Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2822 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5193-2011 proposto da:

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TIGANI

SAVA, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO SERRAO,

ITALO REALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONDADORI EDUCATION S.P.A., c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

MONDADORI EDUCATION S.P.A. c.f. (OMISSIS), già Edumond Le Monnieer

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SIGILLO’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO GIACHETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.E., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/03/2010 1939/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato TIGANI SAVA ANTONIO per delega verbale Avvocato

REALE ITALO ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità o in

subordine rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con sentenza del febbraio 2010 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il ricorso principale di C.E., agente della Mondadori Education spa – già Edumond spa – ed il ricorso incidentale della società, confermando la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che, riuniti i procedimenti instaurati da C. nei confronti della società committente, aveva solo parzialmente accolto le sue domande.

In particolare il C.: a) con un primo ricorso, si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto da Edumond per il pagamento di Euro 96.832.240 eccependo crediti per provvigioni in compensazione ed aveva in riconvenzionale chiesto il pagamento delle indennità relative allo scioglimento del contratto di agenzia e del distinto contratto commerciale di deposito della produzione editoriale; b) con un secondo ricorso aveva riformulato sostanzialmente le stesse domande, sostenendo la compensazione delle somme pretese dalla società con le provvigioni maturare e rideterminando le indennità di fine rapporto.

2) Il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Edumond aveva ritenuto legittima la risoluzione dei rapporti di agenzia e commerciale da parte della società, per sussistenza di una giusta causa di risoluzione e quindi ritenuto non dovute le indennità di fine rapporto; il primo giudice aveva tuttavia ritenuto ammissibile la compensazione eccepita dal C. e quindi limitato la condanna a suo carico alla minore somma di Euro 10.722,36, respingendo la domanda riconvenzionale della società al pagamento di ulteriori somme trattenute dal C. con riferimento al contratto commerciale relativamente a differenze inventariali del conto deposito, con discrasie tra giacenza reale e contabile dei libri.

3) La Corte d’appello confermava il giudizio del Tribunale circa la gravità dell’inadempimento del C. che non aveva consentito alla società l’incasso di assegni fuori termine e quindi la sussistenza di una giusta causa di risoluzione dei contratti, rilevando che nessuna altra censura aveva svolto il ricorrente alla motivazione del primo giudice, se non quella relativa alla mancata considerazione della compensazione delle somme dovute alla società con quelle da lui maturate a titolo di provvigioni, compensazione che C. sosteneva essere stata sempre effettuata per prassi tra le parti. Ha anche ritenuto la Corte che nessuna censura fosse stata mossa dal C. alla liquidazione equitativa, effettuata dal primo giudice, dei suoi crediti posti in compensazione con quelli di Edumond.

4) La Corte d’Appello poi respingeva l’appello incidentale della società sia nella parte in cui ha censurato la sentenza per avere ritenuto la mancanza di prove del credito azionato in riconvenzionale e relativo al pagamento delle differenze inventariali, ritenendo la mancanza di dati certi circa i libri ancora affidati al C., non essendo sufficiente come prova un mero tabulato delle giacenze, documento proveniente dalla stessa società, sia nella parte in cui ha censurato la sentenza per avere effettuato una liquidazione equitativa delle provvigioni ancora spettanti al c..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il C. spiegando quattro motivi; La società ha resistito con controricorso e ed ha proposto ricorso incidentale proponendo tre motivi. Il solo C. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5) Con il primo motivo di gravame il C. lamenta la violazione e falsa applicazione norme di diritto in riferimento all’art. 434 c.p.c. ed un errore su di un fatto decisivo. In particolare secondo il ricorrente la corte non avrebbe tenuto conto che nell’atto di appello, a pagina 7, il C. aveva precisato che il contai corrente su cui erano stati tratti i tre assegni poi messi all’incasso dalla società, era stato chiuso. Ciò a suo dire avrebbe dovuto indurre la Corte a riesaminare il giudizio di legittimità della risoluzione dei contratti in corso tra le parti.

Il motivo è inammissibile per la genericità e stringatezza con cui è formulato, tanto da non far comprendere con precisione il vizio lamentato, che dovrebbe essere un’ errata affermazione circa una mancata censura da parte dell’appellante della sentenza di primo grado sulla ritenuta congruità del termine. Non si precisa il passaggio della sentenza che si intende impugnare con riferimento a tale vizio, non si esplicitano con compiutezza le ragioni precise per le quali la Corte avrebbe errato e si fa solo riferimento ad una frase contenuta nel ricorso in cui si deduceva ie.” la mancata chiusura del conto”.

6) con il secondo motivo il C. lamenta la violazione a falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1454 e 1183 c.c.: la corte avrebbe errato nel ritenere legittima la risoluzione senza che fosse stato concesso un termine congruo per adempiere al pagamento delle somme di cui agli assegni, mentre egli avrebbe avuto diritto a tale termine in ragione della prassi instaurata dalle parti nel tempo e consistente nella compensazione effettuata tra libri venduti in una certa epoca e pagamento degli stessi alla fine della stagione, avendo inoltre egli riconosciuto il debito ed essendosi impegnato comunque a sostituire tali assegni con altri relativi ad altra banca. Sarebbe stata quindi la società committente a modificare una prassi aziendale in atto.

Anche tale motivo appare inammissibile e comunque è infondato, essendo diretto in realtà non a denunciare una violazione di legge, ma a censurare la sentenza nel merito prospettando una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corte D’Appello che aveva ritenuto che dalla documentazione in atti e da quella prodotta dallo stesso C., in particolare sia le lettere della Edomund di richiesta del pagamento degli assegni entro 5 gg, sia la lettera di risposta del C., emergessero elementi sufficienti per ritenere una giusta causa, indipendentemente dalla veridicità o meno della chiusura del conto corrente, non essendovi alcuna prova della sostenuta prassi di compensazione tra le diverse partite,integrante gli estremi di una modifica contrattuale che potesse imporre una diversa condotta aziendale. La motivazione della Corte non può essere sindacata nel merito, essendo immune da vizi logici. Inoltre la Corte motiva congruamente osservando anche che C., prima di invocare la compensazione, aveva in realtà eccepito la difficoltà economica e la consequenziale chiusura del conto.

7) Con il terzo motivo di ricorso il C. lamenta la violazione di legge per avere la Corte applicato l’art. 1362 c.c. anzichè l’art. 1453 c.c. Il motivo, è del tutto incomprensibile e non esplicitato, pertanto inammissibile, perchè sembrerebbe soltanto censurare l’affermazione della Corte dell’inesistenza di una prova della sostenuta prassi della compensazione e quindi della non gravità dell’inadempimento contestatogli.

8) con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine una omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione ed in concreto ripropone le medesime censure già formulate con il secondo motivo: lamenta che la Corte d’appello non abbia spiegato perchè il suo inadempimento non era giustificato o reso meno grave dalla rottura della prassi prima descritta, trattandosi inoltre di assegni che venivano dati a garanzia più che a pagamento, proprio in ragione della esistenza dei crediti che sarebbero maturati dal C. per la vendita dei libri. Come rilevato il motivo si presenta egualmente inammissibile e comunque infondato, perchè riproduttivo delle censure già svolte nel precedente motivo e pur sempre diretto a censurare nel merito la decisione ed il percorso argomentativo del giudice.

Vanno egualmente disattesi, in quanto infondati, i motivi del ricorso incidentale.

9) con il primo motivo la società lamenta un’errata applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento ai principi dell’onere della prova in ordine alla provenienza dei tabulati di movimentazione ed alla consistenza della giacenza del conto deposito;

Secondo la società ha errato la corte nel non ritenere provato il credito di 68.886,62 perchè non avrebbe considerato che non vi era stata specifica contestazione sul quantum da parte di C., violando quindi il principio di non contestazione più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (da ultimo cass. n.4051/2011).

Avrebbe poi errato la corte territoriale anche nel ritenere inidonea perchè unilaterale la prova documentale costituita dai i tabulati prodotti dalla società, elenco inserito nella fattura n. (OMISSIS). Secondo la società si sarebbe trattato di un tabulato analitico, peraltro proveniente da una contabilità elettronica gestita ed alimentata dallo stesso C..

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha sul punto ben precisato che la domanda di pagamento di Euro 68886,62 non poteva essere accolta perchè, anche a fronte di una generica contestazione del C., spettava alla società provare sia l’an che il quantum del credito azionato ed ha poi motivato congruamente precisando che i tabulati prodotti erano documenti unilaterali, un elenco delle mere giacenze di magazzino non sottoscritti dal C..

La società nel censurare le argomentazioni della Corte finisce per effettuare una diversa ricostruzione dei fatti, anche insistendo sulla necessaria conoscenza di tali tabulati da parte del C., in quanto collegati alla contabilità elettronica in suo possesso, ricostruzione che non è ammissibile in questa sede.

2) con il secondo motivo Edumond spa lamenta l’errata applicazione degli artt. 1241 c.c. e ss sulla compensazione, non essendo il credito vantato dal C. certo, liquido ed esigibile alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo.

3) con il terzo motivo si lamenta l’arbitrarietà ed erroneità in eccesso delle liquidazioni di propaganda, e comunque l’inammissibilità delle liquidazioni equitative per errore di fatto e carenza di motivazione sul punto, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In ordine alla liquidazione equitativa secondo Edumond mancherebbero elementi perchè si possa effettuarla: impossibilità di procedere a liquidazioni puntuali e comunque espressa richiesta della parte.

La società poi lamenta l’errata applicazione dell’art. 1748 c.c. in relazione alla liquidazione operata in via equitativa delle provvigioni spettanti all’agente sui cd “seguiti”, ossia sulle vendite degli anni successivi alla cessazione del rapporto: i giudici avrebbero erroneamente “presunto “la conclusione di vendite nel 2003 su improbabili basi statistiche e quindi avrebbero liquidato in via equitativa, invece che verificare in concreto, anche con consulenza.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo connessi.

Nel caso in esame la compensazione era ammissibile perchè non si trattava di crediti di diversa natura; si trattava cioè di compensazione impropria, che si risolve in un mero accertamento contabile di dare ed avere tra le parti, così che il giudice può procedere ad una operazione di mero calcolo. Del resto in linea generale l’identità della fonte delle obbligazioni, in particolare quando le stesse siano legate da sinallagma, esclude la possibilitàCompensare (cfr Cass. 10629/2006).

Quanto poi alla censura circa l’erroneità della valutazione equitativa, va rilevato che la sentenza d’appello ha ritenuto provata l’esistenza dei credito facendo riferimento ad una prova documentale – doc. 18 – per l’attività di propaganda che ha ritenuto essere stata svolta. La società pur contestando tale valenza probatoria di tale documento non ne ha riportato il contenuto nè lo ha prodotto il questa sede, così impendendo qualsiasi valutazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Pertanto dovendosi ritenere accertato l’an debeatur relativamente alla prestazione oggetto di controversia di cui l’attore abbia chiesto la liquidazione, in assenza di precisi elementi da cui ricavarne l’esatto ammontare, il giudice di merito aveva il potere/dovere di liquidare tale prestazione anche d’ufficio in via equitativa ex art. 432 c.p.c. (così anche Cassazione n. 9393/2015). I motivi vanno conseguentemente ritenuti infondati.

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno pertanto respinti.

La reciproca parziale soccombenza relativamente a domande di valore non particolarmente difforme giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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