Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28217 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28217 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 4092-2007 proposto da:
NUZZOLESE

VINCENZO

(c. f.

NZZVCN47C24A662J),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12 PAL B, presso l’avvocato LOIODICE ALDO,

Data pubblicazione: 18/12/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMATO ANNA
PATRIZIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI CORATO (C.F. 02589350723), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

1

ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso l’avvocato OLIVIERI
– VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
DELL’ACCIO DOMENICO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controri corrente –

D’APPELLO di BARI, depositata il 10/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 908/2006 della CORTE

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trani fu adito dal Comune di Corato con
azione di accertamento negativo che nulla era dovuto agli
ingegneri Magnanimo Alfredo, De Tommasi Gianbattista e

Nuzzolese Vincenzo, per effetto della convenzione
contrattuale stipulata il 17 ottobre 1988, a titolo di
parcella per l’incarico professionale avente ad oggetto la
progettazione di massima relativa alla ristrutturazione e al
recupero funzionale del teatro comunale.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva 11 febbraio 2003,
rigettò la domanda e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale

dei

convenuti,

fondata

su

titolo

contrattuale, la giudicò fondata nell’an e dispose la
prosecuzione del giudizio per l’istruttoria sul quantum.
Questa sentenza, impugnata dal Comune di Corato, è stata
riformata dalla Corte di appello di Bari che, con sentenza
10 ottobre 2006, ha accolto la domanda di accertamento
negativo

del

Comune

e

ha

rigettato

le

domande

riconvenzionali degli ingegneri: quella contrattuale, avendo
giudicato nulla la convenzione del 1988 perché stipulata in
esecuzione della delibera consiliare 11 aprile 1988, a sua
volta nulla perché priva di indicazioni dell’ammontare della
spesa e dei mezzi per farvi fronte; quella di responsabilità
precontrattuale, avendo escluso una colpa in contrahendo del
Comune, tenuto conto che l’invalidità del contratto era
3

conseguenza di una delibera rispetto alla quale non era
ipotizzabile un affidamento incolpevole del privato, essendo
essa affetta da vizi di nullità conoscibili dal privato con
l’uso dell’ordinaria diligenza; quella di arricchimento

senza causa, per mancanza del requisito di sussidiarietà
dell’azione; ha infine condannato gli appellati alle spese
processuali.
L’ing. Nuzzolese propone ricorso per cassazione affidato a
tre motivi, cui resiste il Comune di Corato con
controricorso, illustrato da memoria, nel quale eccepisce
l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso, nei quali
censura la sentenza impugnata per violazione di legge (artt.
284 e 288 r.d. n. 383/1934, 1337, 1338, 2043 e 2041 c.c.).
Nessuno dei motivi è corredato dal necessario quesito di
diritto, a norma dell’art. 366

bis

c.p.c. (applicabile

ratione temporis). L’eccezione proposta dal controricorrente
è quindi fondata. Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in E
10.200,00, di cui C 10.000,00 per compensi.
4

Roma, 5 novembre 2013.
Il cons. est.

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