Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28219 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28219 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Merluzzi Costruzioni s.r.l. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, P.
di Priscilla 4, presso l’avv. Stefano Coen, che con
l’avv. Enzio Volli la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
c 0A-030 3o-O —

– ricorrente contro
Marcol s.r.l. in liquidazione in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,
viale delle Medaglie d’Oro 201, presso l’avv. Stefano
Sgadari, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Ponti e
Giovanni Di Lullo giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente Sagliocca Salvatore e Giuliani Enea, elettivamente
domiciliati in Roma, via Pasubio 15 presso l’avv.
Dario Buzzelli, rappresentati e difesi, il primo da

Sagliocca, giusta delega in atti;
9f CZAZS VASSu– Controricorrenti

Antoniana Popolare Veneta Assicurazioni s.p.a. in
persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via Alberico II 11, presso l’avv.
Angelo Scarpa, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– C X, 00-1540 . 032
– Controricorrente Zurich Insurance Company s.a. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via
G. Vasari 5 presso l’avv. Raoul Rudel, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
_c.f 046Z.3380/152_
– Controricorrente Decolle Claudio e Purinan Andrea;

Intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.
610/07 dell’8.11.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7.11.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

sé stesso, il secondo dall’avv. Salvatore

Uditi gli avv. Raoul Rudel per Zurich, Massimo Ianni
Fiorillo su delega per Sagliocca, Scarpa per
Antonveneta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 19.12.2003 la Merluzzi
Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Udine la Marcol s.r.1., Enea Giuliani e
Salvatore Sagliocca, per sentir accertare l’avvenuta
revoca del mandato conferito per dirimere con arbitrato
irrituale la controversia insorta nell’esecuzione del
contratto del 21.12.1999, avente ad oggetto la
demolizione e la ricostruzione di compendio immobiliare
sito in Grado, e sentir dichiarare la nullità degli
atti eventualmente posti in essere dopo la
comunicazione della revoca, con conseguente condanna al
risarcimento del danno.
I

convenuti,

costituitisi,

chiamavano

in

causa

Claudiomaria Decolle, Andrea Purinan, la AntonVeneta
Assicurazioni s.p.a., la Zurich Insurance Company s.a.
ed il Tribunale, in esito alla definizione transattiva
della lite tra Merluzzi e Marcol, riteneva doversi
pronunciare solamente in funzione della soccombenza

3

il rigetto del ricorso.

virtuale ai fini della liquidazione delle spese di
lite, provvedendo nei seguenti termini: dichiarava
cessata la materia del contendere tra l’attrice ed i
convenuti Sagliocca e Giuliani; con riferimento alla
posizione delle compagnie assicuratrici condannava la

processuali da esse sostenute; condannava infine la
Marcol al pagamento delle spese nei confronti del
Decolle.
La sentenza, impugnata dalla Merluzzi Costruzioni,
veniva confermata dalla Corte di Appello di Trieste,
che segnatamente rilevava: quanto al rimborso delle
spese dei chiamati in causa, che queste correttamente
erano state poste a carico dell’attrice, atteso che
l’evocazione in giudizio sarebbe stata conseguente alle
argomentazioni da essa svolte, poi rivelatesi
infondate; quanto alla pretesa eccessività delle spese
liquidate, che la doglianza appariva generica e non
confortata da alcuna contestazione in ordine alle
singole voci; quanto alla soccombenza virtuale che,
contrariamente a quanto sostenuto, la clausola
compromissoria avrebbe integrato una ipotesi di
arbitrato rituale, circostanza che avrebbe radicalmente
escluso la possibilità della revoca del mandato
conferito agli arbitri. Per di più gli addebiti mossi

4

Merluzzi Costruzioni al pagamento delle spese

nei loro confronti non avrebbero trovato conferma nelle
risultanze emerse.
Avverso la decisione la Merluzzi Costruzioni ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,
cui hanno resistito con controricorso la Marcol s.r.1.,

Veneta Assicurazioni s.p.a., Salvatore Sagliocca.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 7.11.2013.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione la Merluzzi Costruzioni ha
rispettivamente denunciato: 1 ) violazione degli artt.
1362, 1369 c.c., 814, 808 ter, 112 c.p.c. e vizio di
motivazione, per l’errata interpretazione della
clausola compromissoria che, contrariamente a quanto
sostenuto, avrebbe deposto nel senso della previsione
di un arbitrato irrituale;
2 ) violazione degli artt. 1723, 1725, 1726, 1730 c.c.,
814 c.p.c., con riferimento al giudizio secondo il
quale non sarebbero state ravvisabili ragioni
giustificative della revoca del mandato arbitrale.
Il primo motivo è infondato.
Il punto in contestazione riguarda infatti la natura
dell’arbitrato che, a dire della ricorrente, a torto
sarebbe stato qualificato come rituale.

5

la Zurich Insurance Company S.A., la Antoniana Popolare

Al

riguardo

occorre

considerare

che

la

Corte

territoriale ha specificamente affrontato la relativa
questione, trattandola diffusamente ( pp. 13, 14, 15,
16 ) e pervenendo alla conclusione indicata sulla base
di specifici e motivati rilievi.

contenuto della clausola compromissoria ed aver
correttamente

precisato

che

N%

ove

all’esito

dell’indagine permanga incertezza sulla qualificazione
dell’arbitrato ” questo deve essere qualificato come
irrituale, ha poi escluso che nella specie fosse
configurabile alcuna incertezza ed ha viceversa
sostenuto

che

gli

elementi

emersi

deponessero

univocamente nel senso della ritualità dell’arbitrato,
e ciò essenzialmente in ragione del fatto che
l’intervento del Collegio arbitrale sarebbe stato
previsto proprio ove, insorta una lite, le parti non
fossero pervenute ad una amichevole composizione, e
sarebbe stato quindi finalizzato a decidere su una
controversia

insorta

proprio

per

effetto

della

constatata impossibilità di raggiungere un accordo.
Né, secondo la Corte di appello, sarebbero state
ostative alla detta conclusione le previsioni relative
al conferimento agli arbitri della potestà di decidere
secondo equità, al carattere della inappellabilità del

6

In particolare, dopo aver riportato il letterale

lodo, all’affermato esonero da ogni ” formalità di
procedura “, trattandosi questi di elementi del tutto
compatibili con la configurazione di un arbitrato
rituale.
Si tratta dunque di interpretazione di una clausola
contrattuale

sufficientemente

argomentazioni

non

viziate

motivata
sul

piano

con
logico,

insindacabili pertanto in questa sede di legittimità.
Dall’infondatezza del primo motivo di impugnazione
discende poi l’assorbimento del secondo,

essendo

astrattamente compatibile una revoca del mandato
conferito agli arbitri soltanto in relazione ad un
arbitrato irrituale.
Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con
condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in E 5.200, di cui C 5.000 per compenso, per
ciascuno dei controricorrenti, oltre agli accessori di
legge.
Roma, 7.11.2013

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