Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28217 del 04/11/2019
Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7507-2017 proposto da:
T.R., T.C.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA STICCA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato EMILIO MALASPINA;
– ricorrenti –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA
12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e
difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;
D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO MALASPINA;
– ricorrenti –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA
12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e
difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;
D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
MONTEFALCONE, che lo rappresenta e difende;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo
studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende;
GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), V.L.;
– intimati –
Nonchè da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante prò tempore nonchè
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso lo studio dell’avvocato
EGIDIO MAMMONE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIUSEPPE FRATTO, VINCENZO GAMBARDELLA;
– ricorrente incidentale –
contro
T.R., T.C.R., INA ASSITALIA E
ASSICURAZIONI GENERALI ORA GENERALI ITALIA SPA, UNIPOL ORA UNIPOL
SAI SPA, D.R.P., S.F., V.L., INA
ASSITALIA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
T.R. e T.C.R. agirono in
giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di
C.R. (convivente del primo e madre del secondo), avvenuto
il giorno successivo alla nascita di R., sull’assunto che lo stesso
fosse da ascrivere a responsabilità dei sanitari che avevano prestato
assistenza al parto;
a tal fine convennero in giudizio l’Azienda
Ospedaliera (OMISSIS), nonchè i medici D.R.P.F. e
S.F. i quali chiamarono in causa l’ostetrica V.L.; tutti
resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive
assicuratrici;
il Tribunale di Roma condannò la sola Azienda
Ospedaliera al risarcimento dei danni (liquidati in 400,000,00 Euro in
favore del convivente e in 600.000,00 Euro in favore del figlio della
vittima), disponendo altresì la manleva, per la quota del 35%, a carico
della coassicuratrice Ina Assitalia;
la sentenza venne impugnata dalla Generali Italia (già Ina Assitalia) e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera;
la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u.
medico-legale (non espletata in primo grado), ha riformato la sentenza,
rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite;
hanno proposto ricorso per cassazione
T.R. e T.C.R., affidandosi a tre motivi; hanno
resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera (OMISSIS)
(che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato), nonchè
D.R.P.F., S.F., la Generali Italia s.p.a. e la
Unipolsai Assicurazioni s.p.a..
I T., il D.R., il S. e la Generali Italia hanno depositato memoria.
Considerato che risulta preliminare e assorbente
il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della
inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti.
Considerato, quanto alla posizione di T.R., che:
al ricorso è allegata una procura generale alle
liti (autenticata dal Consolato Generale d’Italia di Los Angeles)
rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati Emilio Malaspina e
Angela Speranza, che -fra l’altro- conferisce a detti professionisti la
facoltà di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di
primo grado emessa nella presente controversia;
di seguito alla suddetta procura è spillata una
“procura alle liti”, datata 16.3.2017, rilasciata dall’avv. Malaspina in
favore dell’avv. Andrea Sticca di Roma e concernente il ricorso per
cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma,
oggetto dell’odierno ricorso (sottoscritto dagli avvocati Malaspina e
Sticca, che hanno dichiarato di agire “congiuntamente e
disgiuntamente”);
la procura rilasciata dall’avv. Malaspina all’avv.
Sticca è, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui
“la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.
per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla
parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato
generale “ad negotia”; ne consegue che il procuratore generale alle liti
non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, nè a sè
stesso nè ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso
per cassazione” (Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995);
nè può ritenersi che l’avv. Malaspina potesse
comunque rappresentare e difendere il T. in forza della procura
generale del 2012, in quanto la stessa è stata rilasciata in data
anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della
specialità (cfr. Cass. n. 1249/1992) e, altresì, perchè il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di T.C.R., che:
non appare fondata l’eccezione di inidoneità della
procura alle liti sollevata dal controricorrente D.R. sul rilievo
che uno solo dei due difensori nominati è iscritto all’albo dei
patrocinanti in cassazione: sebbene l’avv. Malaspina non risulti
iscritto all’albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore
privo di ius postulandi (quale appunto il Malaspina) non valga a
invalidare la nomina del co-difensore avv. Sticca, iscritto all’albo dei
cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente;
risulta, invece, fondato il rilievo della nullità
della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività
certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui “la procura
speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di
legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonchè dalla
cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti
della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12,
relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la
traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè
l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona
di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti
prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua
italiana a mezzo di esperto” (Cass. n. 11165/2015; conf. Cass. n. 8174/2018);
nel caso specifico, infatti, l’atto allegato al
ricorso consta di un “authentication certificate” e di una
“certification” formulate entrambe in lingua inglese e prive di
traduzione in italiano; nè può ritenersi che la circostanza che risulti,
invece, tradotta la procura generale alle liti (“generai power of
attorney for litigations”) valga a integrare il requisito mancante, che
concerne l’attività certificativa in sè;
Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada
dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale
condizionato della Azienda Ospedaliera;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2005;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019