Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28214 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 31/10/2019), n.28214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 5153/2018 proposto da:

G.W., rappresentato e difeso dall’Avvocato Guglielmo

Saporito, con domicilio eletto presso il Dott. Alfredo Placidi in

Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Ufficio in Roma,

via Baiamonti n. 25;

– controricorrente –

e nei confronti di:

S.G. e R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione prima

giurisdizionale centrale d’appello, n. 19/2016, depositata il 18

gennaio 2016, nonchè avverso la sentenza la sentenza della Corte

dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, n.

241/2017, depositata il 5 luglio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, con sentenza in data 5 giugno 2014, condannava S.G., R.L. e G.W. – rispettivamente dirigente, coordinatore e assessore alla tutela dell’ambiente della Regione Campania – al risarcimento del danno, in favore della Regione, pari a Euro 4.000.000 ciascuno per S. e R. e a Euro 1.081.087 per G., oltre accessori, danno conseguente alla prescrizione di illeciti amministrativi accertati nel periodo 2002-2005, in tema di violazione delle disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

che il danno erariale derivava da comportamenti inerti ed omissivi relativi a n. 1023 violazioni amministrative per le quali, in conseguenza di mancata attività istruttoria, non era stata adottata la necessaria ordinanza-ingiunzione;

che per ciascuno dei convenuti la sentenza di primo grado individuava omissioni comportamentali derivanti, in particolare, dalla avvenuta soppressione, in data 27 dicembre 2007, di un’unità operativa con funzioni consultive e di un gruppo di lavoro dedicato che in precedenza aveva svolto le attività istruttorie dirette alla definizione delle pratiche relative alle sanzioni;

che la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 19/2016 depositata in segreteria il 18 gennaio 2016, ha parzialmente accolto gli appelli proposti dallo S., dal R. e dal G., con riguardo alla quantificazione e alla imputazione del danno ai medesimi, condannandoli al risarcimento, rispettivamente, di Euro 300.000, di Euro 400.000 e di Euro 200.000, oltre accessori;

che avverso la sentenza resa dalla Sezione prima giurisdizionale centrale di appello ha proposto ricorso per revocazione il solo S.;

che nel corso del giudizio di revocazione il G. ha depositato, il 2 novembre 2016, note di udienza, con le quali ha sostenuto che egli dovrebbe rispondere soltanto delle sanzioni omesse e cadute in prescrizione durante il suo mandato di assessore (dal febbraio 2008 al marzo 2010), chiedendo altresì una congrua riduzione per l’altrui concorso;

che la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale di appello, con sentenza n. 241/2017 in data 5 luglio 2017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione, rilevando che quanto prospettato dallo S. non integra il dedotto errore di fatto;

che con la medesima pronuncia la Corte dei conti ha dichiarato inammissibile la memoria di udienza presentata dal G., in quanto rivolta a un riesame di merito della propria posizione, insuscettibile di trovare ingresso nella sede del giudizio per revocazione;

che per la cassazione delle sentenze n. 19/2016 e n. 241/2017, rese dalla Corte dei conti, rispettivamente nel giudizio di appello e nel giudizio per revocazione, il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 febbraio 2018, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, mentre non hanno svolto attività difensiva lo S. e il R.;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che prima dell’adunanza in Camera di consiglio il pubblico ministero presso questa Corte ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 e art. 2043 c.c., violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa e contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella L. 14 gennaio 1994, n. 19; L. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella L. 20 dicembre 1996, n. 639), nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal contributo del ricorrente, come assessore, alla soluzione dei problemi della riscossione delle sanzioni ambientali;

che, ad avviso del ricorrente, occorreva individuare nei soli dirigenti i soggetti cui imputare la responsabilità per danno erariale, tanto più che, per un verso, nelle sentenze impugnate non emerge alcuna specifica circostanza di negligenza ascrivibile all’assessore G. e, per l’altro verso, la culpa in vigilando potrebbe essere configurabile soltanto per macroscopiche, specifiche omissioni, nella specie non emergenti;

che il ricorrente sostiene che la regula iuris alla quale il giudice contabile avrebbe dovuto attenersi è quella che separa i due tipi di responsabilità, dei dirigenti e dell’assessore, anche considerando che la “drammatica” situazione ambientale della Regione Campania assorbiva, al tempo, le intere energie della direzione politica ed ostacolava qualsiasi controllo di dettaglio sull’operato dei dirigenti;

che nel ricorso si sottolinea che le pronunce della Corte dei conti in sede di appello e di revocazione sarebbero riconducibili ad unità, essendo identico il thema decidendum, ossia l’assenza di responsabilità dell’assessore regionale;

che il Collegio osserva che queste Sezioni Unite hanno già affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. U., 12 dicembre 2018, n. 32179, Cass., Sez. U., 11 luglio 2019, n. 18670, e Cass., Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20180, in conformità con quanto statuito, a proposito delle sentenze del Consiglio di Stato in sede di revocazione, da Cass., Sez. U., 23 luglio 2014, n. 16754, e da Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1520);

che nel caso di specie l’unico motivo di ricorso prospetta una serie di argomenti che in parte ripetono censure già proposte nell’appello originario, in parte denunciano valutazioni giuridiche, asseritamente erronee, compiute dalla Corte dei Conti nel giudizio di gravame con la sentenza 19 del 2016, impugnata per revocazione dal solo ricorrente S.G.;

che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro la sentenza n. 19 del 2016 che ha deciso l’appello, è inammissibile: sia perchè si tratta di ricorso tardivo, essendo stato proposto oltre due anni dopo la pubblicazione della relativa sentenza (la pronuncia de qua essendo stata depositata in segreteria il 18 gennaio 2016, laddove il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia è stato notificato soltanto il 5 febbraio 2018); sia perchè la doglianza con esso veicolata denuncia in realtà presunti errores in iudicando che non si traducono nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti;

che, quanto alla medesima censura rivolta avverso la successiva sentenza n. 241 del 2017, resa in esito al giudizio di revocazione proposto, come detto, dal solo S., si tratta di motivo di impugnazione anch’esso inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, essendosi la Corte dei Conti in quella sede limitata a rilevare che non poteva trovare ingresso la memoria di udienza del G., in quanto rivolta a un riesame di merito della propria posizione, non consentito nella sede revocatoria;

che, d’altra parte, come osserva esattamente il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, la questione di giurisdizione non può essere proposta in relazione alla sentenza resa in sede di giudizio per revocazione facendo riferimento a profili giuridico-fattuali che non attengono alla statuizione sulla revocazione medesima;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con il controricorrente Procuratore generale della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solo in senso formale;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002m, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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