Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28213 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29019-2019 proposto da:

O.G., V.G., M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEON PANCALDO 26, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA LUCARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

IGNAZIO CASSANITI;

– ricorrenti –

contro

B.M.E., F.B.F.,

F.M.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 614/2019 della. CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

V.G., O.G. e M.G. convenivano in giudizio B.M., F.F.B. e F.M.C., esponendo di essere rispettivi comproprietari di fondi confinanti e chiedendo il risarcimento dei danni causati al proprio a causa da un incendio originato nel terreno delle convenute il 24 luglio 2007;

il Tribunale rigettava la domanda accertando che l’incendio era opera dolosa di terzi, come desumibile dal mancato rinvenimento nei luoghi, da parte del consulente d’ufficio incaricato, di impianti elettrici o materiale infiammabile, in uno alla recinzione divelta sul fondo delle convenute che, dal canto loro, come risultante dall’istruttoria in specie orale, avevano provveduto alla pulizia del proprio terreno, lasciando una striscia tagliafuoco e bruciando le sterpaglie raccolte;

la Corte di appello rigettava il gravame osservando che la mancata dichiarazione di contumacia delle convenute F. era irrilevante non dipendendo la loro eventuale condanna dalla costituzione in lite, e, nel merito, perché, in effetti, non era stata provata la presenza di sterpaglie non rimosse al momento dell’incendio, e anzi era stata dimostrata la pulizia del fondo prima di quello e dopo la constatazione delle persistenti omissioni relative all’ordinanza sindacale intervenuta per superarle, in coerenza con la risultata natura dolosa dello stesso accadimento, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione V.G., O.G. e M.G., articolando sei motivi.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché:

a) contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, dalla prodotta e discussa comunicazione della polizia municipale del (OMISSIS), emergeva non solo la trasmissione dell’ordinanza sindacale che aveva disposto la pulizia dei fondi entro dieci giorni dal 3 maggio 2007, ma anche la constatazione che il fondo agricolo delle convenute era incolto e pieno di erbacce, rovi e sterpaglie;

b) diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il rapporto dei Carabinieri sul fatto indicava che l’incendio aveva “interessato un terreno incolto e caratterizzato da sterpaglie secche”, e la descrizione corrispondeva a quella del fondo delle convenute, che non l’avevano negato affermando che l’incendio era avvenuto nel mezzo della loro proprietà;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che la consulenza d’ufficio aveva indicato che l’incendio aveva trovato “facile sviluppo nella sterpaglia e vegetazione spontanea ancora riscontrabile sul terreno per le condizioni di abbandono” in cui versava;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto attendibili alcuni decisivi testimoni atteso che:

i) contrastavano con il richiamato rapporto dei Carabinieri;

ii) contrastavano con le constatazioni della consulenza tecnica d’ufficio con cui si era dato atto del rinvenimento di “tracce di vetusto incendio”;

iii) contrastavano con le risultanze della prodotta consulenza di parte che aveva attestato anche fotograficamente la presenza di sterpi, e la conformazione scoscesa del terreno, che quindi non poteva essere stato ripulito, come affermato dai deponenti, con una motopala;

iv)contrastavano, affermando la pulitura annuale del terreno, con le condanne penali per mancata ottemperanza ai correlativi ordini amministrativi, e con una pure prodotta sentenza civile di condanna resa tra le parti per analogo incendio;

v) facevano riferimento, per le operazioni di bruciatura delle sterpaglie, connesse alla invocata pulizia tempestiva, a “operai della forestale” la cui incomprensibile presenza non era stata diversamente documentata;

vi)avevano affermato la visibilità dei fondi dal confine avallata dalla Corte territoriale, evocando la mappa catastale, con un “”vulnus” logico ed esperienziale”;

con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., poiché la Corte di appello sarebbe incorsa in una irriducibile contraddizione affermando, da un lato, che l’incendio si era sviluppato all’interno della proprietà delle convenute, e che nel rapporto dei Carabinieri erano state rinvenute sterpaglie secche, e, dall’altro, che la B. aveva predisposto opere idonee a impedire la propagazione dell’incendio, conclusione smentita pure dalla consulenza secondo la quale l’accaduto era stato determinato dalle condizioni in cui versava il terreno;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la peraltro non provata – natura dolosa dell’incendio integrasse il caso fortuito atto a escludere la responsabilità in discussione, invece di natura oggettiva, tenuto conto che non si trattava neppure di fatto imprevedibile, specie visti gli altri incendi che si erano propagati sullo stesso fondo in passato, e atteso che la medesima propagazione avrebbe potuto e dovuto essere evitata con adeguate misure di isolamento;

con il sesto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i ricorrenti erano stati condannati al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di tutte le convenute, anche le due contumaci, eludendo il motivo di gravame che era stato invece proposto sul punto;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i primi quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

e’ stato reiteratamente e anche recentemente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, nel caso operante stante la doppia conforme di rigetto (tale risultante e senza che la parte abbia dimostrato il contrario a mente del principio di espresso, ad esempio, da Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994 e Cass., 12/0:1/2021, n. 267);

ciò posto, se la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

in questo quadro emerge in tutta evidenza che le censure in scrutinio mirano, in realtà, a una rilettura istruttoria della decisione, inammissibile in sede di legittimità;

a ciò si aggiungono ulteriori profili d’inammissibilità;

la decisione di merito, la cui motivazione, ferma l’autonomia del sindacato del giudice di merito, è evidentemente evincibile, ha affermato di non aver rilevato dimostrazione della presenza di sterpaglie atte alla propagazione dell’incendio al momento dello stesso, e di aver invece evinto prova, al pari del Tribunale, della pulizia del terreno successivamente alla data dell’ordinanza sindacale ((OMISSIS)) e della comunicazione della stessa ((OMISSIS)), ossia nel giugno 2007, prima del fatto avvenuto nel luglio di quell’anno (pagg. 4, 5 e 6 della sentenza gravata): la censura relativa ai contenuti della comunicazione della polizia municipale, quindi, non si misura neppure con la “ratio decidendi” quale correttamente ricostruita;

quanto al rapporto dei Carabinieri, la sentenza impugnata evidenzia che è generico sulla descrizione dei luoghi, non rendendo possibile l’attribuzione alla proprietà delle convenute: sul punto, il tenore dell’atto quale riportato nel ricorso conferma la genericità rilevata, che i ricorrenti cercano di superare chiedendo palesemente un inammissibile riesame delle complessive risultanze processuali;

stessa considerazione deve farsi quanto all’apprezzamento delle risultanze peritali, officiose e di parte, le prime avvenute a due anni dal fatto, come sottolinea la Corte territoriale, le seconde riportate in generici e parziali stralci nonché senza neanche specifica indicazione del momento della produzione e della collocazione nel fascicolo di merito e del giudizio di legittimità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

analogamente, nulla di specifico risulta quanto alle pretese condanne penali, e anche una civile, evocate, né in ordine alla deduzione e discussione nelle fasi di merito, né riguardo a tempi e modalità di produzione, né per ciò che concerne la (potenzialmente) concludente riferibilità dei contenuti evocati in relazione allo specifico profilo posto in discussione;

parimenti, nulla di tutto ciò (deduzione nelle fasi di merito e relativi supporti istruttori che siano in tesi sussumibili in una mancanza assoluta di motivazione), emerge con riferimento al contenuto dell’eccezione ex art. 246 c.p.c., relativamente ai testi, riguardo alla quale si chiede una rivisitazione di merito della valutazione della Corte territoriale basata sugli stessi atti sopra discussi (consulenze, rapporto);

né una valutazione differente avrebbe potuto essere svolta in ordine alla conclusione sulla visibilità dei fondi dal confine, ferma l’indeducibilità di un omesso esame, per le ragioni sopra evidenziate, e la radicale inconsistenza della censura sulla mancanza assoluta di motivazione, volta come detto a eludere il divieto ex art. 348-ter c.p.c., comma 5;

va sottolineato che non vi è alcuna irresolubile contraddizione della sentenza di merito quando discorre dell’origine dell’incendio e al contempo della predisposizione d’idonee misure di contenimento, atteso che il presupposto accertato, da cui muove la Corte territoriale, è quello di un incendio doloso, atto quindi a superare accorgimenti predisposti per eventi accidentali e, come tali, dalla differente dinamica;

il quinto motivo è infondato;

questa Corte ha chiarito diffusamente che la condotta dolosa del terzo da ritenere quindi accertata in fatto dai giudici di merito nell’ambito del sindacato loro proprio – interrompe il nesso causale necessario alla responsabilità custodiale, perché non prevedibile in rapporto alle ordinarie circostanze (arg. anche ex Cass., 01/02/2018, n. 2480), almeno sin quando tali debbano essere presunte (Cass., 25/09/1997, n. 9404, proprio riguardo all’ipotesi d’incendio doloso e danni alle colture), laddove l’affermazione svolta dai ricorrenti in ordine alla necessità di ritenere in concreto prevedibili fatti simili per i peculiari pregressi storici (pag. 26 del ricorso) è rimasta apodittica rispetto agli accertamenti di merito della Corte territoriale; il sesto motivo è inammissibile;

non viene riportata in ricorso, come necessario, la condanna alle spese processuali di prime cure in favore delle parti contumaci, di cui la sentenza della Corte di appello non discorre;

sono difatti inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora parte ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso al fine di renderne possibile l’esame diretto e conformativo del principio di specificità dei motivi del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019, cit.; cfr. anche, di recente, Cass., 13/01/2021, n. 342, in cui si ribadisce che, trattandosi di requisiti generali di ammissibilità, operano anche per le deduzioni di “errores in procedendo”);

non deve provvedersi sulle spese stante la mancata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA