Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2821 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19566-2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DANILE, GIUSEPPE

AIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 274/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello Di Palermo con sentenza del 30.6.2015 confermava la sentenza n. 222/2015 del Tribunale di Agrigento che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato dalla RFI a G.O. con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e con le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 18, comma 4 così come novellato dalla L. n. 92 del 2012. La Corte territoriale osservava che non era stata sollevata alcuna censura circa l’esclusione di ogni rilevanza disciplinare alla contestazione sub b) posto che il lavoratore aveva reso le dichiarazioni contestate come reticenti o mendaci quando era già stato sottoposto a procedimento disciplinare alla luce del principio nemo tenetur contra se. Circa l’addebito sub d) e cioè non avere rispettato l’orario di lavoro era applicabile l’art. 59 (e non il contestato art. 56) che riguarda l’inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro che è punito con la sanzione della multa. La contestazione sub a), per avere consentito l’indebito accesso ed il pernottamento della sig.ra S.D.C.C. in un locale di proprietà delle FFSS, l’ipotesi rientrava nell’art. 61, lett. e) ed era punita con la sospensione da 5 a 7 gg., trattandosi di una violazione delle disposizioni interne circa l’utilizzazione dei beni aziendali. L’ultima condotta addebitata, e cioè di non avvertito dell’episodio il collega M., doveva escludersi per coerenza con il sistema sanzionatorio che potesse essere punita con un’infrazione più grave di quella concernente lo stesso fatto non riferito al superiore; le varie ipotesi comunque erano tutte distinte e non legate da una finalità unitaria e, quindi, la valutazione degli addebiti doveva essere effettuata autonomamente in relazione alle specifiche previsioni sanzionatorie. Per la duplice violazione dei doveri di servizio poteva quindi essergli erogata la sanzione più grave conservativa alla luce dell’art. 62, lett. e) ma non il recesso di cui all’art. 63, lett. e) perchè non si era verificato alcun pregiudizio ala sicurezza dell’esercizio con danni gravi al materiale, all’armamento o alle persone. Andava quindi confermato l’ordine di reintegrazione con condanna al risarcimento mentre la richiesta di detrazione dell’aliunde perceptum era generica.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la RTI con cinque motivi corredati da memoria; resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega l’errata interpretazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Nel reclamo era stata dedotta l’erroneità della decisione con cui era stata ritenuta non punibile la reticenza del lavoratore ed anche le dichiarazioni mendaci rese per il principio nemo tenetur edere contra se.

Il motivo appare inammissibile posto che in primo luogo parte ricorrente riporta solo delle deduzioni del reclamo (che in gran parte riguardano la valutazione atomistica delle varie contestazioni, ma non il tema in discussione) ma non comprova che sia stato sviluppato sul punto uno specifico motivo di impugnazione: in ogni caso non ci si troverebbe di fronte ad una errata interpretazione dell’art. 324 c.p.c. o dell’art. 2909 c.c. perchè la Corte di appello avrebbe, in tesi, solo mal valutato l’oggetto del reclamo e, quindi, il vizio certamente è diverso da quello prospettato.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966 e del CCNL applicabile, nonchè dell’art. 1362 c.c. La Corte di appello ha “spezzettato” le varie contestazioni e le ha atomisticamente esaminate circa le loro conseguenze sanzionatorie. Le varie contestazioni erano chiaramente riconducibili ad un unico episodio concernente l’autorizzazione indebita al pernottamento di una persona nei locali delle RTI ed ad altri episodi connessi come l’accompagnamento della persona nei locali, la verifica di come si fosse sistemata, le conversazioni avute con la stessa (in orario lavorativo), l’omissione dell’informazione ai superiori etc., episodi che dovevano essere valutati congiuntamente essendo tra loro strettamente collegati.

Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. Da 56 a 64 del CCNL e del codice etico delle FFSS. La condotta tenuta dal lavoratore andava esaminata nel suo complesso e non contestazione per contestazione. Doveva poi valutarsi, anche alla luce del CCNL,” se la condotta come complessivamente esaminata potesse giustificare il recesso per giusta causa eventualmente, – previa conversione – un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

I due motivi essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. La Corte di appello ha valutato atomisticamente, ciascuno per sè, i vari episodi contestati ritenendo le condotte distinte e “affatto legate da una finalità unitaria” mentre invece emerge chiaramente che le stesse erano tutte riferite all’episodio dell’indebita ospitalità concessa nei locali aziendali alla sig.ra D.C.C.. Questa Corte ha peraltro stabilito il principio cui si intende dare continuità secondo il quale “in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c. (Nella specie, relativa a due condotte di appropriazione indebita, contestate ad un cassiere di banca, e posta in essere mediante doppia contabilizzazione di addebiti sul conto corrente dei clienti, la S.C., nell’affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza della decisione della corte territoriale che, pur avendo escluso la riferibilità del primo episodio al lavoratore licenziato, ha valutato il secondo episodio sufficiente a minare definitivamente il vincolo fiduciario nei confronti del dipendente)” (Cass. n. 2579/2009; cfr. anche Cass. n. 24574/2013). Per cui una valutazione atomistica dei vari addebiti non appare corretta neppure laddove si ritenesse, pur non essendo di certo il caso di specie, che gli episodi contestati non fossero tra loro strettamente connessi. Pertanto la decisione impugnata non è coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Il quarto motivo concernente la mancata conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ed il quinto concernente l’entità dei danni risarcibili appaiono assorbiti dall’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

Pertanto accolto il ricorso (limitatamente ai motivi indicati) si deve cassare la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà al principio prima indicato e valuterà, anche in relazione alle ipotesi del CCNL, la gravità delle condotta del lavoratore, nel suo complesso, e la proporzionalità della sanzione applicata.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA