Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28221 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28434-2016 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEVERINO NAPPI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/11/2016

R.G.N. 5568/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto del 16.11.2016, emesso ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 10, il Tribunale di Napoli ha ammesso il ricorrente L.U. al passivo del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), in via privilegiata, per la somma ulteriore di Euro 7.236,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, somma nella quale era ricompresa sia l’indennità sostituiva del preavviso, pari ad Euro 400,60, sia quella di Euro 6.836,27, corrispondente alle quote di TFR trattenute dal datore indebitamente e non versate al Fondo Complementare “Alleata Previdenza”, in virtù dell’accertato scioglimento del contratto di delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al Fondo di previdenza complementare;

1.1. è stata, invece, respinta la domanda del lavoratore relativamente all’inclusione nello stato passivo delle somme per ferie e permessi non goduti, escluse in sede di ammissione al passivo fallimentare, in considerazione della mancata prova che incombeva al lavoratore al riguardo;

2. del suddetto provvedimento domanda la cassazione il L., affidando l’impugnazione a due motivi;

3. il Fallimento della (OMISSIS) srl è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il L. denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla omessa contestazione, da parte del Fallimento, del mancato godimento da parte del lavoratore di 745,32 ore di ferie, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che il Fallimento non aveva contestato le circostanze dedotte dal ricorrente a fondamento della domanda, sufficientemente specifica quanto all’indicazione delle ore di ferie maturate e non godute;

1.1. si assume che, rispetto al dato fattuale dedotto dal lavoratore nel ricorso, il Fallimento non abbia mosso alcun rilievo e non abbia preso alcuna specifica posizione e si evidenzia come lo stesso si sia limitato a richiamare i principi espressi dalla Corte di legittimità in materia di distribuzione dell’onere della prova del diritto alla indennità per ferie non godute, ma non abbia contestato il fatto costitutivo del diritto stesso e cioè lo svolgimento, da parte del ricorrente, di 745,32 ore di lavoro in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale;

1.2. si adduce che l’errore commesso dal Tribunale consiste nel non avere rilevato tale mancata contestazione, certamente decisiva ai fini dell’esito del giudizio, in quanto doveva applicarsi il principio in forza del quale la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto lo rende incontroverso e come tale non bisognoso di prova; si assume che in tal modo il Tribunale abbia altresì violato l’art. 2697 c.c. ritenendo non assolti, da parte del lavoratore, gli oneri assertivi ed asseverativi, fondando su ciò il rigetto della domanda;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla mancata contestazione del periodo di preavviso dovuto al lavoratore da parte del Fallimento, nè dell’applicabilità del CCNL per gli Istituti di Vigilanza, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia respinto l’ulteriore domanda del lavoratore volta al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso ritenendo che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione fatti e circostanze mai ritualmente dedotti dal Fallimento e quindi estranei al thema probandum delimitato dalle parti con i rispettivi atti introduttivi;

3. quanto al primo motivo, la motivazione dà conto in modo conforme a diritto della decisione di rigetto della domanda di ammissione al passivo per ferie e permessi non goduti, precisando che “la lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata neanche mediante la prova orale richiesta, ciò in quanto i capitoli articolati da parte ricorrente sono del tutto generici (perchè indicano complessivamente il monte ore di ferie e permessi non goduti per ciascun anno di riferimento)”;

3.1. a prescindere dall’erronea deduzione del vizio di omesso esame (probabilmente doveva dedursi la violazione dell’art. 115 c.p.c.), il motivo è infondato, in quanto la riportata affermazione del Tribunale equivale a quella che le circostanze dedotte non erano idonee, per come descritte e specificate, a supportare anche una decisione fondata sul principio di non contestazione, che presuppone, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la specificazione esaustiva dei fatti rispetto ai quali potrebbe farsi valere la non contestazione della controparte;

3.2. è stato, invero, affermato che “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perchè lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”. (cfr. Cass. s.u. 17.6.2014 n. 11353, Cass. 4.10.2013 n. 22738, Cass. 9.2.2012 n. 1878);

3.3. nella specie, al di là dell’ammontare delle ore di ferie e permessi non goduti per ciascun anno, correttamente è stato evidenziato come non sia stato specificato quando ed in che misura il lavoratore abbia prestato attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale durata del lavoro, vale a dire la quantità di lavoro prestata in più, che integra il fatto costitutivo del diritto al compenso;

3.4. peraltro, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. 7.2.2019 n. 3680, Cass. 28.10.2019 n. 27490);

3.5. non può, pertanto, ritenersi configurata alcuna inversione degli oneri probatori, rimanendo a carico del lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, in ipotesi di non operatività del principio di non contestazione, come nella specie, l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cfr. Cass. 27.4.2015 n. 8521, Cass. 22.12.2009 n. 26985).

4. la censura articolata nel secondo motivo è inconferente rispetto alla decisione del Tribunale che ha accolto in parte qua la domanda del lavoratore, riconoscendone il diritto all’ammissione al passivo per l’importo corrispondente ad ulteriori 8 giorni di mancato preavviso, pari ad Euro 400,60, facendo applicazione del CCNL art. 139 che nel presente motivo erroneamente si ritiene che non sia stato applicato (si riporta una motivazione che non corrisponde a quella adottata dal Tribunale e posta a fondamento della decisione);

5. per quanto detto il ricorso va complessivamente respinto;

6. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto intimato;

7. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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