Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28209 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – rel. Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., M.E., P.C., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. Morin 45, presso lo studio

dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati AVERSA SAVERIA, VERRILLI GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/06/2009 R.G.N. 730/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8 agosto 2006, P.C. ed altri litisconsorti, tutti direttori di Cancelleria presso diversi uffici giudiziari di Venezia in quiescenza, chiedevano l’accertamento del diritto alla inclusione della indennità di amministrazione ex art. 34 del CCNL 1994/1997 e successive integrazioni nella base di calcolo (in quota A, anzichè in quota B) della pensione e della indennità di buonuscita a decorrere dalla assunzione.

Avverso la sentenza n. 258/2007, con cui il Tribunale di Venezia accoglieva i ricorsi, il Ministero della Giustizia, proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte territoriale di Venezia.

In particolare, la Corte veneziana, rilevato che gli appellati erano tutti pensionati già da quando la domanda era stata proposta, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti per quanto concerneva la pretesa relativa all’inserimento dell’indennità di amministrazione nella quota A della base pensionabile, anzichè nella quota B di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13; e ciò in quanto, non essendo più sussistente alcun rapporto di lavoro, la domanda doveva intendersi come diretta “non ad accertare l’esistenza di una obbligazione contributiva del datore di lavoro, ma esclusivamente a determinare l’ammontare della pensione già in godimento da parte dei ricorrenti”.

La Corte respingeva invece nel merito la domanda diretta alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, rispondendo l’individuazione delle voci stipendiali utili ai fini del computo di detta indennità al principio di tassatività stabilito dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 ed escludendo, quindi, che indennità non comprese nella previsione normativa potessero essere considerate a questi fini. Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i soccombenti con due motivi. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 3, 38 e 43 ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale, con la sua decisione, abbia trascurato di considerare che l’indennità di amministrazione, stante il suo carattere di elemento generale e costante della retribuzione ed, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 3, 38 e 45 è parte integrante della retribuzione imponibile ai fini contributivi e della base di calcolo dell’indennità di quiescenza. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 3, 38, 43, così come integrati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 1 e art. 45, comma 1, art. 17, comma 11, del CCNL del compatto Ministeri del 16.5.2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, prima parte, nonchè insufficiente motivazione, lamenta che il Giudice d’appello non abbia considerato che la suddetta disciplina legislativa andava integrata dalla successiva evoluzione normativa, che ha introdotto la contrattazione collettiva quale fonte primaria di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego, con conseguente inclusione nel calcolo della quota A) di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13 ai fini del calcolo della base pensionabile dell’indennità di quiescenza.

Più in dettaglio come la stessa parte ricorrente ha tenuto a precisare – in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13 le pensioni che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1993 sono liquidate su due quote e l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1^ gennaio 1993 calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente a tale data; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento, pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere da 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui allo stesso D.Lgs. n. 503 del 1992. Ne consegue che il trattamento pensionistico, spettante ai soggetti che, come i ricorrenti, erano in servizio prima dell’1 gennaio 1993 e sono cessati in data successiva, si compone di due quote: la prima, cd. quota A), da determinarsi secondo la vecchia normativa di settore, ossia con riferimento alla retribuzione spettante all’atto di collocamento a riposo e all’anzianità maturata al 31.12.1992; la seconda, cd. quota “B”, da calcolare secondo le nuove disposizioni di armonizzazione del settore pensionistico.

Per vecchia normativa di settore si deve intendere il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nel testo sostituito dalla L. 29 aprile 1976, n. 177, art. 15 che all’art. 43, indicati gli emolumenti della paga base da inserirsi nel calcolo della pensione, prescrive che per ogni ulteriore voce la valutazione nella base pensionabile è possibile solo ove espressamente prevista dalla legge.

La voce retribuiva oggetto di causa è stata percepita dai ricorrenti a far data dal 1994 in quanto introdotta dall’art. 34, comma 2 del CCNL, Compatto Ministeri del 16 maggio 1995 (CCNL 1994/1997).

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, non merita accoglimento.

Invero, la Corte territoriale, ha tenuto a distinguere la domanda dei ricorrenti relativa alla inclusione della indennità di amministrazione in quota A) ai fini del trattamento pensionistico e quella diretta alla inclusione della medesima indennità nella base contributiva ai fini del computo della indennità di buonuscita.

Quanto alla prima richiesta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la cognizione della questione nella cognizione della Corte dei Conti, mentre in ordine alla seconda richiesta ha ritenuto prive di fondamento le argomentazioni degli originari ricorrenti, analizzando la specifica disciplina concernente l’istituto in oggetto (indennità di buonuscita).

L’assunto del Giudice d’appello sulla pretesa concernente detta indennità, nei cui confronti è limitata l’indagine nella presente sede, non appare inficiato ad avviso del Collegio – dalla linea difensiva adottata dai ricorrenti.

Invero, circa l'”indennità di buonuscita” va osserato che, ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973 (Indennità spettante al dipendente), per la determinazione della base contributiva, ai fini del computo di detta indennità, “si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a formare la base contributiva”.

L’art. 38 dello stesso testo normativo disciplina la base contributiva utile ai fini dei trattamenti di previdenza e della indennità in questione, individuando le specifiche voci stipendiali da prendere in considerazione a questi fini.

In questa prospettiva, la natura eventualmente retributiva di una determinata indennità o voce stipendiale non è sufficiente a farla rientrare nella base contributiva ai fini del computo della indennità di buonuscita, dal momento che, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a essere considerato a questo fine è esclusivamente il dato formale, costituito dal regime giuridico impresso dalla legge all’emolumento (cfr. Cons. Stato. Sez. 6^, n. 6666/2007).

Ne discende che l’individuazione delle voci stipendiali utili ai fini del computo della indennità di buonuscita risponde al principio di tassatività stabilito dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 ed esclude che indennità non comprese nella previsione normativa possano essere considerate a questi fini; il che esclude anche che l’indennità di amministrazione ex art. 34 del CCNL 1994/1997 e successive integrazioni, in quanto non contemplata nella richiamata previsione normativa, possa essere inclusa nella base di calcolo della buonuscita.

Il ricorso, tuttavia, sul punto valorizza la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, sostenendo che il CCNL, vigente ratione temporis, avrebbe attribuito all’indennità in parola carattere di generalità e continuità facendone perdere il carattere di accessorietà.

Sennonchè, anche a voler riconoscere il suddetto carattere, correttamente il Giudice a qua, rimarcando la centralità della disciplina legislativa di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, inderogabile, per l’aspetto che qui specificamente interessa, da parte della contrattazione collettiva, ne ha tratto il convincimento della irrilevanza del suddetto connotato.

Per quanto esposto, i ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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