Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28213 del 27/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 28213 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 20377-2013 proposto da:
FRAILIS

DEVIT

FRLDVT70M04D612E,

GIGLI

GUENDALINA

GLLGDL72R48F205S in proprio e quale unica erede del
padre sig. GIGLI LUCIANO, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CIARALLI, rappresentati e difesi
dagli avvocati EMILIO SERENA, TULLIO CRISTAUDO;
– ricorrenti nonchè contro

2017
1444

CASTIGLIA GABRIELE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 741/2013 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 27/11/2017

consiglio del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. .741/2013 della Corte di
Appello di Firenze con ricorso fondato su quattro ordini di
motivi;
non hanno svolto attività difensiva le parti intimate ;

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue ;
la questione per cui ancora si controverte attiene, nella
sostanza, alla quantificazione della somma per riparazione
di opere eseguite in modo inadeguato.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione delle norme di legge e, in
generale, della normativa sull’appalto privato, nonché della
costante giurisprudenza della Suprema Corte dì Cassazione.
Con esposizione del motivo si ripercorre, in pratica, l’intera
vicenda , in punto di fatto, della controversia e gli aspetti
inerenti la fossa biologica e vari altri vizi,
Il motivo non può essere accolto, oltre che per la sua
genericità, poiché tende -in sostanza- a sollecitare una

giova, anche al fine di una migliore comprensione della

rivalutazione, in questa sede e nel merito, di aspetti
prettamente fattuali e tecnici già correttamente oggetto di
valutazione del Giudice del merito.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
nullità del procedimento nonché quello di omesso esame di

Con l’esposizione del motivo viene ripercorsa la doglianza in
fatto, già svolta, attinente taluni profili (vasca Imhoff,
liquami, tetto, ecc.) della controversia.
Il motivo, ad eccezione della questione relativa al tetto e di
cui si dirà in seguito, è inammissibile.
In proposito, quanto alla dogiianza –nel limite innanzi
precisato ovvero ad eccezione della detta questione del
tetto- relativa alla pretesa carenza motivazionale della
gravata decisione, il motivo è inammissibile poiché
presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella
concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla
motivazione della sentenza nei termini in cui esso era
possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del

4

fatti decisivi per il giudizio ex artt. 360, n. 4 e 5 c.p.c..

semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
Neppure è, per conseguenza, correttamente configurabile come pure postulato in ricorso- la violazione del n. 4 dell’art.
360 c.p.c..

motivo è fondato.
La gravata decisione, riformando -in punto- la sentenza di
primo grado- ha escluso ogni tipo di responsabilità in ordine
alla copertura nonostante il testuale riconoscimento del
“fatto che il tetto non è in assoluto idoneo alla sua
funzione”.
La decisione della Corte fiorentina, pur valutando ai
rilevanza – in proposito- di taluni altri addotti elementi
(accettazione dei committenti e pretesa qualità di nudus
minister rivestita dall’appaltatore) ha omesso del tutto dì
considerare quanto accertato dal C.T.U. e non risultante
contestato.
In particolare l’ausiliario del Giudice aveva ritenuto
gravissimo il difetto del tetto realizzato (scarsa pendenza
con conseguenti continue infiltrazioni) con conseguente
necessità di un intervento radicale di rifacimento del tetto.
Più specificamente, ancora, nessun altra valutazione – a
fronte di detta accertata risultanza probatoria- è stata svolta
circa il fatto della considerazione della responsabilità
5

Quanto -viceversa- alla accennata questione del tetto il

dell’appaltatore (soggetto comunque qualificato) pur in
presenza di un difetto , quale la scarsa pendenza, che
rendeva l’opera inidonea al suo uso.•
Pertanto, ferma restando -nel resto- la sua inammissibilitàil motivo in esame è fondato per MEDI’

dell’art. 360, n.

andrà correttamente rivalutato dalla Corte territoriale con
esplicita considerazione delle risultanze della C.T.U. e le sue
conseguenti implicazioni.
3.-

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 336 c.p.c.
Viene , in particolare, contestato col motivo il rigetto da
parte della Corte distrettuale della sollevata eccezione di
intervenuto giudicato formulata da appellati Gigli e Frailis.
Il motivo è infondato.
La gravata decisione ha (v.

p. 11 della sentenza

impugnata) ha correttamente ritenuto l’insussistenza, nella
fattispecie, del giudicato cui ostava l’art. 336 c.p.c., pooichè
non può mai esservi giudicato su compensazione tra
dare/avere delle parti in causa se una di esse ovvero
l’appellante impugna totalmente le valutazioni della
sentenza di primo grado.
4.-

Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di

nullità del procedimento, omesso esame di fatti decisivi per
il giudizio (ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.) per non avere la
6

5 c.p.c. quanto al detto aspetto della copertura, aspetto che

Corte d’Appello disposto la rinnovazione della CTU,
nonostante ne avesse rilevato vizi, omissioni ed
incongruenze.
Circa

la

doglianza

relativa

alla

pretesa

carenza

motivazionale della gravata decisione non può che ribadirsi

innanzi già illustrate sub 2. , anche alla stregua del dicutum
di cui alla già citata Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014.
In relazione alla pretesa nullità della decisione gravata per
mancata rinnovazione della CTU il motivo è infondato
rientrando nel potere discrezionale del Giudice di merito la
valutazione, correttamente effettuata nella fattispecie, di
non procedere alla ripetizione degli accertamenti peritali.
Il motivo va , quindi, nel suo complesso rel9into.
5.

In conclusione ed alla stregua’ di tutto quanto innanzi

esposto, affermato e ritenuto i! ricorso – rigettati i motivi
primo, terzo e quarto- va limitatamente accolto, per quanto
di ragione così come innanzi precisato, in relazione al suo
secondo motivo, con conseguente cassazione in punto della
gravata decisione e rimessione degli atti ad altra Sezione
della medesima Corte territoriale, che provvederà a
rivalutare, nell’anzidetto limite, .la fattispecie secondo
quanto innanzi precisato.
P.Q.M.
La Corte
7

l’inammissibilità della stessa per lo stesso ordine di ragioni

rigetta il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione – il secondo motivo dello stesso,
cassa l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese, ad
altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

18 maggio 2017.

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