Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2821 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14867-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMINICI REMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

CONSIDERATO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 214 del 22 gennaio 2014, pubblicata il 20 febbraio 2014, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 54/13/13, ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione R.P. avverso l’avviso di liquidazione, recante l’importo di Euro 5.600,00 a titolo di imposta sulle donazioni, applicata in dipendenza del diniego della esenzione di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3.

2. – La Agenzia delle entrate, con atto del 3 giugno 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. – La Fondazione intimata ha resistito mediante controricorso del 14 luglio 2014.

4. – Con memoria del 2 ottobre 2017 la controricorrente ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018, deducendo di aver presentato domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, corrispondendo la prima rata.

Con successiva memoria del 16 ottobre 2019 la parte ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo e documentando che la intimata Agenzia delle entrate con provvedimento di autotutela del 31 ottobre 2017 (adottato sulla conforme istanza presentata il 13 aprile 2017 dalla contribuente col corredo di pertinente documentazione) ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato.

5. – La Avvocatura generale dello Stato, con memoria del 2 luglio 2018, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per effetto della intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Genova, n. 75155 in data 27 aprile 2018.

6. – Il sopravvenuto annullamento, in via di autotutela, dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio, comporta la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

7. – Le spese processuali devono essere compensate in quanto il provvedimento di autotutela, recante il riconoscimento del diritto alla esenzione, è stato adottato in seguito a produzione documentale operata dalla contribuente intimata dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione V Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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