Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28219 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 385-2017 proposto da:

D.B.M.P., D.B.A., D.B.A.,

D.B.G., tutti in proprio e nella qualità di eredi della

de cuius V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CATONE, 15, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA FAFONE, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE COLAPIETRO,

GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO CLINICO SAN SIRO SPA, in persona del Vice Presidente Dott.

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROGIO VASARI

5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITTORIO GELPI, STEFANO DALLE

DONNE;

– controricorrente-

e contro

M.O., D.G., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI, 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO SEGANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AURELIO ROSARIO RAIOLA;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 729/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RILEVATO

che:

D.B.M.P., G., A. e A. convennero in giudizio l’Istituto Clinico San Siro s.p.a. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al non corretto adempimento delle prestazioni effettuate dai sanitari della struttura in favore della loro madre V.R., affetta da patologia tumorale e deceduta il (OMISSIS); dedussero che vi era stato un ritardo diagnostico (in quanto il Dott. M., che aveva visitato la V. il 18.2.2003 per una proctorragia, aveva effettuato una diagnosi di “emorroidi interne” senza procedere ad indagini più approfondite); che, individuata nel gennaio 2004 una patologia tumorale, il Dott. D., che aveva eseguito l’intervento chirurgico del (OMISSIS), non aveva proceduto ad asportazione di un nodulo epatico di dubbia interpretazione; che, infine, i sanitari avevano ritardato l’avvio della chemioterapia; gli attori chiesero pertanto il risarcimento, iure hereditario, dei danni sofferti a vario titolo dalla V. e, iure proprio, il ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti per la malattia e il decesso della madre;

l’Istituto Clinico San Siro si costituì in giudizio contestando le domande e chiamò in causa i medici M. e D. per esserne manlevato o per esercitare il regresso nei loro confronti;

il M. chiese il rigetto della domanda degli attori e chiamò in giudizio, per la manleva, la propria assicuratrice Aurora Assicurazioni s.p.a.; anche il D. si costituì in causa contestando qualsiasi propria responsabilità;

la UGF Assicurazioni s.p.a. (già Unipol s.p.a. incorporante dell’Aurora Assicurazioni s.p.a.) si associò alle difese del proprio assicurato;

il Tribunale di Milano accolse parzialmente (per l’importo 50.000,00 Euro, oltre accessori) la domanda degli attori nei confronti dell’Istituto Clinico San Siro e condannò il M. a rifondere al predetto Istituto il 50% degli importi che questi avrebbe versato agli attori e, altresì, l’UGF a tenere indenne il proprio assistito;

la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame principale dei Di Benedetto, mentre ha accolto quello incidentale dell’Istituto, condannando il M. a rimborsare “l’intero importo delle condanne statuite”;

hanno proposto ricorso per cassazione D.B.M.P., G., A. e A., affidandosi a sette motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, l’Istituto Ortopedico Galeazzi s.p.a. (incorporante l’Istituto Clinico San Siro), il M. e l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;

in data 21.6.2019, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con dichiarazioni di accettazione da parte di tutti i controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a seguito della notifica della dichiarazione di rinuncia sottoscritta da D.B.M.P. (in proprio e quale procuratrice speciale degli altri ricorrenti) e dai difensori, si è determinata l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c.;

atteso che alla rinuncia hanno aderito tutte le parti costituite, non deve pronunciarsi la condanna alle spese di lite, che vanno pertanto compensate;

non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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