Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28209 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21993-2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Vice Sindaco G.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

S.A.;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 919/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Avis Budget s.p.a. si opponeva a una cartella emessa per violazioni al codice stradale, deducendo, per quanto qui ancora rileva, di aver noleggiato il mezzo coinvolto provvedendo a fornire agli organi accertatori i nominativi dei locatari presunti trasgressori;

il Giudice di pace accoglieva l’opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui l’omessa impugnazione dei verbali da parte della società opponente aveva cristallizzato la pretesa, e la società era solidamente responsabile insieme al soggetto locatario;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Avis Budget s.p.a. formulando quattro motivi;

resiste con controricorso il Comune di Firenze che ha altresì depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente infondati;

premesso che non vi è stato alcun omesso esame, avendo il Tribunale motivato per quanto di rilievo, in diritto l’opposizione c.d. recuperatoria alla cartella, con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione, è inammissibile se il sotteso verbale sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080);

al contempo, come chiarito dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4735), la circostanza che l’art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (cfr. da Cass., 24/09/2015, n. 18988 a Cass., 25/01/2018, n. 1845);

nè può ritenersi, quindi, che la previsione dell’art. 386, regolamento di attuazione dello stesso codice, che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola;

pertanto, la società esercente l’attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti;

il quarto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

in primo luogo non vi è stato alcun omesso esame di fatto storico rilevante ai fini del giudizio quale definito dalla domanda spiegata;

in secondo luogo la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è stata correlata alla manifesta infondatezza della domanda senza che tale statuizione sia stata oggetto d’idonea censura, tale non potendo considerarsi il richiamo a precedenti di merito -invocati al contrario dal Tribunale solo a rafforzamento della tesi- e l’affastellata evocazione di principi giurisprudenziali confusamente relativi anche a generici principi inerenti alla responsabilità civile;

quanto poi al preteso eccesso nella quantificazione pecuniaria operata dal Tribunale, la doglianza inerisce a una valutazione latamente discrezionale che, nel caso, non può dirsi sfociare in sproporzioni manifeste (si tratta, nel massimo, di un multiplo di 2 rispetto alla liquidazione delle spese processuali);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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