Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28213 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31431/2018 proposto da:

FAM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO ITALIA S.CA.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

11292/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del

giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che il (OMISSIS) affidava a FAM S.r.l. i lavori di demolizione e di ricostruzione dell’immobile che aveva subito irrimediabili danni a seguito del sisma di Amatrice del 2016;

2. che CENTROITALIA S.c.a.r.l. ricorreva al TAR Lazio per l’annullamento della Delib. Condominiale di affidamento dei suddetti lavori, oltrechè per l’annullamento del diniego di accesso ai documenti relativi, denunciando sotto diversi profili la violazione del procedimento di selezione dell’impresa costruttrice, disciplinato dalla O.D.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 19, art. 12, comma 4 bis, lett. a), il cui espletamento era previsto come obbligatorio per l’accesso ai contributi statali di ricostruzione;

3. che FAM S.r.l. proponeva regolamento preventivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

4. che il ricorso deve essere accolto, considerando che il procedimento O.D.P.C.M. n. 19 cit., ex art. 12, comma 4 bis, lett. a), che regola la rammentata selezione, costituisce soltanto l’obbligatorio presupposto per l’accesso al contributo statale; e che, pertanto, nel pubblico rapporto di finanziamento dei lavori, le imprese che hanno partecipato alla selezione non sono all’evidenza coinvolte;

5. che, da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest’ultima che il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa (v., in analoga fattispecie, relativa della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, art. 7, comma 1, sisma Abruzzo, Cass. sez. un. 15285 del 2016);

7. che il giudice indicato dovrà anche provvedere sulle spese del presente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al

quale rimette la causa, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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