Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28217 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAROZZA DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZ SURGELATI S.P.A., (già AZ Surgelati Wonderfood s.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19 SC. A, presso lo studio

dell’avvocato FABIO VETRELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIGRINI ENEA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8887/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2008 R.G.N. 6296/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PIGRINI ENEA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Napoli, R.G., ripetutamente assunta con contratti a tempo determinato, dal 20 giugno 1994 al 30 novembre 1998, dalla AZ Surgelati S.p.A., esercente attività di preparazione e confezionamento di prodotti da forno surgelati, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 23 gennaio 2004, con la quale era stata rigettata la sua domanda avente ad oggetto l’accertamento della ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20 giugno 1994, previa declaratoria della nullità dei contatti a termine stipulati, e il conseguente ordine di reintegra alla società resistente. Lamentava l’appellante: a) l’omissione da parte del datore di lavoro di ogni allegazione e produzione relativamente al contratto del 25 marzo 1996; b) l’omissione da parte del datore di lavoro di ogni allegazione e produzione, in violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, e art. 3 atta a dimostrare che la data di cessazione del contratto dell’11 maggio 1998 (30 novembre 1998), coincidesse effettivamente con lo scadere del periodo di astensione obbligatoria per maternità di M.G. e con il rientro in azienda di costei e “che alla data del 30 novembre 1998 persistessero o fossero già cessate le condizioni di obiettiva esigenza” che avevano determinato la stipulazione del contratto; c) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 comma 3, e del D.Lgs. n. 152 del 1997 anche per la “mancata consegna del contratto”; d) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 4, in relazione al contratto con decorrenza dal 27 marzo 1995, attesa la diversità tra le mansioni indicate nella richiesta di nulla osta (“addetta al condimento”, 6^ livello) e quelle, superiori, effettivamente svolte (“battitrice”, 4^ livello); c) la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e dell’art. 1344 cod. civ. per avere svolto prevalentemente mansioni di “battitrice”, sebbene una delle lavoratrici sostituite, P.F., avesse sempre svolto mansioni di “cubettatrice”; ciò a suo avviso dimostrava, anche alla luce della documentazione e delle testimonianze escusse, come la ragione effettiva del suo inserimento nella organizzazione produttiva fosse non già quella della assenza per maternità della lavoratrice sostituita, bensì la necessità di coprire un vuoto organizzativo di “battitrice”.

Costituitasi in giudizio, la AZ Surgelati S.p.A. ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, eccependo peraltro la parziale novità delle doglianze formulate in appello e che comunque la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni riconducibili al 4^ livello, lo stesso ove erano inquadrate le lavoratrici sostituite, e che le mansioni di tutti i dipendenti inquadrati nel 4^ livello erano fungibili.

Con sentenza depositata il 15 gennaio 2008, la corte d’appello di Napoli riteneva inammissibili le doglianze di cui alle precedenti lett. da a) a d), respingendo per il resto il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la R., affidato a due motivi.

Resiste la AZ Surgelati s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex ari. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c.; della L. n. 230 del 1962, art. 1; del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 1; dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1344 e 2697 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inerente la cessazione dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente M..

Lamentava la ricorrente che la corte territoriale ritenne tardive le doglianze esposte ai punti da a) a d) della superiore parte espositiva.

Che dalla valutazione complessiva dell’atto introduttivo, e dei singoli motivi di ricorso, doveva invece ritenersi che tutte le doglianze erano state tempestivamente proposte.

Formulava il seguente quesito di diritto: “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: posto che dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo al giudizio di primo grado emerge che la ricorrente ha dedotto i soli fatti conosciuti all’atto del deposito dello stesso ed eccepito la nullità dei contratti a termine oggetto della domanda per violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e per essere gli stessi stati stipulati in frode alla legge (art. 1344 c.c.), si definiscono eccezioni tardive o mere difese dell’appellante i motivi d’appello fondato sugli stessi fatti e su quelli conosciuti solo a seguito del deposito di documenti da parte dei convenuto che concorrono a formare la prova della fondatezza di tali eccezioni ? In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: Posto che il termine al contratto di cui è causa (con) decorrenza 11.5.1998 è stato fissato fino al rientro della dipendente M.G. assente per maternità, risulta omessa e insufficiente la motivazione della decisione impugnata che, invece di tenere conto dei risultati dell’indagine sulla sussistenza della prova che l’assenza dal posto di lavoro della dipendente M.G. fosse effettivamente cessata o interrotta per le medesime ragioni giustificatrici comunicate alla ricorrente, considera il motivo d’appello eccezione tardiva e non mero rilievo della carenza logico giuridica della motivazione del giudice del primo grado?”.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1344, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c.; della L. n. 230 del 1962, art. 1; della L. n. 223 del 1991, art. 25. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all’utilizzo quale battitrice nel reparto pizzeria, sempre con riferimento alla cessazione dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente M..

Lamentava la R. che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che il contratto a tempo determinato dell’8 maggio 1998, stipulato per sostituire la lavoratrice M. assente per maternità, fosse correlato (per relationem) al periodo di astensione obbligatoria, in contrasto col tenore letterale del contratto. Lamentava inoltre che essa ricorrente aveva sempre svolto mansioni di “battitrice”, in luogo di quelle diverse svolte dalla M. e dalle altre lavoratrici sostituite, così come emergeva dalle numerose testimonianze escusse.

Formulava il seguente quesito di diritto: “l’interpretazione del contratto a termine stipulato per assenza della sostituita in coincidenza del suo stato di maternità deve avvenire con riferimento al testo dello stesso, al comportamento conclusivo tenuto da una delle parti stipulanti e in conformità delle leggi che tutelano la maternità? Qualora venga stipulato un contratto a termine giustificato con l’assenza della sostituita in coincidenza del suo stato di maternità, è onere dei datore di lavoro convenuto fornire la prova, ai fini della dichiarazione di legittimità dello stesso contratto L. n. 230 del 1962, art. 1 della coincidenza dell’effettiva cessazione della causa giustificatrice con la interruzione del rapporto di lavoro con la sostituta individuato, dallo stesso datore di lavoro, quale motivo della predetta cessazione? In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: “posto che la convenuta è stata sempre adibita a compiti di battitrice nel reparto pizzeria, risulta inidonea a decidere la causa la motivazione priva dei risultati del riscontro che la sostituta è stata adibita ad un reparto diverso da quello ove è addetta la sostituita e ove si svolgono mansioni soggettivamente non equivalenti a quelle svolte dalla sostituita stessa anche in violazione dell’obbligo imposto dalla legge (L. n. 223 del 1991, art. 25)?” 3. – I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano inammissibili. In primo luogo per la inammissibilità dei quesiti di diritto, limitandosi questi a richiedere alla Corte se nel caso di specie vi sia stata o meno la violazione delle varie norme di diritto sostanziale e processuale indicate (ex plurimis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769), sottoponendo inoltre alla Corte inammissibili apprezzamenti di fatto, in particolare per quanto concerne le plurime deposizioni testimoniali richiamate, senza chiarire perchè le valutazioni al riguardo svolte dalla corte territoriale risultino viziate od erronee (Cass. 28 settembre 2007 n. 20360; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766, secondo cui risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa). In ogni caso risultando inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass. ord. 11 aprile 2008 n. 9470; Cass. 23 luglio 2008 n. 20355; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Deve peraltro rimarcarsi che la ricorrente non ha allegato, nè riprodotto in ricorso, ovvero indicatane la sua precisa collocazione all’interno dei fascicoli di causa, il contratto a tempo determinato in questione, in contrasto col principio dell’autosufficienza e dell’ari. 369 c.p.c. (Cass. sez. un., ord. 25 marzo 2010 n. 7161;

Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).

Quanto alla violazione delle norme processuali (artt. 112, 345 e 437 c.p.c.) denunciate con il primo motivo, giova considerare che la ricorrente, come si evince dal quesito di diritto formulato, lamenta in sostanza che la corte territoriale avrebbe fornito una insoddisfacente interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio, ammettendo peraltro che in quest’ultimo veniva lamentata solo la nullità dei contratti a termine per violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e dell’art. 1344 c.c. per essere gli stessi (in tesi) stati stipulati in frode alla legge.

Come è evidente in tal modo non viene denunciato alcun error in procedendo, bensì l’interpretazione degli atti processuali, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito implicando valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538).

La ricorrente, infine, a sostegno della seconda censura, fa riferimento alla diversità tra le mansioni di assunzione e quelle di battitrice, alla luce del c.c.n.l. di categoria, che tuttavia, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene allegato nè riprodotto, nè risulta indicata la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte, impedendo alla Corte, cui è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di valutare la censura (ex plurimis, Cass. 26 giugno 2007 n. 14751, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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