Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28211 del 17/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28211 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 21513-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SACCA’ GIUSEPPE,
CONC. SERIT SICILIA SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 95/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 7.7.09,
depositata il 18/06/2010;
Data pubblicazione: 17/12/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTIMO SEPE.
Ric. 2011 n. 21513 sez. MT – ud. 27-11-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia 95/26 /10 del 18 giugno 2010 che accoglieva l’appello del
contribuente affermando la illegittimità di cartella di pagamento IRAP 2000 emessa in difetto di
preventiva contestazione dell’addebito.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Questa Corte con sentenza n. 24233 del 18 novembre 2011 ha affermato che l’invito a fornire
chiarimenti previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai casi in cui
“sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; e quindi l’emissione della cartella di
pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in
materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è
condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi dì irregolarità
riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della. Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013
latore
Reg. Gen. 21513/2011
Oggetto: omissione avviso bonario
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Giuseppe Saccà, Serit Sicilia spa