quale lamenti la nullità della clausola di

capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di
credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta
all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,
nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funziOne ripristinatoria della provvista, non dalla data
di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione
del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta
ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal
quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine
prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è
esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione
di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente
spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens” (Sez.
U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

10

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi innanzi
richiamati.
2.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto e lamentano che la Corte di

appello non abbia ritenuto tardivamente proposta
l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca soltanto
in appello.
2.5.1.- Il motivo è assorbito dall’accoglimento della
censura relativa alla decorrenza della prescrizione.
2.6.- Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto e deducono che l’art. 119
d.lgs. n. 385/1993 non esonera la banca dall’onere di
conservare e produrre, anche oltre i dieci anni, copia
degli estratti conto. Erroneamente il giudice di appello
avrebbe argomentato da tale norma per desumerne
l’operatività della prescrizione decennale.
2.6.1.- Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle
prime quattro censure.
2.7.- Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano vizio
di motivazione (<>) per avere la Corte di appello
fatto riferimento ad un importo del saldo del c/c n. 13125
diverso da quello reale.

11

2.7.1.- Il motivo è assorbito dall’accoglimento della
censura relativa alla prova del credito della banca che il
giudice del rinvio dovrà rideterminare.
2.8.- Con l’ottavo e il nono motivo i ricorrenti
denunciano violazione di norme di diritto lamentando che

erroneamente la Corte di merito abbia adottato una duplice
statuizione di condanna pur trattandosi di obbligazione
solidale, avendo la Mologni prestato garanzia fideiussoria
in favore di Gherezghiher Ghebrehewi in relazione al
prestito finanziario “Confiab Bergamo”.
2.8.1.- I motivi sono assorbiti dall’accoglimento delle
censure relative alla decorrenza della prescrizione e alla
completezza della prova documentale.
2.9.- Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e
deducono la nullità della fideiussione rilasciata dalla
Mologni senza fissazione dell’importo massimo garantito,
erroneamente ritenuta sussistente dai giudici del merito.
2.9.1.- Il motivo è inammissibile perché con esso

i

ricorrenti ripropongono, senza la necessaria specificità,
una censura motivatamente disattesa dalla Corte di merito
(la quale ha confermato l’accertamento del tribunale circa
la specificazione in contratto dell’importo massimo
garantito, pari all’importo del prestito di lire
50.000.000:

pag.

14

della

sentenza

impugnata),
12

limitandosi a contrapporre all’accertamento in fatto
operato dai giudici del merito una diversa lettura del
materiale probatorio.
2.10.- Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo – formulati
cumulativamente i ricorrenti denunciano vizio di

motivazione, violazione degli artt. 1834 ss. c.c. e
nullità della sentenza lamentando – con l’unico quesito di
diritto – che la Corte di appello abbia erroneamente
escluso che la banca avesse incamerato in compensazione la
somma portata da un libretto di risparmio dato a garanzia
del fido concesso.
2.10.1- I motivi sono inammissibili – per le ragioni
meglio esposte sub § 2 – per violazione dell’art. 366 bis
c.p.c., per la mancanza di idonei quesiti in relazione
alla pluralità di censure formulate (Sez. 3, n.
12248/2013).
2.11.- Con il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano
vizio di motivazione e violazione di norme di diritto
formulando i seguenti quesiti: a) <>; c) <>.
2.11.1.- Il motivo è inammissibile sia per violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., stante la genericità dei quesiti
e l’impossibilità di riferirli all’una o all’altra delle
censure di violazione di legge e di vizio di motivazione
formulate sia perché si tratta di motivo che veicola
censure in fatto, che presuppongono la valutazione del
materiale probatorio da parte della Corte di Cassazione.
2.12.- Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti
denunciano vizio di motivazione e violazione di norme di
diritto e formulano il seguente quesito: <>.
2.12.1.- Il motivo è inammissibile – per le ragioni meglio
esposte sub § 2 – per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.,

14

per la mancanza di idonei quesiti in relazione alla
pluralità di censure formulate (Sez. 3, n. 12248/2013).
2.13.- Con il quindicesimo motivo i ricorrenti denunciano
vizio di motivazione e violazione di norme di diritto
lamentando che la Corte di appello abbia erroneamente

rilevato d’ufficio l’inammissibilità della prova per
testi, abbia escluso che l’estratto del c/c costituisca
principio di prova per iscritto e abbia ritenuto
irrilevante la prova.
2.13.1.- Il motivo è inammissibile perché è volto a
censurare la motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla rilevanza dei mezzi di prova pur dopo
l’affermazione dell’intervenuta rinuncia alla prova stessa
a seguito della mancata riproposizione delle istanze
istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in
primo grado. Prove non espressamente riproposte nonostante
la mancata ammissione da parte dell’istruttore (cfr. Sez.
2, n. 3241/2000). La mancanza di rituale impugnazione
(per l’inammissibilità del motivo precedente) di tale
autonoma ratio decidendi, rende inammissibile per mancanza
di interesse l’impugnazione delle ulteriori ragioni poste
a base della decisione relativa alle prove.
2.14.- Con il sedicesimo motivo i ricorrenti denunciano la
nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per avere la
Corte di appello omesso di prendere in esame “le numerose
15

eccezioni e contestazioni presentate dalla parte in
relazione alla formazione del credito bancario” (così il
quesito).
2.14.1.- Il motivo è inammissibile per genericità assoluta
del quesito.

2.15.- Con il diciassettesimo motivo i ricorrenti
denunciano la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
per avere la Corte di appello omesso di prendere in esame
“le numerose eccezioni e contestazioni presentate dalla
parte in relazione alla formazione del credito bancario”
(così il quesito).
2.15.1.- Il motivo è inammissibile perché ripropone lo
stesso generico quesito di cui al motivo precedente.
2.16.- Con il diciottesimo e il diciannovesimo motivo i
ricorrenti denunciano vizio di motivazione e nullità della
sentenza e formulano i seguenti quesiti di diritto: a)
<

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