Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28221 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11370/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

DELLA ROCCA 57, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE TOMMASO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DELL’ANNA Pierluigi, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/02/2008 r.g.n. 2846/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, del 22 marzo 2006, con cui era stato condannato a pagare alla ricorrente A.A. le quote fisse, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, sul “pro rata” in regime di convenzione internazionale, ma la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza qui indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’impugnazione per scadenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.. In particolare, la Corte di merito rilevava – in accoglimento della relativa eccezione proposta dalla parte appellata – che il predetto termine era decorso a far data dalla notificazione della sentenza di primo grado, correttamente effettuata dalla parte vittoriosa presso la sede territoriale dell’INPS in (OMISSIS) (essendo l’Istituto rimasto contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale).

2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con un motivo, illustrato con memoria, cui la parte privata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto sostiene che la notificazione della sentenza di primo grado presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedeva il notificante non era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello. La censura merita accoglimento in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

1.1. Al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace e, pertanto, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve, secondo la previsione dell’art. 145 c.p.c., comma 1, eseguirsi a Roma, nella sede centrale e domicilio legale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o mediante consegna della copia dell’atto ad una delle altre persone indicate nello stesso art. 145, essendo invece invalida, e inidonea ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza eseguita presso una sede provinciale dell’Istituto a mani di un impiegato di questa (cfr.

Cass. n. 7787 del 1987; n. 6226 del 2005).

1.2. Tale regola non è contraddetta dalla previsione della L. n. 269 del 2003, art. 44, che, prescrivendo che taluni atti processuali – cioè, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro – debbano essere notificati presso la struttura territoriale dell’ente previdenziale, non vi comprende la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza dell’impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c.; mentre la nuova disciplina di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, convertito in L. n. 248 del 2005, che prevede che anche le sentenze vengano notificate presso le sedi provinciali, oltre che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, riguarda solo la materia dell’invalidità civile e, comunque, non è qui applicabile ratione temporis.

2. In base a tale principio la decisione impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per la definizione della controversia nonchè per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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