Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28212 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Presidente –

Dott. TOFFOLI Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 639/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO Lelio,

CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RI.MA. PICCOLA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PADANA RISCOSSIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1036/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/12/2007 r.g.n. 1018/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega LELIO MARITATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Bologna, confermando analoga decisione del Tribunale di Piacenza, ha accolto l’opposizione proposta dalla cooperativa “RI.MA Piccola soc. coop. R.L.” contro la cartella esattoriale dell’11 gennaio 2001, emessa a favore dell’INPS per contributi previdenziali di lavoro dipendente relativi ai soci impiegati in lavori da essa assunti, sul rilievo tali contributi si riferivano a periodi anteriori alla riforma introdotta dalla L. n. 142 del 2001 e che, pertanto, dovevano trovare applicazione i principi enunciati dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 13967 del 2004, alla stregua dei quali a ciascun socio lavoratore deve essere attribuita la tutela previdenziale propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. Nella specie, ha osservato la Corte di merito, l’INPS non aveva provato la sussistenza, nei rapporti di lavoro, dei caratteri tipici della subordinazione, onde andava escluso l’obbligo della cooperativa di pagare i contributi richiesti.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a un unico motivo.

La cooperativa RI.MA s.r.l. in liquidazione e la Padana Riscossioni s.p.a., entrambe intimate, non sì sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. 1. Nell’unico motivo l’INPS, con denuncia di violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3; del R.D. n. 2270 del 1924, art. 2, comma 2; del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 4 e 9, del D.P.R. n. 797 del 1965, art. 1, assume che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata non sono coerenti con i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che, superando le affermazioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite presa a riferimento dalla Corte di merito, ha ritenuto persistente – per i rapporti di lavoro antecedenti, come nella specie, all’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001 – il principio della cosiddetta fictio iuris, dell’equiparazione cioè dei soci lavoratori ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; conseguendone, per la cooperativa RIMA, l’obbligo di corrispondere i contributi previdenziali propri di questo tipo di rapporto.

2. Osserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della Padana Riscossione s.p.a. (oggi Equitalia Emilia Nord s.p.a. come risulta dalla relata di notificazione), posto che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto, la società di riscossione non è stata parte del giudizio di appello (cfr. tra tante, Cass. n. 10894 del 1999, n. 1752 del 1997, n. 8750 del 1996).

3. Il ricorso è, invece, fondato nei confronti della società cooperativa.

4. Risulta dalla sentenza impugnata (e non è in alcun modo contestato) che i contributi richiesti dall’INPS si riferiscono alle posizioni di soci della cooperativa RI.MA. s.r.l. impiegati in lavori dalla stessa assunti e a rapporti di lavoro precedenti la riforma introdotta dalla L. n. 142 del 2001 e L. n. 30 del 2003, nonchè dall’art. 2512 cod. civ. (nel testo novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Pertanto, per la soluzione della questione prospettata, occorre fare riferimento alle disposizioni normative al tempo in vigore, così come interpretate dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che, dissentendo dalle conclusioni ermeneutiche cui erano pervenute le Sezioni unite, pronunciatesi, a soluzione di un contrasto, nella sentenza n. 13967 del 2004, si è espressa nei sensi di cui al seguente principio di diritto “Con riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 2, comma 3 – il quale dispone che dette società “sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”- sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti; con la conseguenza dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da esse corrisposti ai soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che le cooperative medesime svolgano attività per conto proprio o per conto terzi” (cfr. Cass. n. 10543 del 2008, n. 28997 del 2008, n. 164 del 2009, n. 9706 del 2010 e numerose conformi).

5. Il Collegio condivide questa interpretazione, che può dirsi ormai consolidata, ritenendola la più aderente alla norma citata, il cui tenore letterale (“le società cooperative sono datori di lavoro …”) esprime sufficientemente e univocamente l’intento legislativo di evitare che il socio lavoratore, percependo un compenso più o meno rapportato agli introiti della cooperativa, rischiasse di non avere alcuna copertura previdenziale.

6. In conclusione, nei confronti della RI.MA Piccola soc. coop. r.l.

(oggi in liquidazione), il ricorso va accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa direttamente nel merito da questa Corte nel senso del rigetto della domanda della società cooperativa.

7. Ritiene la Corte di compensare le spese dell’intero processo tra quest’ultima e l’INPS, considerando che il nuovo indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, si è formato successivamente alla data di deposito della sentenza d’appello.

8. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in favore della Padana Riscossioni s.p.a., non avendo la società svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Padana Riscossioni s.p.a. e lo accoglie nei confronti della RI.MA Piccola soc.coop.r.l. (in liquidazione); cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della cooperativa, compensando tra quest’ultima e l’INPS le spese dell’intero processo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in favore della Padana riscossioni s.p.a..

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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