Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28210 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28210 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 17/12/2013

ha pronunciato la seguente

CU -i-C 31

ORDINANZA
sul ricorso 17926-2011 proposto da:
D’ARI MARIO DRAMRA49R12F839V, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato
BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
AVINO MANUELA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 168/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 10.5.2010, depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 17926 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IRAP: professionisti medico di base

1. Il dott. Mario D’Ari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania 168/50 /10 del 17 maggio 2010 che accoglieva l’appello dell’Ufficio
affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2001.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere accolto.
Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una
concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto, tanto più necessaria posto che nella parte
espositiva si evidenziano oneri assai modesti per spese strumentali e compensi a terzi,
presumibilmente il sostituto; del resto, è pacifico che un organizzazione “minima” non determina
la applicabilità dell’imposta.
Tanto che per quanto attiene all’attività medica è oramai jus receptum che
“la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio
dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270,
essendo obbligatoria ai ,fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale,
non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo
dell’IRAP” (cfr. da ultimo l’ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della. Commissione Tributaria Regionale della Campania
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013
Il pre

relatore

Reg. Gen. 17926/2011
RICORRENTE: dott. Mario D’Ari
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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