Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28210 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato PINTO ALDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALTALAMACCHIA MARIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ADRIANO GOMBA & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7209/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/03/2008 r.g.n. 2458/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.S., dipendente dal 1990 della ditta Adriano Gomba e C. sas con qualifica di impiegato tecnico, con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, impugnava il licenziamento irrogatogli il 12.12.94, all’esito di una procedura di mobilità attuata ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, e motivato con l’avvenuta ristrutturazione aziendale, cui era conseguita l’informatizzazione delle procedure tecnico-amministrative. Quali motivi di illegittimità del recesso il F. deduceva:

1) la genericità della motivazione per la quale era stato collocato in cassa integrazione durante la procedura;

2) la violazione degli oneri procedimentali imposti dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5;

3) il carattere ritorsivo del recesso, conseguente a contrasti insorti tra di lui ed il socio accomandatario, nonchè l’inesistenza dei motivi tecnico-organizzativi dedotti.

2.- Il Tribunale riteneva illegittima la collocazione in cigs per mancata adozione del criterio della rotazione e condannava il datore a pagare per i periodi interessati la differenza di retribuzione, oltre ulteriori voci retributive non corrisposte, per la complessiva somma di Euro 38.202,25, ovvero Euro 25.334,17 per differenza cigs (comprensiva dello straordinario forfetizzato equiparato ad un superminimo), Euro 10.622,46 per straordinario, Euro 1.569,03 per mancato preavviso, Euro 676,57 per festività soppresse. Rigettava invece la domanda quanto ai profili di illegittimità del licenziamento, rilevando la genericità delle doglianze in punto di violazione degli oneri di cui all’art. 4 e dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223, art. 5 nonchè l’effettività della informatizzazione della produzione che aveva determinato l’esubero.

3.- Proposto appello da entrambe le parti, Gomba in via principale e F. in via incidentale, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 6.03.08 accoglieva l’impugnazione principale ed in riforma della prima sentenza, condannava il datore al pagamento di Euro 388,22 per differenze sul compenso del lavoro straordinario ed Euro 5.892,91 per differenze retributive, rigettando le altre domande del F..

4.- Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ribadiva l’illegittima collocazione in cigs per la mancata adozione del criterio della rotazione, ma ne restringeva il risarcimento nei limiti della prescrizione quinquennale, che faceva decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo, riducendo ad Euro 5.892,91 le differenze spettanti al lavoratore. Riduceva, inoltre, l’importo dovuto per lo straordinario a Euro 388,22, lasciando immutato l’importo di quanto dovuto per mancato preavviso e festività soppresse. Quanto alla legittimità del licenziamento, la Corte d’appello rilevava che il F. si era limitato ad una generica denuncia della violazione della procedura sindacale prevista dall’art. 4 e dei criteri di scelta dell’art. 5 inidonea a far scattare l’onere probatorio del datore di lavoro. Quanto al preteso carattere formale della motivazione addotta, che si assumeva dissimulatoria di un intento ritorsivo, il giudice riscontrava l’effettiva delle ragioni indicate a supporto dell’esigenza di ridurre l’organico, atteso che il nucleo essenziale delle mansioni del F. era direttamente interessato dall’informatizzazione.

5.- Propone ricorso per cassazione F.. Non ha svolto attività difensiva Gomba s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.- I motivi dedotti da parte ricorrente possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Insufficiente motivazione a proposito dell’attribuzione del superminimo, della quantificazione del compenso per lavoro straordinario e delle altre differenze retributive: A) Il giudice di appello non ha spiegato per quale ragione ha escluso che la somma di L. 300.000 mensili fosse corrisposta a titolo di superminimo (come correttamente accertato dal primo giudice) e l’abbia considerata compenso mensile forfetizzato, ma insufficiente, dello straordinario prestato il sabato. Inoltre, non è chiarito per quale motivo lo straordinario, fissato dal primo giudice il 14 ore settimanali sia stato ridotto a 16 mensili. La conseguenza è che lo straordinario considerato è inferiore a quello effettivamente prestato e che erroneamente è stata considerata corrisposta parte del compenso della straordinario, mentre in realtà la cifra riconosciuta è ben inferiore a quella spettante. B) Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la somma di Euro 25.334,17 per differenze retributive, comprendenti la differenza spettante per l’illegittima collocazione in cigs e le ulteriori differenze retributive. Tali differenze nel ricorso introduttivo erano state quantificate in L. 64.975.388 (come da conteggi ivi allegati), tenendo conto anche del periodo anteriore all’1.4.94, che invece il secondo giudice ha ritenuto coperto da prescrizione. Il giudice di appello non avrebbe considerato che le differenze anteriori all’1.4.94 erano state richieste con un precedente ricorso giurisdizionale, la cui notifica aveva interrotto la prescrizione e, pertanto, non erano state azionate per la prima volta nella presente controversia. Sarebbe, dunque, ingiustificata la riduzione di quella cifra ad Euro 5.892,91.

6.2.- Violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 e dell’art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, sotto tre profili: A) Con il ricorso introduttivo era stata dedotta la violazione della L. n. 223, art. 4, comma 9, in quanto al termine della procedura di mobilità il datore non aveva inviato alla Direzione regionale del lavoro ed alle oo.ss. comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta utilizzati, limitandosi a generiche comunicazioni all’Ufficio del lavoro ed all’INAIL, non aventi contenuto equipollente.

B) Erronea attribuzione dell’onere probatorio a proposito dell’ottemperanza ai criteri di scelta previsti dalla L. n. 223, art. 5.

C) Illegittimità del licenziamento sul piano soggettivo, atteso che le mansioni svolte dal F. erano estese a tutto il settore produttivo ed amministrativo della società ed erano state solo marginalmente interessate dall’informatizzazione (peraltro iniziata antecedentemente all’assunzione del dipendente), che aveva interessato il settore amministrativo, mentre invece sarebbe emerso in istruttoria che la reale motivazione era da ricondurre a motivazioni di carattere ritorsivo.

7.- Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di appello, preso atto della illegittima collocazione in cassa integrazione, lasciando fermo quanto già liquidato dal primo giudice per festività soppresse e indennità sostitutiva del preavviso, ha ricostruito il trattamento economico che sarebbe spettato al lavoratore ove avesse prestato effettivamente la prestazione nel periodo di sospensione, considerando le differenze retributive tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante per retribuzione piena, nonchè il compenso delle “prestazioni supplementari” dovute.

7.1.- Quanto alle differenze della retribuzione spettanti, F. contesta la sentenza affermando di aver già richiesto il pagamento delle differenze retributive in altra controversia iniziata nel 1995 e di aver interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso relativo. Circa il contenuto di quel ricorso e sull’esito del conseguente giudizio non esiste, tuttavia, alcuna certezza, atteso che dalla stessa sentenza emerge che il datore aveva contestato che in quella sede fosse richiesto alcunchè quanto alla sospensione in cigs (pag. 10) e che, tuttavia, parte ricorrente afferma di avere fatto esplicite richieste al riguardo.

Sul punto deve rilevarsi carenza di autosufficienza del motivo in esame, il quale enunzia solo in termini generici il contenuto di quel primo ricorso, senza dar conto delle conclusioni ivi presentate al giudice e senza riferire i termini dell’esito finale del giudizio.

Non essendo il Collegio posto nella condizione di verificare la rilevanza della questione, deve ritenersi questa parte della censura inammissibile.

7.2.- Con il termine “prestazioni supplementari” il giudice di appello intende il lavoro prestato nella giornata del sabato, per complessive sedici ore mensili. Nel calcolare le cifre che il F. avrebbe percepito per tale prestazione ove non fosse stato posto in cigs, il giudice esclude i periodi coperti dalla prescrizione e ritiene eccessiva la somma di L. 300.000 mensili richiesta a titolo di compenso forfetizzato, in quanto eccedente la durata effettiva delle dette “prestazioni”, così come quantificabili per il periodo non coperto da prescrizione. All’esito di tale operazione ricostruttiva, la somma spettante viene quantificata in Euro 388,22.

La censura del ricorrente sul punto si incentra sulla mancata assegnazione della natura di superminimo alla somma di L. 300.000, come tale da inglobare nella retribuzione spettante, differentemente da quanto considerato dal primo giudice, e sulla erronea quantificazione dello straordinario in sedici ore mensili, invece che di quattordici settimanali. Dato che il giudice di appello sul punto ha effettuato un accertamento di merito, all’esito della ricostruzione del contenuto di dette “prestazioni supplementari” basato sulle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell’istruttoria (pag. 15 della sentenza), il F. avrebbe dovuto oggi contestare con argomenti specifici l’accertamento in questione, evidenziando adeguatamente quale fosse il titolo di quella somma (che assume forfetizzata e corrisposta con sistematicità) e quale fosse l’esito della prova testimoniale, onde dimostrare l’erroneità dei presupposti da cui è partito quel giudizio di merito. In mancanza di adeguate deduzioni al riguardo, dovendosi l’affermazione del giudice ritenere correttamente formulata, tale parte del motivo è da ritenere infondata..

8.- Con il secondo motivo si sostiene, innanzitutto, che la violazione procedurale lamentata dal F. all’atto dell’impugnazione del licenziamento non era affetta dalla genericità ritenuta dalla Corte d’appello, atteso che con il ricorso introduttivo era stata dedotta la violazione sia della L. n. 223, art. 4, comma 9, per l’omessa comunicazione alla direzione regionale del lavoro, alla commissione regionale per l’impiego ed alle organizzazioni sindacali del nominativo dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta adottati, sia dell’art. 5 della stessa legge per l’inottemperanza ai criteri di scelta ivi previsti. In forza di tali contestazioni sarebbe stato onere del datore di lavoro dar prova dell’adempimento agli obblighi di legge relativi.

8.1.- Quanto all’omissione delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che già in appello il F. aveva dedotto di aver indicato fin dal ricorso introduttivo le circostanze oggi nuovamente dedotte. Il giudice, tuttavia, nel rispondere al mezzo di impugnazione osserva (pag. 18- 19) che parte attrice nel ricorso introduttivo testualmente si era limitato a lamentare che “la società convenuta non ha rispettato la procedura su indicata”, tanto da dar luogo ad una deduzione “priva di oggetto in ordine ai rilievi … circa il mancato invio agli enti competenti dell’elenco dei nominativi e dati anagrafici degli esodati”. La successiva (quanto tardiva) precisazione del contenuto dei rilievi, prosegue il giudice, non ha sanato la originaria genericità della contestazione.

F. per contestare tale passaggio motivazionale, prima ancora di dedurre la violazione delle norme sostanziali che regolano il licenziamento collettivo, avrebbe dovuto riportare testualmente il contenuto del ricorso introduttivo e, una volta rimarcata l’erroneità della lettura dell’atto introduttivo, avrebbe dovuto dedurre l’error in procedendo del giudice, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando alla Corte di legittimità la mancata pronunzia sulla dedotta inottemperanza all’onere di legge. Allo stato, invece, il Collegio in mancanza di ulteriori strumenti di conoscenza non può che prendere atto della motivazione offerta dal giudice e riscontrare la carente formulazione del mezzo di impugnazione.

8.2.- Anche per la violazione dei criteri di scelta (contrattuali o legislativi) previsti dall’art. 5, comma 1, il giudice di appello (ancora pag. 18-19) rileva che la contestazione contenuta nel ricorso introduttivo si limita alla mera denunzia della violazione della legge, al punto da cadere nella tautolologia. Parte ricorrente ritiene che in ogni caso la sua contestazione sarebbe idonea a sollecitare l’onere probatorio del datore di lavoro, quantomeno in punto di ottemperanza ai criteri di scelta.

8.3.- Tale tesi è erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio giudicante, secondo la quale il lavoratore, che voglia far valere l’inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, e art. 24, comma 1, in materia di iter procedurale per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalle suddette norme – ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il petitum, in osservanza del disposto dell’art. 414 c.p.c. ed in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro. Solo quando il lavoratore che propone l’impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità grava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri (Cass. 8.8.05 n. 16629, 24.11.04 n. 22153 e 6.7.00 n. 9045).

In ragione della genericità delle contestazioni rilevata dal giudice di merito (rimasta incontestata per le ragioni sopra dette), deve ritenersi che a carico del datore non fosse scattato l’onere probatorio invocato dal lavoratore.

9.- E’ infondato, infine, anche l’ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento dedotto con il motivo ora in esame, con il quale si sostiene l’inesistenza delle ragioni tecniche dedotte a giustificazione del licenziamento e si denunzia il carattere ritorsivo del recesso.

Il giudice di merito ha escluso l’esistenza di un intento discriminatorio in danno del dipendente ed ha accertato l’effettività del processo di ammodernamento dell’azienda e la soppressione del nucleo essenziale delle mansioni del F., le quali sono risultate assorbite nel processo di informatizzazione della produzione, di modo che è risultato acclarata la connessione causale tra l’ammodernamento del complesso aziendale ed il recesso.

Trattandosi di accertamento logicamente e congruamente motivato e mirando la formulazione del motivo solo ad una diversa valutazione del merito, anche tale conclusiva censura deve essere rigettata.

10.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese del giudizio di legittimità, non avendo il datore di lavoro svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo in punto di spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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