Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2821 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9186/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 516/2014 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

01/10/2014 r.g.n. 20/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con sentenza del 1.10.14, il tribunale di Enna all’esito di opposizione dell’INPS ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. – ha condannato l’INPS al pagamento dell’assegno di invalidità in favore del signor A., con decorrenza dal dicembre 2011, oltre rivalutazione ed interessi.

2. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per quattro motivi; l’assistito è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione degli artt. 112,416 e 417 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 6, per avere la sentenza impugnata pronunciato condanna al pagamento della prestazione in difetto di domanda dell’assistito, nell’ambito di un procedimento relativo ad opposizione ad accertamento tecnico preventivo della stato invalidante.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, art. 13, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistenti i requisiti economici della prestazione in questione sulla base della mera dichiarazione sostitutiva presentata dall’assistito.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 13, per avere la sentenza impugnata condannato al pagamento dell’assegno sociale di conversione dell’assegno di invalidità per il periodo successivo al sessantacinquesimo anno di età dell’assistito, in difetto di domanda dell’invalido.

6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, per avere la sentenza impugnata pronunciato condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi legali in cumulo tra loro.

7. Il primo motivo è fondato.

8. Questa corte ha già precisato – tra le tante, nelle sentenze Sez. Lav. n. 6010 del 14/3/2014, 27010 del 24/10/2018 e 9755 del 8/4/2019 – che nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., non si può pronunciare condanna al pagamento della prestazione, essendo l’oggetto del giudizio limitato all’accertamento della situazione sanitaria rilevante per la prestazione invocata; infatti, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., art. 16 comma 6, è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, nè una condanna al pagamento della stessa.

9. Nella specie, dagli atti risulta inoltre che la detta condanna è stata resa anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo stata proposta domanda di condanna dall’assistito: dunque la pronuncia impugnata non solo è erronea ma anche ultra petita.

10. Ne deriva l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

11. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al medesimo tribunale in diversa composizione anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al medesimo tribunale in diversa composizione anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA