Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2822 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2822 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11250-2008 proposto da:
SOC. COOP. POLIDRICA A R.L. 00053220778, in persona
del Presidente pro tempore, legale rappresentante
COSIMO GUIDA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013
2323

MONTAGNA VINCENZO con studio in 75025 POLICORO, VIA
RESIA 3;
– ricorrente contro

IACOBELLI ANTONIO,

IACOBELLI AMELINA CONCETTA,

1

Data pubblicazione: 07/02/2014

IACOBELLI ROSA CATERINA, IACOBELLI IOLANDA;
– intimati –

sul ricorso 14141-2008 proposto da:
IACOBELLI ANTONIO CBLNTN47E031426M, IACOBELLI ROSA
CATERINA

CBLRCT43H571917T,

IACOBELLI

IOLANDA

CBLMNC43H571917M, tutti in proprio nonchè quali eredi
della deceduta IANNI MICHELINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SEVERANO GIOVANNI 35, presso
lo studio dell’avvocato AGRESTI SILVIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato AUTILIO ANTONIO giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

SOC. COOP. POLIDRICA A R.L. 00053220778, in persona
del Presidente pro tempore, legale rappresentante
COSIMO GUIDA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MONTAGNA VINCENZO con studio in 75025 POLICORO, VIA
RESIA 3;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2007 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 15/11/2007, R.G.N. 208/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

2

CBLLND49R661917I, IACOBELLI AMELINA CONCETTA

CARLEO;
udito l’Avvocato VINCENZO MONTAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data

9 gennaio 1987 Iacobelli

Antonio, premesso di agire in nome proprio nonché in nome e per
conto delle sorelle Rosa Caterina, Amelina Concetta ed Iolanda,
e premesso di essere, unitamente alle sorelle, proprietario

Romano, esponeva che parte di tali terreni erano stati
interessati da lavori di trasformazione, compiuti dalla
Cooperativa Polidrica a r.l. per la realizzazione di opere di
approvvigionamento delle risorse idriche, subendo considerevoli
danni. Aggiungeva che era intervenuta una transazione, in forza
della quale la convenuta si era obbligata ad eseguire talune
opere, oltre a corrispondere la somma di un milione di lire ed
a consegnare due baracche in lamiera, obbligazioni rimaste
inadempiute. Ciò premesso, conveniva in giudizio la Cooperativa
Polidrica. In esito al giudizio in cui si costituiva la
convenuta il Tribunale di Lagonegro condannava la Cooperativa
ad eseguire i lavori di cui alla transazione ed a pagare agli
attori la somma di L.1 milione. Avverso tale decisione lo
Iacobelli e la Polidrica srl proponevano appello,
rispettivamente in via principale ed incidentale, ed in esito
al giudizio, la Corte di Appello di Potenza con sentenza
depositata in data 29 gennaio 2007, non definitivamente
pronunziando, dichiarava ammissibile l’azione di risoluzione
proposta dagli appellati, disponeva per il prosieguo con
separata ordinanza, riservava le spese al definitivo; quindi,

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dell’azienda, sita in agro di Sarconi alla contrada Bosco

con sentenza depositata il 15 novembre 2007, pronunziando
definitivamente, accoglieva l’appello di Iacobelli Antonio,
Iacobelli Amelina Concetta,

Iacobelli Iolanda,

Iacobelli

Caterina, quali eredi di Iacobelli Onorio e Ianni Michelina, e
dichiarava la risoluzione della transazione stipulata tra

credito vantato dagli appellanti, quali eredi di Ianni
Michelina; condannava la società Polidrica al pagamento della
somma complessiva di C 24.051,62 in favore degli appellanti,
quali eredi di Iacobelli Onorio (C 23.577,75 a titolo di spese
necessarie a rendere utilizzabile il terreno, già di proprietà
di Iacobelli Onorio, come individuato nella sentenza non
definitiva, C 12.499,87 a titolo di risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale, pari ad E 34.077,42 – 12.025,80
quota spettante agli eredi di Ianni Michelini),

somma

rivalutata secondo gli indici Istat oltre interessi al tasso
legale; confermava nel resto la sentenza impugnata con cui la
Polidrica a r.l. era stata condannata al pagamento della somma
di C 516,45; provvedeva infine al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza la Cooperativa Polidrica e gli
Iacobelli hanno quindi proposto ricorso per cassazione, in via
principale, articolato in tre motivi, la prima; ed in via
incidentale, affidandolo ad un unico motivo, gli Iacobelli. A
tale ricorso incidentale resiste con controricorso la società
cooperativa.

moTrvI DELLA DECISIONE
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Iacobelli Onorio e la Polidrica s.r.1; dichiarava prescritto il

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale, va rilevato
che,con la prima doglianza, deducendo la violazione

sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello,
determinando il risarcimento per inadempimento, ha
riconosciuto, in favore degli attori,

“l’occorrente per 11

ripristino dello stato dei luoghi o comunque per mettere i
terreni a coltura, con importi rivalutati all’attualità, oltre
interessi; ha riconosciuto inoltre il danno consistito nella
mancata coltivazione dei terreni dal 1983 rimasti
inutilizzati…, con i relativi interessi”,

trascurando che

interessi legali ed equivalente della mancata coltivazione
costituirebbero una non consentita duplicazione.
Ha quindi concluso il motivo di ricorso con il seguente quesito
di diritto ”

Dica la Corte se, in caso di riconoscimento del

danno per inadempimento nella esecuzione di opere danneggiate,
siano cumulabili gli interessi sulla somma occorrente
debitamente rivalutata con l’equivalente della mancata attività
o del mancato utilizzo dei beni (nel caso terreni) oggetto dei
lavori dovendosi riconoscere, a tale titolo, solo il limitato
periodo necessario alla rimessione in pristino dei beni. Dica
in ogni caso la Corte se siano cumulabili, in tema di danni,
gli interessi legali sulle somme occorrenti per ripristini o

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dell’art.1223 cc, la ricorrente Cooperativa ha censurato la

riparazioni con gli indennizzi per il mancato utilizzo del beni
per il periodo di tempo che va oltre quello strettamente
necessario”
Con la seconda

doglianza,

deducendo la violazione

dell’art.1224 cc, la ricorrente Cooperativa ha censurato la

fatto decorrere, in favore degli attori, sia gli interessi che
l’indennizzo per la mancata utilizzazione dei beni dall’annata
1983-1984 trascurando che gli interessi e i danni sono stati
richiesti solo con l’atto di appello, notificato il 16 giugno
1999.
Ha quindi concluso il motivo di ricorso con il seguente quesito
di diritto ” Dica la Corte se, nelle obbligazioni pecuniarie,
gli interessi legali decorrono dalla data di messa in mora e,
in mancanza, dalla data della domanda giudiziale”
Con la terza doglianza, deducendo la violazione dell’art.112
cpc, la ricorrente Cooperativa ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello riconosciuto interessi e
rivalutazione da epoca antecedente a quella del 16.6.1999, data
di notifica dell’atto di appello, con cui tali interessi e
rivalutazione erano stati richiesti.
Ha quindi concluso il motivo di ricorso con il seguente quesito
di diritto ”

Dica la Corte se il giudice può riconoscere gli

interessi e la rivalutazione monetarie per epoche più remote
rispetto alle quali la parte creditrice li ha richiesti”

7

sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono infondati e vanno disattesi alla luce delle seguenti
considerazioni:
nel caso di specie, si verte in tema di inadempimento

contrattuale, essendo rimasto accertato che la convenuta non ha
eseguito le prestazioni né i lavori cui si era obbligata nella
transazione, questi ultimi consistenti nella sistemazione della
scarpata e dei terreni ed indispensabili per renderli
coltivabili. La Corte di merito ha quindi condannato la
convenuta al risarcimento dei danni sia con riguardo al costo
dei lavori non eseguiti sia con riguardo alla mancata
utilizzazione dei terreni a far data dall’annata agricola 19831984 (termine indicato nella transazione per il compimento
delle opere), oltre interessi legali sulla somma rivalutata, e
tale decisione non merita censura alcuna, essendo perfettamente
in linea con la previsione normativa, di cui all’art.1223 cc,
norma

applicabile

alla

fattispecie

dell’inadempimento

contrattuale, secondo cui il risarcimento del danno per
l’inadempimento (oltre che per il ritardo) deve comprendere
così la perdita subita dal creditore (c.d. danno emergente)
come il mancato guadagno (c.d. lucro cessante) in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta.
2) L’obbligo di risarcimento del danno, derivi da inadempimento
di obblighi contrattuali, come nella specie,

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oppure da fatto

/P

1)

illecito, costituisce in entrambe le ipotesi un debito di
valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi
e la svalutazione non costituiscono un autonomo diritto del
creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a
reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca

contrattuale o dall’illecito.
3) in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione
essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria
l’espressa richiesta da parte dell’interessato degli interessi
legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa
nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e
se avanzata per la prima volta in appello non comporta una
violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti
di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi
costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da
lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con
il limite dell’impossibilità di calcolarli sulle somme
integralmente rivalutate alla data dell’illecito, e che
l’esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita
al valore monetario attuale ed all’indennizzo del lucro
cessante per la ritardata percezione dell’equivalente in denaro
del danno patito. (sul punto v. Cass.n.10193/2010)
Ne deriva il rigetto del ricorso principale.
Passando all’esame del ricorso incidentale, va osservato che la
doglianza, svolta dai

ricorrenti,

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si articola essenzialmente

del prodursi del danno derivante dall’inadempimento

attraverso due profili: il primo, fondato sulla pretesa
violazione dell’art.1304 cc, in relazione agli artt.1304, 1292
e 1314 cc; il secondo, fondato sull’asserita insufficienza e
contraddittorietà della motivazione. Ed invero, la sentenza
impugnata- così scrivono i ricorrenti – avrebbe sbagliato

transazione non era indivisibile con la conseguenza che gli
atti interruttivi compiuti dagli appellanti, quali eredi di
Iacobelli Onorio, non avevano avuto efficacia in favore di
Ianni Michelina. Al contrario, l’obbligazione era indivisibile
facendo discendere la solidarietà tra Iacobelli Antonio e Ianni
Michelina ed il rigetto dell’eccezione di prescrizione
formulata.
Ciò, senza considerare che, in caso di trasformazione della
domanda di adempimento in quella di risarcimento per
equivalente, previa risoluzione del rapporto contrattuale, il
termine prescrizionale di cui all’art.2946 cc decorre dalla
modifica della domanda o comunque la prescrizione si intende
interrotta – anche nell’interesse degli altri creditori
solidali, fino alla data della trasformazione della domanda
stessa, che modifica la natura dell’obbligazione da
indivisibile a divisibile – dagli atti interruttivi posti in
essere da qualunque dei creditori solidali.
La doglianza è infondata.
A riguardo, torna opportuno premettere in punto di fatto che,
come emerge dalla sentenza impugnata, il giudizio di primo

quando ha affermato che l’obbligazione scaturita dalla

grado, con cui fu fatto valere il credito derivante dalla
transazione, fu introdotto da Iacobelli Antonio, in proprio
nonché in nome e per conto delle sorelle, quale erede di
Iacobelli Onorio, sottoscrittore della transazione. Ianni
Michelina, moglie di Iacobelli Onorio, benché coerede del

tant’è che solo alla sua morte i suoi eredi, già appellanti
come eredi del padre, fecero valere il diritto che le spettava.
Ciò premesso, l’infondatezza della ragione di censura appare
evidente alla luce della considerazione secondo cui la
solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno
in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve invece
risultare espressamente dalla legge o dal titolo. A riguardo, è
costante l’indirizzo di questa Corte, secondo cui la
solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se
espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla
richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza
del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (eadem res
debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi).

(ex multis

Cass.n.15484/08,20761/2007, 5316/98)
Giova aggiungere che, nell’ipotesi di pluralità di creditori,
gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano, in
difetto della solidarietà attiva, esclusivamente in favore di
quello tra i creditori che compia atti di interruzione, e sono
riferibili anche agli altri creditori solo se quegli atti sono
stati posti in essere anche in rappresentanza dei medesimi:

11

predetto, rimase invece estranea al giudizio di primo grado

circostanza quest’ultima che nella specie non solo non risulta
provata ma neppure è stata mai allegata dai ricorrenti, i quali
hanno invece fondato il loro motivo di censura sulla pretesa
indivisibilità dell’obbligazione scaturita dalla transazione.
Ma tale ragione di doglianza è priva di pregio. Ed invero,
l’obbligazione è

indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un
fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per
il modo in cui stato considerato dalle parti contraenti.
Ora, né l’una né l’altra ipotesi ricorre nella specie, come
risulta evidente dalla considerazione che il debito da
risarcimento in forma specifica,

previsto nell’atto di

transazione a carico della Cooperativa,

riguardando beni

divisibili in natura come i terreni, comportava e comporta una
prestazione certamente scomponibile per frazioni. Né è
plausibile ritenere che, in caso di divisione dei lavori di
sistemazione dei terreni, non sarebbe stato ugualmente
possibile realizzare il fine propostosi dalle parti contraenti.
Ne deriva l’infondatezza della censura, fondata sulla pretesa
indivisibilità dell’obbligazione vuoi sotto il profilo
dell’indivisibilità per natura vuoi sotto il profilo della
indivisibilità convenzionale.
Né la trasformazione della domanda di adempimento in quella di
risarcimento per equivalente, previa risoluzione del rapporto
contrattuale, può determinare il mutamento della decorrenza del
termine prescrizionale del diritto azionato, posto che la

12

giusta la previsione dell’art.1316 cc,

domanda di pagamento di una somma di denaro pari al costo
necessario per la riparazione del danno, costituendo una mera
emendati° della domanda di reintegra in forma specifica senza
introdurre nel dibattito processuale una differente

causa

petendi né un diverso fatto costitutivo del diritto azionato,

più utile soddisfacimento del medesimo credito risarcitorio.
Con la conseguenza che non mira a far valere un nuovo e diverso
diritto di credito rispetto a quello azionato in precedenza,
onde l’assoluta irrilevanza della tesi esposta dai ricorrenti
incidentali ed il conseguente rigetto del relativo ricorso
proposto.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che entrambi i ricorsi in esame,
siccome infondati, devono essere rigettati. In considerazione
della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa tra
le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 6.12.2013
Il Consigliere est

7ore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

i attesta la registrazione presg

Presidente

si sostanzia in uno strumento processuale volto solamente ad un

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