Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28221 del 14/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8021 – 2020 R.G. proposto da:
Avvocato B.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato ef difeso,
disgiuntamente e congiuntamente, da sé medesimo, ai sensi dell’art.
86 c.p.c., e, in virtù di procura speciale allegata in calce al
ricorso, dall’avvocato Cosimo Buonfrate; elettivamente domiciliato,
con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Taranto, alla via Tommaso
d’Aquino, n. 166, presso il proprio studio.
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO – c.f. (OMISSIS) – in persona del
direttore generale e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del
controricorso dall’avvocato Eleonora Coletta ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo
studio dell’avvocato Alfredo Placidi.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, n. 383/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che il ricorrente, avvocato B.A., ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
preso atto che la controricorrente ha apposto il suo visto – per accettazione – in calce alla dichiarazione di rinuncia;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta;
dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall’avvocato B.A. ed iscritto al n. 8021 – 2020 R.G..
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021