Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28217 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7507-2017 proposto da:

T.R., T.C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA STICCA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EMILIO MALASPINA;

– ricorrenti –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA

12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;

D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO MALASPINA;

– ricorrenti –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA

12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;

D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

MONTEFALCONE, che lo rappresenta e difende;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende;

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), V.L.;

– intimati –

Nonchè da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante prò tempore nonchè

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso lo studio dell’avvocato

EGIDIO MAMMONE, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE FRATTO, VINCENZO GAMBARDELLA;

– ricorrente incidentale –

contro

T.R., T.C.R., INA ASSITALIA E

ASSICURAZIONI GENERALI ORA GENERALI ITALIA SPA, UNIPOL ORA UNIPOL

SAI SPA, D.R.P., S.F., V.L., INA

ASSITALIA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

T.R. e T.C.R. agirono in

giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di

C.R. (convivente del primo e madre del secondo), avvenuto

il giorno successivo alla nascita di R., sull’assunto che lo stesso

fosse da ascrivere a responsabilità dei sanitari che avevano prestato

assistenza al parto;

a tal fine convennero in giudizio l’Azienda

Ospedaliera (OMISSIS), nonchè i medici D.R.P.F. e

S.F. i quali chiamarono in causa l’ostetrica V.L.; tutti

resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive

assicuratrici;

il Tribunale di Roma condannò la sola Azienda

Ospedaliera al risarcimento dei danni (liquidati in 400,000,00 Euro in

favore del convivente e in 600.000,00 Euro in favore del figlio della

vittima), disponendo altresì la manleva, per la quota del 35%, a carico

della coassicuratrice Ina Assitalia;

la sentenza venne impugnata dalla Generali Italia (già Ina Assitalia) e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera;

la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u.

medico-legale (non espletata in primo grado), ha riformato la sentenza,

rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite;

hanno proposto ricorso per cassazione

T.R. e T.C.R., affidandosi a tre motivi; hanno

resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera (OMISSIS)

(che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato), nonchè

D.R.P.F., S.F., la Generali Italia s.p.a. e la

Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

I T., il D.R., il S. e la Generali Italia hanno depositato memoria.

Considerato che risulta preliminare e assorbente

il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della

inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti.

Considerato, quanto alla posizione di T.R., che:

al ricorso è allegata una procura generale alle

liti (autenticata dal Consolato Generale d’Italia di Los Angeles)

rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati Emilio Malaspina e

Angela Speranza, che -fra l’altro- conferisce a detti professionisti la

facoltà di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di

primo grado emessa nella presente controversia;

di seguito alla suddetta procura è spillata una

“procura alle liti”, datata 16.3.2017, rilasciata dall’avv. Malaspina in

favore dell’avv. Andrea Sticca di Roma e concernente il ricorso per

cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma,

oggetto dell’odierno ricorso (sottoscritto dagli avvocati Malaspina e

Sticca, che hanno dichiarato di agire “congiuntamente e

disgiuntamente”);

la procura rilasciata dall’avv. Malaspina all’avv.

Sticca è, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui

“la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.

per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla

parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato

generale “ad negotia”; ne consegue che il procuratore generale alle liti

non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, nè a sè

stesso nè ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso

per cassazione” (Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995);

nè può ritenersi che l’avv. Malaspina potesse

comunque rappresentare e difendere il T. in forza della procura

generale del 2012, in quanto la stessa è stata rilasciata in data

anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della

specialità (cfr. Cass. n. 1249/1992) e, altresì, perchè il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione.

Considerato, quanto alla posizione di T.C.R., che:

non appare fondata l’eccezione di inidoneità della

procura alle liti sollevata dal controricorrente D.R. sul rilievo

che uno solo dei due difensori nominati è iscritto all’albo dei

patrocinanti in cassazione: sebbene l’avv. Malaspina non risulti

iscritto all’albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore

privo di ius postulandi (quale appunto il Malaspina) non valga a

invalidare la nomina del co-difensore avv. Sticca, iscritto all’albo dei

cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente;

risulta, invece, fondato il rilievo della nullità

della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività

certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui “la procura

speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di

legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonchè dalla

cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre

1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti

della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12,

relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la

traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè

l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona

di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti

prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua

italiana a mezzo di esperto” (Cass. n. 11165/2015; conf. Cass. n. 8174/2018);

nel caso specifico, infatti, l’atto allegato al

ricorso consta di un “authentication certificate” e di una

“certification” formulate entrambe in lingua inglese e prive di

traduzione in italiano; nè può ritenersi che la circostanza che risulti,

invece, tradotta la procura generale alle liti (“generai power of

attorney for litigations”) valga a integrare il requisito mancante, che

concerne l’attività certificativa in sè;

Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada

dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale

condizionato della Azienda Ospedaliera;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2005;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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