Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28216 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27245/2016 proposto da:

D.V.L., P.G.M., P.R.,

PA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA N. 23, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO OLIVA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE PADULA;

– ricorrenti –

contro

A.C., R.A.M., già ammessi al patrocino a Spese

dello Stato, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA, 56,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE TAGLIAFERRI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIANCARLO DI BIASE;

– controricorrenti –

e contro

A.C., C.S., C.A., BERNESE

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6595/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il 24.6.2004, che aveva visto coinvolto un motoveicolo di proprietà di P.C. ed in cui avevano perso la vita lo stesso proprietario e A.G.M., i congiunti del P. ( D.V.L. e Pa.Ro., G.M. e R., nonchè V.I.) convennero in giudizio gli eredi dell’ A. per sentir accertare che quest’ultimo si trovava alla guida del mezzo ed era esclusivo responsabile del decesso di P.C. e per ottenere, conseguentemente, il risarcimento dei danni;

al giudizio vennero riuniti quelli promossi dai congiunti dell’ A. ( R.A.M., A.C., C.S. e C.A.) nei confronti degli eredi del P., per conseguire il risarcimento dei danni sull’assunto che conducente del motoveicolo al momento del sinistro fosse stato P.C.;

la Bernese Assicurazioni s.p.a., assicuratrice per i danni cagionati dal veicolo, si costituì e, stante la contestazione sull’individuazione del conducente, depositò la somma di 245.000,00 Euro da destinare a quanti, all’esito del giudizio, fossero risultati vittoriosi;

il Tribunale di Latina, Sez. Dist. di Terracina accertò che il veicolo era condotto dal P. e condannò Pa.Ro. e D.V.L., in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore di R.A.M., A.C., C.S. e C.A.;

pronunciando sull’appello principale degli eredi P. e su quelli incidentali della Bernese Assicurazioni e dei congiunti dell’ A., la Corte di Appello di Roma ha confermato l’accertamento della responsabilità di P.C. (riconoscendo rilevanza prevalente alle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto da tali Pe. e S. e ritenendo inattendibili le successive rettifiche effettuate dagli stessi, come pure le dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso dell’istruttoria di primo grado), mentre ha modulato diversamente gli importi risarcitori (confermando le somme riconosciute dal primo giudice alle C., incrementando di oltre 28.000,00 Euro il risarcimento in favore della R. e riducendo di oltre 25.000,00 quello già liquidato a A.C.), dichiarando interamente compensate le spese di lite;

hanno proposto ricorso per cassazione D.V.L. e Pa.Ro., G.M. e R., affidandosi a sei motivi; hanno resistito, con controricorso, R.A.M. e A.C.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia “vizio di omessa e carente motivazione, insufficienza logica (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”: i ricorrenti lamentano che l’utilizzo in sentenza di “affermazioni tautologiche” quali “maggiormente attendibile, poco credibile, poco plausibile, scarsamente credibile, tante incertezze e contraddizioni” non consente in alcun modo di comprendere l’iter logico posto a fondamento della decisione; contestano, in particolare, la scelta di non considerare come effettuata il 3.7.2004 la dichiarazione con cui il Pe. e il S., a rettifica delle precedenti affermazioni, avevano indicato come conducente l’ A. (la Corte aveva infatti ritenuto certa solo la data del 23.8.2004 in cui la Polizia Stradale di Formia aveva trasmesso le dichiarazioni di rettifica alla Procura della Repubblica); i ricorrenti denunciano, altresì “apparente, perplessa o incomprensibile motivazione circa le ragioni del convincimento del Giudice. Motivazione inesistente. Abuso del libero convincimento nella valutazione delle prove acquisite al processo: valutazione “misteriosa” e valutazione “unilaterale” delle risultanze probatorie”, lamentando – in particolare – che la Corte ha ignorato “totalmente, senza motivo, le deposizioni dei testimoni escussi soprattutto nei punti salienti in cui questi ultimi hanno confermato e ribadito all’unisono la circostanza controversa dell’individuazione (in A.) del soggetto conducente la moto”; concludono formulando un “quesito di diritto” nel cui ambito evidenziano la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., e artt. 115 e 116 c.p.c.;

il secondo motivo deduce l‘”omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio” e l'”omesso esame delle risultanze probatorie quale causa della omessa considerazione del fatto storico”, rilevando che “la decisione della Corte di ritenere inattendibili le testimonianze deriva anche da una mancata analisi di tutte le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio, così come contenute nei verbali di udienza, e da un omesso confronto e raffronto fra le medesime”; trascritte le comunicazioni di rettifica del 3.7.2004 e le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal Pe. e dal S. e richiamate le dichiarazioni degli altri testi ( M., T. e D.M.), i ricorrenti rilevano che non è dato comprendere perchè il Giudice di appello abbia ritenuto più attendibili le prime affermazioni del Pe. e del S. e formulano un “quesito di diritto” in cui evidenziano la violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 111 Cost.;

col terzo motivo, viene dedotto il “travisamento del dato fattuale (la data certa) e dell’elemento probatorio con mancanza e/o omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia”, censurandosi la Corte di merito per aver fondato e tarato “il livello della credibilità (o meno) dei testimoni Pe. e S. sulla base del lasso di tempo (più o meno lungo) trascorso tra la data dell’evento (24 giugno 2004) e quella di inoltro (23 agosto 2004) delle rettifiche alla Procura della Repubblica di Latina da parte della Polstrada”, essendo invece “l’unico riferimento temporale certo ed opponibile a terzi quello relativo alla data del 3 luglio 2003 apposta in calce al documento”; ciò premesso, i ricorrenti propongono un “quesito di diritto” che evidenzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

il quarto motivo denuncia “manifesta ed irriducibile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili”, nonchè “motivazione illogica ed incoerente” e “nullità del provvedimento (art. 156 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4)”: individuate le risultanze istruttorie sottoposte all’esame della Corte, i ricorrenti lamentano che, “nonostante la chiara ed univoca circostanza emersa in giudizio dai racconti dei testimoni che hanno individuato tutti in A.G.M. il soggetto conducente la moto al momento dell’evento, il giudice dell’appello ha tuttavia ritenuto, nella parte motiva della sentenza, di dover rigettare le richieste degli appellanti sulla base di un’asserita inattendibilità testimoniale”; aggiungono che, peraltro, nell’ultimo periodo della motivazione (laddove aveva evidenziato la oggettiva difficoltà di ricostruzione del fatto e la non agevole interpretazione e valutazione delle deposizioni), la Corte aveva annullato e messo “nuovamente in discussione tutto ciò che poco prima aveva, seppur succintamente ed immotivatamente, sostenuto nel corpo della sentenza”, così incorrendo in un “vizio di contraddittoria, illogica ed incoerente motivazione”; tanto premesso, formulano un “quesito di diritto” che individua la violazione dell’art. 116 c.p.c., e la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4;

col quinto motivo, i ricorrenti denunciano “omessa pronuncia su un capo (fatto costitutivo) della domanda di appello (accertamento del soggetto conducente responsabile dell’evento mortale; ricostruzione del fatto storico)”, nonchè “mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4)”: per quanto emerge anche dal contenuto del “quesito di diritto”, la violazione dell’art. 112 c.p.c., discenderebbe dall'”avere la Corte di Appello omesso di motivare sulla domanda giudiziale avanzata dagli eredi P. e relativa individuazione del soggetto responsabile”, e ciò in quanto la Corte non aveva “inteso fornire una soluzione certa ed una risposta definitiva alla sopra indicata domanda di giustizia”;

il sesto motivo deduce la nullità della sentenza (“non motivata o non correttamente motivata”) e la “nullità del procedimento di secondo grado in materia di valutazione delle prove”, anche in relazione alle previsioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 132 c.p.c., n. 4; assumono, inoltre, che il ricorso alla motivazione per relationem della sentenza di appello “non è apparso neppure consono ed adeguato” e concludono con un “quesito di diritto” che individua la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost.; i motivi – che si prestano ad essere esaminati congiuntamente – vanno disattesi;

le censure investono – nella sostanza – esclusivamente (ed in modo reiterato) la valutazione delle prove compiuta dalla Corte, contestandosi la prevalente caratura probatoria riconosciuta alle dichiarazioni rese dal Pe. e dal S. agli agenti della Polizia Stradale nell’immediatezza del fatto e sostenendosi -per contro- che l’esame delle prove assunte nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto condurre la Corte ad affermare la responsabilità (quale effettivo conducente) dell’ A.;

al riguardo, la Corte ha dichiarato di condividere la decisione del Tribunale, osservando che “le dichiarazioni rilasciate nella immediatezza dell’incidente, allorquando i ricordi erano più vividi, da amici comuni e che quindi ben conoscevano sia il P. che l’ A., siano da ritenere maggiormente attendibili rispetto a quelle rese in epoca successiva, restando poco credibile che entrambi gli amici siano caduti in errore sul soggetto che era alla guida della moto”; ha aggiunto che appare “poco plausibile che i due amici abbiano atteso tanti giorni prima di rettificare le loro dichiarazioni”, rilevando che unica data certa era quella del 23.8.2004 in cui le rettifiche (datate 3.7.2004) erano state trasmesse alla Procura della Repubblica; ha rilevato che è “scarsamente credibile che i due amici non abbiano sentito il bisogno di rettificare le loro dichiarazioni nella immediatezza degli eventi” ed ha evidenziato che le due dichiarazioni – dattiloscritte e di identico tenore – erano “generiche proprio sulle circostanze che avrebbero avvalorato la bontà della rettifica”; quanto agli altri testi escussi, la Corte ha ritenuto che “a minare la credibilità dei loro racconti sarebbe già sufficiente il rilievo che la Polstrada non li (avesse) rinvenuti sul luogo dell’incidente”; ha concluso che “nelle deposizioni rese in giudizio sono ravvisabili tante incertezze e contraddizioni che la scelta del Tribunale di attribuire genuinità e quindi maggiore valenza a quelle rese nella immediatezza dai due amici è parsa quasi obbligata”; tanto premesso, si osserva che:

le censure che denunciano – espressamente o, comunque, nella sostanza – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sono inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado;

del tutto infondate risultano le censure che denunciano una intrinseca contraddittorietà o apparenza della motivazione, tale da non consentire di individuare la ratio decidendi: al contrario, la sentenza indica chiaramente le ragioni che l’hanno condotta ad affermare la responsabilità del P., da individuarsi nella ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto e nella piena concordanza fra le affermazioni del Pe. e del S., che ben conoscevano entrambe le vittime;

una tale opzione valutativa (che non è scalfita in modo decisivo dalle considerazioni inerenti il lasso più o meno lungo di tempo trascorso fra le prime dichiarazioni e le rettifiche, trattandosi in ogni caso di attribuire maggiore caratura alle dichiarazioni immediate rispetto ad altre comunque successive) rientra nei poteri di apprezzamento rimessi al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità una volta che sia stata adeguatamente motivata e che non sia ravvisabile (nei limiti ancora consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) un vizio motivazionale (che, per quanto detto sopra, non è deducibile nel caso, in presenza di una “doppia conforme”); nè è sindacabile la scelta (motivata) di negare decisività alle dichiarazioni degli altri testi, che risulta coerente con l’opzione di privilegiare le dichiarazione (immediate) dei due testi Pe. e S. che – pur non avendo assistito neppur essi all’incidente – avevano visto partire il P. e l’ A. e, essendo loro amici – non potevano non avere avuto una percezione attendibile di chi si fosse posto alla guida;

le censure svolte sulla valutazione delle prove risultano pertanto inammissibili in quanto volte a sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori e – quindi – una ricostruzione alternativa dei fatti, che è preclusa in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 7921/2011);

va escluso, altresì, che il riferimento (contenuto nell’ultimo periodo della motivazione) alla “oggettiva difficoltà di ricostruzione del fatto storico” e alla non agevole interpretazione e valutazione delle prove introduca una discontinuità rispetto alla precedente motivazione, tale da determinare una contraddizione insanabile interna alla sentenza, giacchè, senza sconfessare le proprie precedenti affermazioni, la Corte ha soltanto inteso giustificare la scelta di compensare le spese processuali;

del tutto infondate risultano, altresì, la censura relativa alla omessa pronuncia su un motivo di appello (giacchè la Corte si è occupata prioritariamente di individuare il conducente del motoveicolo) e quella concernente la correttezza della motivazione per relationem (dato che, quanto sopra evidenziato, la Corte ha ampiamente motivato le ragioni della condivisione della decisione di primo grado);

rilevato, infine, che al ricorso non è applicabile ratione temporis la previsione dell’abrogato art. 366 bis c.p.c., concernente la formulazione dei “quesiti”, deve ritenersi che le violazioni di norme di diritto individuate nei quesiti impropriamente formulati risultino infondate oltre che in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., e artt. 132,112 e 156 c.p.c., (per le ragioni già illustrate) anche in riferimento all’art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., dato che:

la violazione dell’art. 2697 c.c., non è prospettata – come necessario – sotto il profilo dell’erroneo riparto dell’onere probatorio, bensì sotto quello – inammissibile – della incongrua valutazione delle prove;

la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016);

il ricorso va pertanto rigettato;

persistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo (applicabile ratione temporis) antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, (trattandosi di causa introdotta nell’anno 2004);

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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