Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28216 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28216 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10708 del R.G. anno 2009

proposto da:
Valente Francesco – Vacca Paolo Luigi – D’Orsi Carmine,
dom.ti in Roma via Castrense 7 presso l’Avv. Domenico Porrone
con l’avv. Raffaele Mauro che li rappresenta e difende per
procura in calce al ricorso- C. . .\1Lr JC (4G(1 n L 1tS –

ricorrenti

contro
Comunità Montana del Volturno in persona del Comm.rio
straordinario, dom.ta in Roma via Sesto Rufo 23 presso l’avv.
Lucio V.Moscarini che la rappresenta e difende per procura a
margine del controricorso- cf…8000An0 940 controricorrente
avverso la sentenza n. 82 del 27.03.2008 della Corte di
Appello di Campobasso ; udita la relazione della causa svolta nella
p.u. del 5.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Attilio
Taverniti in sost. dell’avv. Moscarini); presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno che ha
concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti Valente, Vacca e D’Orsi chiesero al Presidente del Tribunale

,J(C43
2013

Data pubblicazione: 18/12/2013

di Isernia di ingiungere alla Comunità Montana del Volturno di pagare
loro la somma di lire 247.739.097 oltre accessori quale compenso professionale – mai versato – per la progettazione, oggetto della delibera di
conferimento di incarico 63 del 1992, dei servizi territoriali dell’area archeologica del Verlasce di Venafro. Il Presidente emise l’ingiunzione richiesta che venne opposta dalla Comunità. Il Tribunale di Isernia, con
sentenza 11.9.2000, rilevato che all’esito della delibera e della nota di
conferimento nessun contratto era stato stipulato con la necessaria forna

cava ogni prova di riconoscimento dell’utilitas, rigettò le domande.
La pronunzia venne impugnata dai tre professionisti deducendosi la indiscutibile nullità del contratto verbale ma prospettandosi la indubbia ricognizione della utilità dell’opera da parte della Comunità. Si costituì la
appellata eccependo la non configurabilità di alcun ingiustificato arricchimento e chiedendo in via incidentale la condanna degli appellanti alla
refusione dei danni arrecati.
La Corte di Appello di Campobasso con sentenza 27.3.2008 ha rigettato
le impugnazioni confermando la prima decisione ed affermando in motivazione: che era pacificamente coperta da giudicato la statuizione di
nullità della convenzione di affidamento dell’incarico, che la questione
della inammissibilità della azione di ingiustificato arricchimento per la
sua tardività non era stata espressamente posta nella comparsa della
Comunità (che pure aveva su detta inammissibilità variamente argomentato) sì chè di essa, in difetto di appello incidentale, non potevasi
tenere conto, avendone il Tribunale conosciuto nel merito, che neanche
era prospettata in appello incidentale la improponibilità della domanda
per difetto di residualità ex art. 23 c. 4 D.L. 66/1989 convertito nella
legge 144/1989, ma che nondimeno la detta improponibilità andava rilevata di ufficio in difetto di alcun giudicato sul punto, che detta norma, in
base al costante orientamento della Cassazione, ha statuito che il rapporto indebitamente instaurato con l’Ente locale in difetto della necessaria copertura finanziaria intercorresse direttamente con l’amministratore
o funzionario deliberante sì da rendere carente il requisito della residualità ex art. 2042 c.c. per la sua proposizione verso l’Ente, che tanto era
predicabile nella specie dove ad una delibera di incarico 23.3.1992 e
quindi nel pieno vigore della detta normativa non era seguito alcun momento contrattuale, con la conseguenza per la quale, non riferibile alla
Comunità la attività pregressa in quanto riferibile al Comune di Volturno
ed improponibile alcuna domanda ex art. 2041 c.c. verso la Comunità,
era inconsistente anche la sua pretesa, articolata in via incidentale, di

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scritta e che in ordine alla subordinata domanda ex art. 2041 c.c. man-

chiedere alcun risarcimento ai professionisti stessi.
Per la cassazione di tale sentenza i tre professionisti hanno proposto ricorso il 5.5.2009 articolando quattro motivi, ai quali ha opposto difese la
Comunità con controricorso 11.6.2009, illustrando le sue difese sia con
memoria sia in discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, affidato a censure inammissibili od infondate, va rigettato
Primo motivo: I professionisti si dolgono in primo luogo del fatto

2041 c.c. non era stato dalla Comu nità proposto alcun, necessario, appello incidentale, sì chè sulla ammissibilità stessa si era formato il giudicato. Di contro la questione, appunto ignorata nell’appello incidentale ad
oggetto risarcitorio, venne posta solo in comparsa conclusionale. Di qui
la scorretta decisione officiosa della Corte di Appello.
La doglianza è infondata : in primo luogo è palese che non andava proposto alcun appello incidentale dato che la Comunità era interamente
vittoriosa in prime cure: bastava riproporre la questione di ammissibilità
in eccezione (come puntualmente effettuato). Del resto la proponibilità
dell’azione ex art. 2041 c.c. per presenza del requisito della residualità
attiene, come esattamente notato dalla Corte di Appello, alle condizioni
di fondatezza della domanda che spetta al giudice del merito verificare
autonomamente sino al momento della decisione . La Corte di merito ha dunque rettamente deciso – se pur per ragioni che in questa sede ancora una volta si ribadiscono – per la improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c. rivolta all’Ente locale per opere e lavori commissionati senza alcun previo impegno di spesa né copertura finanziaria, come
imposto dal pre-vigente art. 23 comma 4 del D.L. 66 del 1989 convertito
nella legge 144 del 1989 (norme più volte modificate ed infine approdate negli artt. 191 e 194 del d.lgs. 267 del 2000, ma sempre in coerenza
con il chiaro disposto dell’art. 23 D.L. 66/89).
La esattamente affermata improponibilità deriva più esattamente dal
fatto che le norme, impositive di sole azioni dirette nei confronti del funzionario-amministratore deliberante e sul punto immutate nella loro portata con il passaggio dall’esordio del 1989 alla loro confluenza nel vigente TUEL del 2000, hanno fatto venir meno la necessaria residualità
dell’azione ex art. 2041 c.c. nei riguardi dell’Ente locale (come rammentato ripetutamente da questa Corte: Cass. nn.

19395/2013,

4216/2012, 21242/2010- 12880/2010 – 11854/2007). E pertanto, esclusa l’azione verso l’Ente locale e proponibile solo l’azione verso il
funzionario od amministratore, viene meno, per difetto del requisito del3

che non sia stato rilevato come sulla ammissibilità della domanda ex art.

la sussidiarietà, anche l’azione ex art. 2041 c.c. verso l’Ente.
Secondo motivo: il motivo – identico nella struttura al precedente ripropone la stessa opinione sotto la veste critica del “vizio di motivazione” per contraddizione. Se dunque la censura di violazione di legge è ut
supra errata, la sua riproposizione come vizio di motivazione appare palesemente inammissibile. .
Terzo motivo: esso sostiene che, essendo la delibera del 1992 fonte
di un incarico di mera rielaborazione di altro incarico già conferito il

era ben anteriore alla legge 144/89 di conversione del D.L. 66/89. Il motivo è in primo luogo affatto inammissibile perché si riduce in una affermazione di fatto ed in un giudizio di merito, l’una e l’altro sottratti alla
disamina di questa Corte: quella per la quale si trattava di un incarico di
rielaborare e quello per il quale il contenuto innovativo del secondo incarico sarebbe stato affatto marginale.
Orbene, e pur esaminando nel merito la censura, vi è da considerare che
se la Corte di merito ha affermato (pag. 15 ultimo cpv.) che l’attività
precedente era frutto di incarico conferito dal Comune di Venafro e non
dalla Comunità la censura in disamina, che si limita a negarlo ed ad
affacciare i profili di marginalità e rielaborazione nel rapporto, appare
mera proposta di inammissibile rivalutazione dei fatti e merita di essere
radicalmente disattesa.
Quarto motivo: esso contesta il rigore logico della affermazione per
la quale le attività progettuali svolte ante 1992 non sarebbero state mai
utilizzate ed afferma che anzi utilizzazione vi fu dato che la delibera tendeva alla rielaborazione di quanto già acquisito utilmente. Inammissibile
è anche tale diversa censura come già considerato nella disamina del
terzo motivo.
Si rigetta il ricorso gravando i ricorrenti delle spese della Comunità,
secondo il dichiarato valore del ricorso.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alla refusione
delle spese in favore della Comunità che determina in C 15.200 (C 200
per esborsi ed C 15.000 per compensi) oltre IVA e CPA.
Così deciso nella .d.c. del 5.11.2013.

17.2.1989, ne conseguiva che era il primo ad essere rilevante ed esso

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