Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28219 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21112-2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI;

– ricorrente –

F.C.L., P.F., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati IVAN ASSAEL,

NYRANNE MOSHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/03/2016 R.G.N. 1714/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18.3.2016, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Trenitalia avverso la decisione del Tribunale milanese, che, in accoglimento delle domande proposte da F.C.L. e da P.F., aveva riconosciuto il diritto degli stessi all’indennità per il personale della manutenzione dei rotabili di cui all’accordo del 23.6.2005, condannando la società a versare Euro 3840,000 a titolo di differenze retributive pretese, ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale intesa alla restituzione delle somme erogate ai lavoratori fino alla data dell’1.10.2009;

2. la Corte distrettuale osservava che non era contestato che gli appellati svolgessero attività di manutenzione in ambito RSMS (Rolling Stock Managment System), emettendo ordini di lavoro, creando commesse di lavoro, verificando a sistema le scadenze manutentive della flotta ETR 500, controllando, poi, la corretta chiusura degli ordini di lavoro e la congruenza delle scadenze manutentive con i sistemi di esercizio, e che tali mansioni venissero svolte dai lavoratori su turni avvicendati sulle ventiquattro ore, cd. turni di terza;

3. riteneva corretta l’interpretazione dell’accordo del 23.6.2005 fornita dal giudice di primo grado, secondo cui non vi era alcuna distinzione tra mansioni di tipo operaio e di tipo impiegatizio, facendo l’accordo genericamente riferimento al “personale della manutenzione”, con locuzione idonea a ricomprendere entrambe le tipologie di lavoratori; confutava la tesi dell’appellante società secondo cui l’accordo si riferiva all’attività manutentiva in senso stretto, essendo stato rispettato dal Tribunale il criterio interpretativo letterale di cui all’art. 1362 c.c., posto che le espressioni letterali erano sufficientemente precise e che non doveva ricercarsi la reale intenzione delle parti in una dimensione soggettiva quando era chiaro, come nella specie, che l’Accordo nelle sue premesse prevedeva il ruolo centrale del processo manutentivo in sè;

4. non poteva, poi, secondo la Corte d’appello, non conferirsi rilievo al comportamento della società, che aveva corrisposto agli appellati l’indennità de qua dal 2005 fino al 1.10.2009, benchè gli stessi svolgessero mansioni impiegatizie, non essendovi prova che si fosse trattato di mero errore gestionale;

5. di tale decisione domanda la cassazione Trenitalia spa, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, il F. ed il P.;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1364 c.c. con riferimento all’Accordo aziendale del 23.6.2005, sostenendo che la Corte abbia valorizzato in sede interpretativa il solo dato testuale ritenendo superfluo il ricorso agli altri criteri ermeneutici, laddove già le parole utilizzate inducono a soluzione opposta a quella accolta in sentenza;

1.1. l’espressione “Personale della manutenzione dei rotabili” non può comprendere, secondo l’assunto della società, personale che lavori in ufficio, che si limiti a gestire un programma informatico, ed anche il riferimento ad un’attività manutentiva non può che rinviare ad un lavoro svolto sui rotabili;

1.2. osserva che tale conclusione trova conferma nell’art. 1364 c.c. che, pure a fronte di espressioni di carattere generale, impone di non dare al contratto un significato che vada oltre l’oggetto sul quale le parti hanno inteso contrattare, sicchè nel caso specifico deve ritenersi che le parti abbiano inteso indennizzare la gravosità del lavoro manutentivo ove svolto su turni avvicendati e che, pertanto, la sentenza impugnata abbia dato alle espressioni utilizzate un significato diverso da quello che esse esprimono;

2. con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alle mansioni svolte dai due lavoratori, addetti ad attività d’ufficio ed al sistema informatico RSMS, che precludeva anche astrattamente la loro adibizione a mansioni di officina;

3. con il terzo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. con riferimento all’accordo aziendale del 23.6.2005, rilevandosi che un’ interpretazione secondo buona fede avrebbe richiesto che fossero evitate conseguenze quali una duplicazione di indennizzi già corrisposti per lavoro notturno e turni avvicendati e che anche i criteri di cui all’art. 1363 c.c. ed all’art. 1369 c.c. siano stati violati, dovendo una espressione polisenso essere interpretata nel contesto sistematico del testo e nel senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto, in coerenza con l’intento di indennizzare il disagio di coloro che erano chiamati a svolgere attività manutentiva in officina su turni avvicendati e non di attribuire alla norma contrattuale una volontà di snaturare la finalità indennitaria dell’emolumento rendendolo per chi lavora in ufficio voce retributiva;

3.1. si sottolinea la valenza chiara dell’espressione “personale della manutenzione dei rotabili”, dotata di un significato necessariamente riferito a coloro che sono in contatto con i rotabili, significato evincibile dal gergo ferroviario, e si assume che, ove le parti avessero voluto evocare una platea più ampia di lavoratori, avrebbero fatto riferimento al profilo di tecnico della manutenzione; si evidenzia che l’intero assetto negoziale delle parti sociali confermi la finalità compensatoria di fattori di gravosità del lavoro reso nell’ambito di un’attività di manutenzione diretta;

4. con il quarto motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul presupposto che la Corte, nel valutare il comportamento successivo delle parti, non abbia avuto riguardo all’articolazione delle prove orali effettuata dalla società ed abbia omesso di pronunciarsi e motivare sulla reiezione delle istanze istruttorie;

5. deve rilevarsi che sulla specifica questione è già intervenuta questa Corte, con sentenza n. 4189 del 19 febbraio 2020;

6. questo Collegio ritiene di potere aderire in modo condiviso all’indirizzo giurisprudenziale espresso con tale pronuncia, della quale vanno qui ribaditi i passaggi argomentativi che sorreggono il decisum, favorevole alla società ricorrente;

7. anche in relazione alla presente fattispecie, per motivi di pregiudizialità logico-giuridica devono essere esaminati prioritariamente il primo ed il terzo motivo del ricorso, che riguardano l’interpretazione della disposizione dell’Accordo Sindacale Aziendale del 23.6.2005 relativamente al significato da attribuire alla espressione “…personale della manutenzione dei rotabili…” nonchè alla individuazione dell’ambito applicativo della clausola contrattuale con riferimento o meno anche il personale che svolge esclusivamente attività di ufficio e di supporto al personale tecnico-operativo addetto alla manutenzione;

8. è stato evidenziato come “solo un’operazione esegetica, correttamente eseguita, sulle suddette questioni, possa costituire il presupposto per la giusta verifica dei rispettivi oneri di allegazione e di prova, incombenti sulle parti, in base al principio di circolarità degli stessi (cfr. Cass. n. 11353 del 17.6.2004)” ed è stato precisato che “per gli accordi aziendali (quali quelli in controversia), dopo la modifica del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 che concerne esclusivamente il livello nazionale della normativa collettiva, il tradizionale sindacato di legittimità può spiegarsi sulla loro interpretazione riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo antecedente alla novella del 2012), ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss, ai sensi della disposizione citata”;

9. tale sindacato è stato ampiamente ed ammissibilmente sollecitato dai motivi di ricorso per cassazione anche in relazione al caso de quo, e le censure non si limitano a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ma prospettano, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale anche in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima;

10. in continuità con l’orientamento espresso nel precedente richiamato, il Collegio rileva che l’interpretazione estensiva della espressione “personale della manutenzione dei rotabili”, adottata dalla Corte territoriale e fondata esclusivamente sul criterio letterale, non appare corretta, sia per vizi intrinseci, sia per carenza comparativa dell’operazione ermeneutica;

10.1. è stato osservato che, “in primo luogo, deve rilevarsi che non si verte in una ipotesi in cui la chiarezza della comune intenzione delle parti sia evidente (principio “in claris non fit interpretatio”) e renda superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo dell’accordo, perchè l’inclusione nell’ambito della formula “personale della manutenzione dei rotabili” anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino non può ritenersi pacifico, in assenza di una espressa specificazione al riguardo” (cfr. Cass. 4189/2020 cit., con richiamo in termini a Cass. n. 707/1987) ed anche nella presente fattispecie la Corte territoriale non ne ha dato conto, e, pertanto, il risultato certo ed immediato che ha desunto dalla espressione letterale adoperata, tale da assorbire ed esaurire ogni altro criterio di interpretazione, non è stato oggetto di una disamina in cui sono state chiarite, in maniera esplicita, le ragioni per cui la clausola non appariva ambigua o comunque insufficiente;

10.2. in secondo luogo, è stato sottolineato che il principio “in claris non fit interpretatio” non trova applicazione nel caso in cui il testo sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 25840 del 9.12.2014) e quindi anche nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha svolto tale indagine, attraverso una comparazione complessiva ed una interpretazione delle clausole dell’accordo e di quelle della contrattazione collettiva, le une per mezzo delle altre, onde verificare se al personale addetto in ufficio o in magazzino, di supporto a quello addetto alla manutenzione dei rotabili, fossero effettivamente riconosciute altre voci retributive o indennità incompatibili con l’emolumento di cui è processo, come sostenuto dalla società nei gradi di merito;

11. la carenza intrinseca e coordinata dell’attività esegetica del dato letterale, operata dalla Corte di merito, induce a ritenere, quindi, fondate le censure dei motivi scrutinati, assorbita la trattazione degli altri connessi logicamente e giuridicamente ai suddetti come sopra precisato;

12. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle linee interpretative sopra menzionate;

13. i giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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