Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28218 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28218 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Promozioni Immobiliari Italiane s.r.l. in liquidazione
in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso l’avv.
Antonio Rappazzo, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
C 4,: ova-g5COR –

ricorrente

contro

Dynamic

Finance

s.a.

in

persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via
Confalonieri 5, presso gli avv. Luigi Manzi e Emanuele
Coglitore, che con l’avv. Giulio Polati la rappresenta
e difende giusta delega in atti;

4613
09,0,13

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controri corrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
2626/06 dell’1.6.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7.11.2013 dal Relatore Cons. Carlo

Uditi gli avv. Fabrizio Cipollaro su delega per
Promozioni Immobiliari e Giulio Polati per Dynamic
Finance;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con scrittura privata del 20.4.1994 la Promozioni
Immobiliari Italiane s.r.l. si obbligava ad acquistare
dalla S.A. Dynamic Finance, per il prezzo di £.
2.000.000.000, le quote costituenti l’intero capitale
sociale della S.A. Five Stars, società che, con atto
redatto nel giorno successivo, aveva acquistato un
compendio immobiliare sito in zona ricadente nel
territorio del Consorzio Zona Agricola di Verona.
Lo stesso contratto prevedeva poi che, ove entro il
30.6.1996 fossero state rilasciate concessioni edilizie
sui terreni di Five Stars per la realizzazione di due
progetti, la Promozioni avrebbe dovuto corrispondere

2

Piccininni;

alla promittente venditrice £. 8.280.000.000 per un
primo progetto ( terziario – direzionale ) e £.
3.450.000.000 per un secondo progetto ( alberghiero direzionale ).
Nella scrittura in questione era stato inoltre previsto

automaticamente prorogato nel caso in cui la mancata
concessione della licenza non fosse dovuta a fatto
imputabile alla Five Stars; che la promittente
acquirente avrebbe dovuto rilasciare garanzia
fideiussoria della controllante Gedeam Investments
Group Inc. S.A.; che le eventuali controversie relative
alla validità, interpretazione ed esecuzione del
contratto sarebbero state deferite al giudizio di un
Collegio arbitrale.
Le concessioni venivano rilasciate in data 11.5.2000 e
all’esito la società alienante chiedeva il pagamento
della somma promessa, istanza alla quale l’acquirente
si opponeva promuovendo giudizio arbitrale.
Definita la trattazione del giudizio il Collegio
depositava il lodo, qualificato come rituale e
internazionale, con il quale disponeva l’estromissione
della Gedeam, dichiarava il ritardo nel rilascio delle
licenze imputabile alla Five Stars e conseguentemente
dovuta da Promozioni a Dynamic Finance la somma di

3

che il termine di scadenza sopra indicato sarebbe stato

5.283.354,07, oltre interessi legali dal 2.5.2002.
La decisione,

impugnata da Gedeam e Promozioni

Immobiliari, veniva confermata dalla Corte di Appello
di Roma, che segnatamente osservava, per la parte di
interesse,: ” che l’obbligo di esposizione sommaria dei

ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione
manchi del tutto o sia talmente carente da non
consentire di comprendere l’iter logico

che ha

determinato

contenga

la

contraddizioni

decisione

arbitrale

inconciliabili

motivazione o del dispositivo..

nel

o
corpo

ipotesi

della
che non

sarebbe stata ravvisabile nel caso di specie; che non
sarebbero state altresì riscontrabili le denunciate
contraddizioni nelle svolte argomentazioni; che al lodo
oggetto di impugnazione, qualificabile come lodo
internazionale, non sarebbe applicabile la disposizione
dell’art. 829 c.p.c., in virtù del disposto dell’art.
838 c.p.c.
Contro la decisione la Promozioni Immobiliari ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,
cui ha resistito la Dynamic Finance S.A. con
controricorso, con il quale è stato fra l’altro
eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione.
La

controversia

veniva

quindi

4

decisa

all’esito

motivi della decisione imposto agli arbitri … può

dell’udienza pubblica del 7.11.2013.
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente
perché fra loro connessi, la Promozioni Immobiliari ha
denunciato vizio di motivazione e violazione dell’art.

territoriale ha ritenuto che il ritardo nel rilascio
delle concessioni da parte degli organi competenti
fosse imputabile a quello del deposito dei due relativi
progetti, nonché alla tardività con cui era stata
inoltrata la diffida a provvedere al Sindaco. Il
giudizio sarebbe tuttavia errato, e ciò anche per
l’omessa valutazione della doglianza prospettata in
sede di gravame per violazione del diritto di difesa e
del contraddittorio sotto il profilo della elusione, da
parte degli arbitri, delle specifiche richieste
istruttorie finalizzate a provare la tempestività del
deposito dei progetti; b ) non risulterebbe comunque il
nesso fra il detto preteso ritardo e quello con il
quale sarebbe intervenuto il rilascio della concessione
edilizia; c ) l’addebito concernente la tardiva
proposizione della diffida al Sindaco di Verona sarebbe
stato elevato senza riscontri, e in ogni modo non
sarebbe stato individuato il nesso di causalità del
detto ritardo ” , sull’esito positivo della pratica “;

5

1358 c.c. sotto i seguenti aspetti: a ) la Corte

in pendenza della condizione la parte che ne è gravata
deve tenere un comportamento corretto e improntato a
buona fede, essendo irrilevanti, sotto tale aspetto,
sia gli atti compiuti dopo la scadenza del termine che
gli ulteriori rispetto a quelli contrattualmente

depositati il 30.6.1994, non sarebbero stati
ipotizzabili i denunciati ritardi. Questi sarebbero
stati infatti dovuti al parere negativo in proposito
formulato dal Consorzio Zona Agricola Industriale ( ZAI
), peraltro rappresentato soltanto 1’1.8.1996.
La

Dynamic

Finance

ha

innanzitutto

eccepito

l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei
motivi, eccezione che appare infondata risultando
sufficientemente chiare le censure prospettate.
Le stesse, tuttavia, appaiono infondate.
Ed

infatti,

come

puntualmente

e

correttamente

evidenziato dalla Corte di appello ” l’obbligo di
esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto
agli arbitri dal n. 5 dell’art. 823 c.p.c., il cui
mancato adempimento integra la violazione dell’art.
829, comma l, nn. 4 e 5 c.p.c., può ritenersi non
soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto
o sia talmente carente da non consentire di comprendere
l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale

6

previsti, sicchè, posto che i progetti erano stati

o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo
della motivazione o del dispositivo tali da rendere
incomprensibile la ratio della decisione ” ( pp. 17, 18
).
Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto

dagli arbitri

%N

nel ritardo nel deposito dei due

progetti e nella tardiva proposizione della diffida al
Sindaco di Verona ” ( p. 18 ), sicchè la relativa
censura risulta inconsistente.
La ricorrente si è per vero doluta, oltre che
dell’erroneità del giudizio in sé, della duplice
circostanza che non le sarebbe stato consentito di
provare la tempestività del deposito dei progetti in
questione e che non vi sarebbe stato nesso di causalità
fra il comportamento osservato dalla Five Stars ed il
detto ritardo.
I rilievi sono tuttavia privi di pregio, quanto
all’affermata erroneità di giudizio, perché si tratta
di non condivisa valutazione di merito, quanto alle
asserite preclusioni probatorie, per la mancata
indicazione dei capitoli di prova e più in generale
delle richieste istruttorie formulate, per l’omessa
allegazione delle censure prospettate alla Corte di
Appello in sede di gravame, per l’assenza di elementi

7

chiaramente indicata la detta ” ratio “, individuata

dai quali poter desumere l’astratta idoneità dei dati
acquisiti, o dei quali sarebbe stata sollecitata
l’acquisizione, a dare dimostrazione della
incolpevolezza della Five Stars.
Quanto infine all’asserita violazione dell’art. 1358

questione come internazionale, in quanto tale sottratto
alla disciplina dell’art. 829 cpv. c.p.c. in virtù del
disposto dell’art. 838 c.p.c. ( p. 21 ) e pertanto non
suscettibile di impugnazione per violazione di legge,
profili entrambi che non sono stati censurati e che
rendono conseguentemente inammissibile la doglianza.
Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con
condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in 20.200, di cui C 20.000 per compenso,
oltre agli accessori di legge.
Roma, 7.11.2013

c.c., la Corte di appello aveva qualificato il lodo in

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