Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28211 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 81/2021 R.G. proposto da:

H.L., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Gallarate (Va),

via G. B. Tombini, 3;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 1131/2020,

depositata il 15 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– H.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 15 maggio 2020, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento del diritto all’asilo, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino nigeriano, aveva allegato che si era determinato ad abbandonare il proprio paese in quanto ricercato per l’omicidio di un poliziotto che lo aveva aggredito mentre dormiva;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, per non aver la sentenza impugnata assolto l’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine alla verifica della situazione esistente nello Stato di provenienza;

– il motivo è inammissibile;

– la Corte di appello ha rilevato che il conflitto tra l’esercito militare nigeriano e il gruppo armato (OMISSIS) è rimasto circoscritto in una zona (nord-est della Nigeria) diversa da quella di provenienza del richiedente, la quale, allo stato, risulta essere interessata esclusivamente da una instabilità generalizzata non riconducibile alle situazioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– ha tratto una siffatta conclusione dall’esame delle fonti internazionali e, per l’esattezza, dal rapporto Amnesty 2015-2016;

– il ricorrente, nell’allegare il mancato assolvimento da parte del giudice di merito dell’obbligo di cooperazione istruttoria e le conclusioni cui lo stesso è giunto sul punto, sottolinea la mancanza di attualità della fonte menzionata e la diversa valutazione operata, con riferimento alla zona in esame, da pronunce di altri giudici di merito;

– orbene, si osserva che, ai fini della denuncia della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice sulle base di fonti internazionali specificamente indicate nel provvedimento decisorio, né è sufficiente il riferimento a precedenti di merito di diverso segno, ma occorre la indicazione in ricorso delle fonti alternative -o più recenti-ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (cfr. Cass., ord., 12 marzo 2021, n. 7105);

– nel caso in esame, la doglianza si mostra priva di tale necessaria specificità ed è pertanto inapprezzabile;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, per aver la Corte di appello negato che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, benché il paese di provenienza fosse caratterizzato da elevati livelli di conflittualità interna, con situazione di insicurezza e di generale instabilità, anche economica, nonché di rischio per la salute derivante dalla emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID 19;

– il motivo è inammissibile;

– la Corte di appello ha negato che sussistessero profili di vulnerabilità del richiedente, evidenziando, in particolare, il livello estremamente basso di integrazione in Italia, la mancata allegazione di problemi di carattere sanitario, la temporaneità e la scarsa remuneratività dell’impiego lavorativo documentato;

– ha, dunque, operato la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, pervenendo alla conclusione della insussistenza del rischio dedotto dal richiedente;

– la doglianza si risolve, dunque, sotto questo aspetto, in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– quanto all’omessa considerazione della situazione di emergenza sanitaria che interesserebbe il paese di provenienza, si osserva che il ricorrente in cassazione che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (così, Cass., ord., 21 novembre 2017, n. 27568);

– in relazione alla menzionata circostanza di fatto, parte ricorrente non ha assolto ad un siffatto obbligo;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in

assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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