Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28222 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso N. 23944/2017 proposto da:

R.D.D., R.G.L. e R.E.,

domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVVOCATO GIOVANNI D’ERME;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, via G. MENGARINI, n.

88, presso lo studio dell’AVVOCATO CARLA SILVESTRI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

E.L., quale procuratore speciale di R.C.,

R.G., R.Z., M.I. e M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 01491/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udita l’Avvocato Carla Silvestri per UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

osserva quanto segue:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.

01491 del 2016, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale

della stessa città, proposto da R.D.D.,

R.G.L. e R.E. quali figli i primi due e moglie di R.I.,

deceduto in incidente stradale accaduto in (OMISSIS).

Il Tribunale di Firenze, per quanto ancora rileva

in questa sede, ritenuto il concorso di colpa, in percentuale del

cinquanta per cento, di R.I. nella causazione del sinistro, aveva

liquidato Euro cinquantamila in favore di ciascuno dei due figli, oramai

maggiorenni ( R.D.D. e R.G.L.) a titolo di

danno non patrimoniale e non aveva riconosciuto alcun risarcimento in

favore di R.E., moglie del deceduto, separata di fatto dallo

stesso, viceversa accordando il risarcimento dei danni in favore di

R.C., R.G., R.Z., M.I. e M.G.,

fratelli, sorelle e nuova compagna di vita, e di lei fratello, di

R.I..

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con tre motivi R.D.D., R.G.L. ed R.E..

Resiste con controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a..

E.L. quale procuratore speciale di R.C.,

R.G., R.Z., M.I. e M.G. è rimasto

intimato.

Non risulta il deposito di memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2059 e 2727 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c..

Parte ricorrente afferma che erroneamente, violando i principi in

tema di prova presuntiva, la Corte di merito ha ritenuto che la

circostanza che R.I. non convivesse più, da lungo tempo, nè con la

moglie R.E., dal quale era soltanto separato di fatto, nè con i

figli, e non avesse, quindi, più provveduto al loro sostentamento,

giustificasse il riconoscimento, in favore dei figli, del risarcimento

in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto previsto dalle Tabelle

del Tribunale di Milano.

Il secondo mezzo, pure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 1226 e 2056 c.c.,

è incentrato sulla misura del risarcimento, come sopra detto

asseritamente estremamente limitato, accordato dai giudici di merito ai

figli della vittima.

Il terzo motivo, anch’esso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie degli artt. 2043,2059 e 2727 c.c.,

e 115 e 116 c.p.c. censura l’omesso riconoscimento del risarcimento del

danno non patrimoniale a R.E., moglie legittima dello

R.I., dallo stesso separata soltanto di fatto.

I primi due mezzi si muovono essenzialmente sulla linea

dell’asserita contraddittorietà delle testimonianze assunte in primo

grado, affermando che entrambi i testi sentiti, B.M., figlio

della convivente dello R.I. e C.T., vicino di casa

dell’attuale, al momento del decesso, convivente dello R.I.,

avrebbero offerto delle versioni distorte della realtà, affermando,

peraltro, di essere a conoscenza di fatti di cui normalmente degli

estranei al nucleo familiare originario non possono essere a conoscenza,

nonchè sull’erronea applicazione delle cd. Tabelle Milanesi.

I due mezzi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono infondati, oltre che, in parte, inammissibili.

Inammissibili in quanto si chiede a questa Corte il riesame di

circostanze fattuali e comunque della valutazione della prova,

notoriamente precluse al giudice di legittimità (da ultimo si veda: Cass. n. 16467 del 04/07/2017

che conferma che al giudice di merito è rimessa la valutazione delle

risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi,

nonchè la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle

maggiormente idonee a sorreggere la motivazione e detta attività

selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la

verità).

Le censure si appuntano, inoltre, sull’improprio, nella

prospettazione di parte ricorrente, ricorso al ragionamento presuntivo

da parte dei giudici del merito.

In detta prospettiva deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte (da ultimo: Cass. n. 01234 del 17/01/2019 e in precedenza Cass. n. 11511 del 23/05/2014)

che afferma l’incensurabilità in sede di legittimità l’apprezzamento

del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei

requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dalla legge per

valorizzare determinati elementi di fatto come fonti di presunzione,

restando circoscritto il sindacato di legittimità alla tenuta della

motivazione sul punto, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In ordine alla valutazione delle prove, ferma restando la suddetta

valutazione di sostanziale inammissibilità della censura, così come

formulata, deve osservarsi che la sentenza della Corte territoriale,

aderendo alla motivazione del Tribunale, ha affermato, con logico e

coerente percorso motivazionale (pag. 12), che non vi era contraddizione

tra quanto affermato dai due testi entrambi escussi su iniziativa della

convivente di fatto M.I., pure parte processuale nella fase di

merito, in quanto uno aveva fatto riferimento alla durata della

relazione tra R.I. e la nuova compagna, e l’altro alla durata della

convivenza tra i due, che era iniziata in Italia, successivamente

all’esordio, avvenuto in Romania, del legame affettivo.

In ordine alla liquidazione del danno deve rilevarsi che i

ricorrenti R.D.D. e R.L.G. sono figli, oramai

ultratrentenni, in quanto nati nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), al

momento del decesso del padre R.I. (deceduto nel giugno 2007), ma

da tempo, come incontestato, non più conviventi con lo stesso.

La Corte ha confermato per i due figli un risarcimento di Euro

cinquantamila ciascuno, affermando, con convinta adesione alla

motivazione di prime cure, che il legame di R.I. con i figli non

poteva dirsi del tutto cessato, sebbene questi avesse, oramai, una nuova

compagna e convivesse con la stessa da molti anni ed ha giustificato la

ridotta – di oltre due terzi – misura del risarcimento del danno non

patrimoniale, rispetto al minimo previsto dalle cd. Tabelle milanesi,

sulla base della circostanza che la convivenza con i figli era cessata

da quasi venti anni.

Il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello di Firenze

è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che nell’affermare la

generale valenza delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro

ai sensi dell’art. 1226 (e 2056) c.c. per la liquidazione dei danni (Cass. n. 12408 del 07/06/2011),

ha ritenuto legittimo lo scostamento da esse, sia per i valori massimi

che per quelli minimi, in considerazione delle circostanze del caso

concreto, individuate correttamente, nella sentenza in scrutinio, dalla

lontananza non solo geografica, in quanto è incontestato che

R.D.D. e L.G. non vivessero più con R.I. da molto tempo,

ma anche affettiva.

Deve, inoltre, rilevarsi che nella censura si fa riferimento ad

un’inversione dell’onere probatorio operato asseritamente dal giudice di

merito, tuttavia non si individua, in concreto, alcun elemento dal

quale potere inferire che il legame affettivo tra i due figli da una

parte ed il padre si fosse mantenuto così come normalmente avviene in

costanza di convivenza.

La conclusione alla quale è pervenuta il giudice del merito va,

pertanto, confermata, in quanto coerente con le affermazioni di questa

Corte, in casi analoghi (nei quali, tuttavia, non erano stati

correttamente individuati, dai giudici di merito, elementi idonei a

giustificare lo scostamento dal minimo degli importi delle cd. Tabelle

milanesi: Cass. n. 03505 del 23/02/2016): nel caso di specie, assume,

invero, un ruolo determinante la cessazione della convivenza da quasi un

ventennio in una con l’impossibilità di ricostituirla stante la

consolidata distanza affettiva tra R.I. ed i figli.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono pertanto rigettati.

Il terzo mezzo è pure esso infondato.

La sentenza in esame ha escluso che ad R.E. spettasse il

risarcimento del danno valorizzando adeguatamente circostanze di fatto

quali: la cessazione della convivenza tra la ricorrente e il marito

R.I. da oltre venti anni, l’instaurazione di una nuova relazione

affettiva da parte di R.I. in Italia, con sostanziale cessazione

dei rapporti con la moglie, pur senza addivenire ad una separazione

legale, l’assenza di un contributo economico da parte di R.I. al

sostentamento della moglie, mentre è incontestato che in favore dei

figli vi erano state delle elargizioni, seppure modeste, in caso di

bisogno.

La Corte di merito ha richiamato la costante affermazione della

giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Cass. n. 01025 del

17/01/2013, con riferimento a coniuge separato legalmente da un solo

mese) il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto

al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito

del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di

solito ai accompagnano alla morte di una persona cara, previa

dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e

non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo

affettivo particolarmente intenso.

L’esclusione del risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di

una stabile convivenza e di fondati indizi di una possibile ripresa

della stessa è stata, pertanto, adeguatamente motivata (sul rilievo

della situazione di convivenza, in caso di danno subito dai prossimi

congiunti della vittima: Cass. n. 01410 del 21/01/2011).

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per

il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della

presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione

scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti

di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e

degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che

liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso

forfetario al 15% e oltre CA ed VA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello

stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione nella Sezione Terza Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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