Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28213 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 10/12/2020), n.28213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 97-2020 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELOISA ALIOTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 969/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/04/2019 R.G.N. 30/2018.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 19 aprile 2019, la Corte d’Appello di Firenze, confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto il riconoscimento dello stato di rifugiato e del diritto alla protezione internazionale; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto automaticamente intervenuta D.Lgs. n. 150 del 2001, ex art. 19, comma 4, la sospensione della procedura di espulsione, inapplicabile la nuova disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018 ai fini della valutazione del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilevante ai medesimi fini la sussistenza dei relativi presupposti, quali individuati dalla legge previgente, alla data della domanda, da escludersi pertanto il diritto in questione in base alla mera sopravvenuta integrazione sociale del ricorrente, del resto di per sè inconsistente, rilevando piuttosto, ma alla stregua della nuova normativa, trattandosi di situazione sostanzialmente nuova, l’attuale stato patologico ai fini della richiesta di “protezione speciale” per ragioni medico-sanitarie;

che per la cassazione di tale decisione ricorre S.A., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero dell’Interno si è limitato a rilasciare delega per la difesa nell’udienza di trattazione.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 lamenta a carico della Corte territoriale l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dato dalla mancata valutazione della situazione socio-politica del (OMISSIS), Paese di provenienza nonchè la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio;

che, con il secondo motivo, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della situazione sanitaria del ricorrente rilevante ai fini del decidere;

– che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è prospettata in relazione all’incongruità della valutazione resa dalla Corte territoriale circa l’idoneità della dedotta situazione sanitaria del ricorrente ad integrare la condizione di vulnerabilità richiesta ai fini dell’invocata protezione;

che il primo motivo deve ritenersi fondato atteso che la Corte territoriale, nell’esposizione dello svolgimento del processo, mentre, illustrando le motivazioni della decisione di prime cure si riferisce la decisione di rigetto alla circostanza che nel Paese di provenienza, correttamente indicato nel (OMISSIS), il ricorrente mantiene un riferimento familiare in grado di fare aggio sulla condizione di integrazione conseguita in Italia, nel dar conto dei motivi di impugnazione sollevati in appello dall’odierno ricorrente, afferma essere stata dedotta dal medesimo in relazione al rimpatrio una situazione di rischio contrastante con la condizione di integrazione conseguita in Italia, riferendola, peraltro, erroneamente al (OMISSIS), così inducendo a ritenere, in assenza, nel corpo della motivazione dell’impugnata sentenza, di richiami all’attività istruttoria effettivamente svolta dalla Corte medesima, che questa sia stata di fatto espletata con riguardo al (OMISSIS), risultando pertanto la motivazione esposta inidonea a sorreggere la resa decisione di rigetto;

che, pertanto, il primo motivo va accolto, restando assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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