Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28220 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2905/2008 proposto da:
DITTA C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDRONICO Francesco, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
SERIT SICILIA S.P.A.;
– intimata –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione
dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati
e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO,
MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 911/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/01/2007, r.g.n. 1498/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 maggio 2003 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in relazione all’opposizione proposta da C.M. avverso la cartella esattoriale notificata dalla SERIT SICILIA s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione dei contributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali in relazione alla divergenza fra data di inizio dell’attività aziendale (1 marzo 1997) e data di denuncia all’Istituto (10.7.1997), accoglieva la domanda solo in riferimento alla sanzione accessoria una tantum di cui alla L. n. 662 del 1996 e la respingeva per il resto.
2. Tale decisione, impugnata in via principale dalla parte privata e in via incidentale dall’Istituto, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Catania, che, con la sentenza qui indicata in epigrafe, respingeva l’appello principale e accoglieva quello incidentale. In particolare, la Corte rilevava che l’opponente non aveva offerto prove idonee a contrastare le risultanze del verbale ispettivo, peraltro di tipo documentale e quindi riscontrabili per tabulas, mentre la sanzione accessoria esclusa dal primo giudice era invece da irrogare ai sensi della predetta normativa, stante l’inapplicabilità ratione temporis della nuova disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, invocata dall’opponente, e vertendosi in materia di evasione contributiva totale, e non di sola omissione.
3. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. L’Istituto ha depositato procura ai propri difensori, mentre la società di concessione non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è respinto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito all’odierna udienza di discussione.
1.1. Con i primi due motivi si lamenta che la Corte abbia erroneamente attribuito all’opponente l’onere di dimostrare la non debenza dei contributi e abbia riconosciuto valore probatorio alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo.
Tali censure sono palesemente infondate e inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale la divergenza fra inizio effettivo dell’attività aziendale e denuncia all’Istituto previdenziale è stata puntualmente ricostruita in base a risultanze documentali, confermate altresì in un accertamento compiuto dai Carabinieri, sì che, in definitiva, all’opponente si è attribuito l’onere, più che di provare l’inesistenza della violazione contributiva, di contrastare adeguatamente risultanze emergenti per tabulas, secondo una corretta applicazione degli art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..
1.2. Con il terzo motivo si Lamenta la mancata applicazione del regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000 e la configurazione di una evasione contributiva, tale da giustificare la sanzione accessoria irrogata dall’Istituto.
Anche tale motivo è infondato, poichè, da un lato, per consolidata giurisprudenza di questa Corte la predetta disciplina sanzionatola si applica solo nell’ipotesi – che non risulta verificata nella specie – in cui il credito contributivo preesistente sia stato già soddisfatto alla data del 30 settembre 2000 (cfr. Cass. n. 17099 del 2010; n. 13794 del 2007), mentre, dall’altro, la mancata denuncia dei lavoratori è stata correttamente qualificata come evasione contributiva in base alla disciplina applicabile ratione temporis dovendosi presumere, in tal caso, la volontà di occultare all’ente previdenziale i rapporti di lavoro al fine di non pagare i relativi contributi (cfr. Cass. n. 11261 del 2010).
2. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto resistente, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, non dovendosi invece provvedere, al riguardo, nei confronti della parte intimata non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 20,00 per esborsi e in Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della società SERIT SICILIA. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011