Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28216 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18683/2009 proposto da:

G.A., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso l’abitazione del Sig. G.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato FLASCASSOVITTI Francesco, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliata presso lo stesso studio GARDIN

MARCO;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 78, presso lo studio dell’avvocato DI NAPOLI NICOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNIBALLO Elio, BASILE VITO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2009 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 03/06/2009 R.G.N. 287/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto condannava G.A. al pagamento, in favore di M.C. (pacificamente dipendente della prima dal 2 dicembre 1997 al 30 giugno 1999), della complessiva somma di Euro 19.050,62, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie e t.f.r..

Riteneva il Tribunale confermati dalle dichiarazioni testimoniali sia gli orari di lavoro ordinario indicati, sia gli importi effettivamente percepiti come inferiori a quelli risultanti dalle buste paga, sia la mancata fruizione delle ferie.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 3 giugno 2009, respingeva il gravame proposto dalla G..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a tre motivi.

Resiste la M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta la ricorrente, circa l’effettiva retribuzione percepita dalla M., l’inattendibilità dei testi F. e P., risultando invece più convincente la deposizione del teste B..

Lamenta inoltre che la P. aveva in corso analogo procedimento giudiziario nei confronti di essa ricorrente, e che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare tale circostanza anche per aver trattato pressochè simultaneamente le due cause, pur senza disporne la riunione.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’applicazione, da parte di entrambi i giudici del merito, del c.c.n.l. del settore commercio, senza alcuna prova – ad eccezione di quella, sul punto non convincente, di B. – che esso fosse stato recepito nel rapporto di lavoro de quo, e non risultando essa G. iscritta ad alcuna organizzazione sindacale.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur non essendo stato depositato l’indicato c.c.n.l.

non avrebbe potuto verificare, in assenza di c.t.u. contabile, la fondatezza delle richieste economiche della P..

4- I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano inammissibili per una duplice ragione.

In primo luogo per difettare dei tutto i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., per i ricorsi avverso le sentenze depositate tra il 2 marzo 2006 al 3 luglio 2009.

Ciò vale anche per la censura di cui al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., che in tal caso richiede la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

In secondo luogo per richiedere al giudice di legittimità un inammissibile riesame delle circostanze di causa (ex plurimis, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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