Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28222 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8150 – 2020 R.G. proposto da:

C.F. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su

foglio allegato in calce ai ricorso dall’avvocato Carlo Torresi e

dall’avvocato Alessandro Luciani ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Ovidio, n. 26, presso lo studio dell’avvocato

Gianluca Mancini.

– ricorrente –

contro

O.A. – c.f. (OMISSIS) – O.C. – c.f. (OMISSIS) –

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 50/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto n. 928/2003 il presidente del Tribunale di Macerata ingiungeva ad O.A. e a O.C. il pagamento a C.F., titolare dell’omonima impresa edile, della somma (comprensiva d’i.v.a.) di Euro 26.132,70, oltre interessi legali, quale saldo del corrispettivo dei lavori al ricorrente affidati in appalto.

2. Con atto di citazione del 19.1.2004 O.A. e O.C. proponevano opposizione.

Instavano per la revoca dell’ingiunzione.

3. Resisteva C.F..

4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 625/2011 l’adito tribunale accoglieva in parte l’opposizione, revocava l’ingiunzione, condannava gli opponenti a pagare all’opposto la minor somma di Euro 17.736,12, oltre interessi legali, e condannava l’opposto alle spese del giudizio di opposizione.

5. Proponeva appello C.F..

Resistevano O.A. e O.C..

6. Con sentenza n. 50/2019 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine alla censurata regolamentazione delle spese di prime cure, che l’accoglimento dell’opposizione, seppur per quanto di ragione, era atto a determinare la soccombenza della parte opposta.

Evidenziava che i committenti erano stati costretti ad agire in giudizio, onde evitare di corrispondere all’appaltatore, inadempiente siccome i lavori commissionatigli non erano stati eseguiti a regola d’arte, gli importi ingiunti.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

O.A. e O.C. non hanno svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Deduce che all’esito del giudizio di opposizione è stato egli ricorrente, attore in senso sostanziale, a risultare, seppur parzialmente, vittorioso.

Deduce che hanno errato il tribunale a condannarlo all’integrale rimborso delle spese, la corte d’appello a confermare in parte qua il primo dictum.

10. Va debitamente premesso che il collegio appieno condivide la proposta,

che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso è dunque fondato e meritevole di accoglimento.

11. E’ sufficiente, ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1, il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass. (ord.) 27.8.2020, n. 17854; Cass. (ord.) 21.7.2017, n. 18125; Cass. 12.5.2015, n. 9587).

12. Su tale scorta si osserva quanto segue.

Non si giustifica la condanna dell’originario opposto, qui ricorrente, risultato comunque vittorioso (per oltre i 2/3 dell’importo di cui all’iniziale ingiunzione), al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

Non si giustifica la reiezione da parte della Corte di Ancona del terzo motivo d’appello, con cui l’appellante, originario opposto, aveva censurato la sua condanna alle spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

13. In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 50/2019 della Corte d’Appello di Ancona va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti del medesimo motivo, la sentenza n. 50/2019 della Corte d’Appello di Ancona e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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