Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28210 del 14/10/2021
Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26427/2020 R.G. proposto da:
H.K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Costanza
Pedrotti, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano,
via Olmetto, 5;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 849/2020,
depositata il 2 aprile 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio
2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
che:
– H.K.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 2 aprile 2020, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino egiziano, aveva allegato che si era determinato ad abbandonare il proprio paese per sottrarsi all’obbligo di prestare il servizio di leva, nonché per conflitti con il padre e lo zio per questioni ereditarie;
– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, per non aver la sentenza impugnata assolto l’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine alla verifica della situazione esistente nello Stato di provenienza, in relazione al rischio di arresto e soggezione a procedimento penale per mancata osservanza degli obblighi di leva;
– il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza;
– infatti, la deduzione relativa al rischio di arresto e di essere assoggettato a procedimento penale per essersi sottratto agli obblighi di leva investe un fatto non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di protezione umanitaria invocate, non essendo, di per sé, idoneo, neanche in astratto, a costituire un atto di persecuzione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, o un atto grave, di cui al successivo art. 14;
– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in
assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021