Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2821 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2821 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 08/11/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 14824-2007 proposto da:
B.A.M. – BONIFICHE AGRARIE MARCHIGIANE DI RICCIONI
DINA & C. S.A.S. 83004510430, in persona del suo
legale rappresentante sig.ra DINA RICCIONI,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
2013
2063

e difesa dall’avvocato FIORI MARIA CRISTINA,
unitamente agli avvocati LUZI GIAN CLAUDIO, VASSALLE
ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 07/02/2014

B.N.L. S.P.A., in persona del presidente legale
rappresentante

pro-tempore

dott.

LUIGI

ABETE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA
3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

– controricorrente

avverso la sentenza n. 61/2007 del TRIBUNALE di
CAMERINO, depositata il 07/03/2007 R.G.N. 253/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ATTILIO TERZINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto.

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MARTELLO TOMMASO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/3/2007 il Tribunale di Camerino
respingeva l’opposizione, qualificata all’esecuzione e agli
atti esecutivi, proposta dalla società B.A.M. – Bonifiche
Agrarie Marchigiane s.a.s. in relazione al procedimento

dello scoperto sul c/c n. 65980 acceso presso la Filiale di
Roma di via Bissolati, dello sconto di n. 5 vaglia cambiari,
del prestito agrario di conduzione del 10/4/1991, del prestito
agrario per acquistare bestiame del 31/7/1990.
Avverso la suindicata pronunzia la società B.A.M.

Bonifiche Agrarie Marchigiane s.a.s. propone ora ricorso
straordinario per cassazione, affidato a 8 motivi.
Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro B.N.L. s.p.a., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione degli
artt. 4 L. n. 890 del 1982, 492 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, 1 0 co. n. 2, c.p.c.
Formula

al

riguardo

il

seguente

quesito:

«Nell’espropriazione forzata intrapresa con atto di
pignoramento notificato a mezzo posta, laddove il creditore
procedente non produca l’avviso di ricevimento da parte del
debitore pignorato del piego postale contenente l’atto di
pignoramento, o certificazioni equipollenti, il pignoramento

3

esecutivo promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro in ragione

deve

o

meno

ritenersi

inesistente

e

l’esecuzione

illegittima?».
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 149,
497, 562 c.p.c., 4 L. n. 890 del 1982, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
al

riguardo

il

seguente

quesito:

«Nell’esecuzione forzata intrapresa con atto di pignoramento
notificato a mezzo posta, il termine per il deposito
dell’istanza di vendita decorre dalla data di perfezionamento
della notificazione per il creditore notificante o dalla data
in cui la stessa notificazione si perfeziona per il debitore
pignorato ? E, nella prima ipotesi, laddove l’istanza di
vendita venga depositata oltre il 90 ° giorno dalla spedizione
del piego raccomandato contenente l’atto di pignoramento,
l’esecuzione deve o meno ritenersi estinta ai sensi dell’art.
497 c.p.c. con conseguente obbligo del giudice di provvedere
in merito anche d’ufficio, oltre che su eccezione del debitore
formulata prima che sia emessa l’ordinanza di vendita ?».
Con il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt. 274,
112, 183 c.p.c., 1421 c.c., in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo i seguenti quesiti: <>.
«Nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata è
ammissibile l’introduzione, con memoria ex art. 183 c.p.c., di
eccezioni meramente dirette a contrastare alcuni degli
elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato
esecutivamente e c.d. di mera difesa ?>>.
Con il 4 ° motivo denunzia violazione dell’art. 1856 c.c.,
in riferimento all’art. 360,

l ° co. n. 3, c.p.c.

Formula al riguardo il seguente quesito: <>.

5

dell’art. 274 c.p.c. con conseguente dovere del Giudice di

Con il 5 ° motivo denunzia violazione degli artt. 216
c.p.c., 1388 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
Formula al riguardo i seguenti quesiti: «A fronte di
disconoscimento di scrittura privata e in assenza di istanza

Giudice indagare e decidere sulla autenticità della scrittura
disconosciuta ?>>.
«Laddove il contratto di sconto bancario venga posto in
essere da persona che, pure in possesso di delega ad operare /
con la banca, presenti per lo sconto cambiali con firma di
girata per l’incasso, riferita al titolare del rapporto
bancario, apocrifa e, in relazione all’operazione di sconto,
in luogo del proprio nome e della propria qualità di
rappresentante, falsifichi la firma del titolare del rapporto
sulla distinta di presentazione degli effetti, il mandato
all’incasso e il contratto di sconto, possono ugualmente
ritenersi validamente conferito e conclusi con il titolare del
rapporto del quale la firma è stata falsificata ?>>.
Con il 6 ° motivo denunzia violazione degli artt. 216
c.p.c., 2727 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «Laddove venga
tempestivamente disconosciuta la sottoscrizione di un
contratto bancario prodotto nel giudizio, può costituire
valida prova presuntiva ai sensi dell’art. 2727 c.c. ed al

6

di verificazione della parte interessata è consentito al

fine

di

ritenere

l’autenticità

della

sottoscrizione

disconosciuta, la circostanza, semplicemente affermata dal
Giudice e non provata in causa, che è prassi degli istituti di
credito assumere• le sottoscrizioni dei clienti alla presenza
di loro funzionari ?>>.

c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «Qualora
l’opponente ex art. 615 c.p.c. deduca e contesti, nell’atto di
opposizione, di avere versato somme in conto del credito per
il quale si procede e, formulando domanda per l’accertamento
della insussistenza della pretesa produca, nel corso del
giudizio ricevuta di pagamento relativa a parte del credito
per cui si procede, l’omessa pronuncia su tale domanda da
parte del giudice dà luogo a violazione dell’art. 112
c.p.c. ?>>.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione
degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici
del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse
regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a
diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e
generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di

7

Con il 7 ° motivo denunzia violazione dell’art. 112

decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro
sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez.
Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini

12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che debba
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi
difensive.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Tanto più che nel caso i motivi del ricorso risultano
formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366,
1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa richiamo ad
atti e documenti del giudizio di merito E es., all’<>, al
<>,
all’<>, alla trascrizione del

vendita>>, allo spiegato <>, a n. 5 cambiali da £
5.000.000 cad. emesse tra il ’91 e il ’92 da debitori diversi
all’ordine B.A.M. s.a.s. e da questa girati per l’incasso>>,
al depositato «certificato di destinazione urbanistica>> agli
<>, al «primo ricorso depositato il 17 novembre
’99>>, ai al «prestito agrario di conduzione del 10 aprile
’91>>, al <>,
all’<>,
alla <>, al «primo atto
successivo alla produzione della fotocopia dell’avviso di
ricevimento ( memoria/ ricorso 9.10.2001>>, alla «memoria
istruttoria>>, alla depositata «CTU esperita in altra
causa>>, alla disposta <>, alle <>, alla contestata «mancanza, nel fascicolo
della esecuzione, delle cartoline attestanti l’avvenuto
ricevimento dell’atto di pignoramento inviato a mezzo posta>>,

9

pignoramento del 10 gennaio 1995, alla depositata <>, al «provvedimento dato dal Giudice
all’udienza dell’8.1.03 con il quale è stata disposta
l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione nella parte in
cui conteneva la predetta nuova opposizione>>, agli <>, alla <>, alla <>, alla <> in tema di interessi ] limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti,
necessarie ai

senza fornire puntuali indicazioni

fini della relativa individuazione con

riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte
di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche )
dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello
di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,

10

effettuati dalla banca sul conto n. 6580 in assenza di ogni

3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua essa non deduce le formulate censure in
modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di

relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare
la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le
stesse finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella
tesi difensiva della parte.
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3 ° e al
7 ° motivo, che in base a principio consolidato in
giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e
la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella

11

adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il

violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione
esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 4, c.p.c. ( cfr. Cass., Sez.
Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,

della sentenza e del procedimento

7049 ) ( nullità

(v. Cass., Sez. un.,

14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche
sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di
norme di diritto ai sensi dell’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
(v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass.,
22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come nella
specie viceversa prospettato. E, per altro verso, che i
requisiti di cui all’art. 360, 1 0 co. n. 6, c.p.c trovano
applicazione anche allorché il ricorrente per cassazione
lamenti un’omessa pronunzia relativa ad una domanda o ad
un’eccezione, per cui il medesimo ha l’onere di indicare in
quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di
permettere la valutazione della ritualità e tempestività della
stessa e quindi della decisività della questione, offrendo il
riferimento all’atto del processo dal quale risulti la domanda
o l’eccezione.
E’

infatti al riguardo noto che pur divenendo

nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per
cassazione

errores in procedendo

la Corte di legittimità

giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il

12

5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n.

potere-dovere

di

procedere

direttamente

all’esame

e

all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad
ogni altra questione si prospetta invero quella concernente
l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è
stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata

possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché
esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la
Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente
all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ( v.
Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n.
40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in
vigore del medesimo.
Con 1’8 ° motivo la ricorrente denunzia violazione degli
artt. 1418, 1419 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n.
3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’opposizione non abbia
considerato che «la clausola del contratto che si pone in
contrasto con norma imperativa di ordine pubblico ( sia pur
sopravvenuta ) è … automaticamente posta nel nulla».
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

13

accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, i motivi posti a fondamento dell’invocata
cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri
della specificità, della completezza, e della riferibilità
alla decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di

delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato
in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la
norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si
assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non
deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed
autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia
indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art.
366, l ° co. n. 4, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte
destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo
sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa
dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle
vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi
hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere
conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di
attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti
difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v.

14

argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione

Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass.,
22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso
sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale
e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e
a

quo ( v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ).
Orbene, i suindicati princìpi risultano invero non
osservati dall’odierna ricorrente, che come già più sopra
indicato fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito in violazione del requisito richiesto ex art. 366, l ° ,
co. n. 6, c.p.c.
Quanto al merito, va osservato che giusta principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità i criteri
fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione
del carattere usurario degli interessi non trovano
applicazione con riguardo alle pattuizioni come nella specie
anteriori alla relativa entrata in vigore, come emerge dalla
norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. l,
comma l, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 ( conv., con modif., in
L. 28 febbraio 2001, n. 24 ), norma riconosciuta non in
contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002
della Corte Costituzionale ( v. in particolare Cass.,
25/3/2003, n. 4380; Cass., 24/9/2002, n. 13868. V. altresì
Cass., 22/3/2013, n. 7243; Cass., 17/12/2009, n. 26499; Cass.,

15

la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

19/3/2007,

n.

6514;

8/3/2005,

Cass.,

n.

5004;

Cass.,

13/12/2002, n. 17813 ).
Orbene, nel precisare che «Non avendo comunque la legge
108/96 carattere retroattivo i parametri sulla soglia
dell’usura vanno applicati solo per i contratti in corso al

influire su contratti oramai conclusi o rescissi come invece
nel caso di specie», nell’impugnata sentenza la corte di
merito ha del suindicato principio fatto invero
sostanzialmente corretta applicazione.
Emerge pertanto evidente come, lungi dal censurare la
sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360
c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita,

contra ius

e

cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di
legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il
fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida

16

momento dell’entrata in vigore della legge, non potendo questa

in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 15.000,00 per
onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 8/11/2013

I

GAi. ùario
banocamiè B siii TA

11 Funzionario

Ij Presjac / 1\

Il Consigliere est.

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