Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28219 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4958/2008 proposto da:

ONIPACK DI LONGO M. GIULIA & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI Mauro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LITRICO IRENE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati

e difesi dagli avvocati MARITATO Lelio, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA

FABRIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 957/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2007 r.g.n. 240/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO ELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2005 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione proposta dalla s.a.s. ONIPACK di Longo M. Giulia & C. avverso la cartella esattoriale notificata dalla ESATRI s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione dei contributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali in relazione all’omissione accertata in due distinti verbali, il primo riguardante lavoratori ceduti a società cooperative in violazione del divieto di appalto di manodopera e il secondo relativo a dipendenti subordinati non denunciati.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza depositata il 22 ottobre 2007, respingeva il gravame proposto dalla società ritenendo provate le omissioni accertate nei verbali ispettivi.

3. Avverso tale sentenza la ONIPACK ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di impugnazione. Vi è controricorso dell’Istituto, mentre la società di concessione non ha svolto difese.

4. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso poichè i sette motivi, nei quali esso si articola mediante denunce di violazione di legge e vizio di motivazione, non si concludono con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366 c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis. Ed invero non sono stati formulati i quesiti di diritto corrispondenti alle censure di violazione di legge (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id., n. 3519 del 2008; n. 20409 del 2008). Parimenti inammissibili, alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., si rivelano le censure di vizio di motivazione, del tutto prive di adeguate specificazioni e di quel necessario momento di sintesi che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve accompagnare l’illustrazione del motivo, sì da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, con riguardo alla indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonchè delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 16528 del 2008; id., n. 2652 del 2008).

2. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto resistente, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, non dovendosi invece provvedere, al riguardo, nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della società ESATRI. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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