Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28209 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28209 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 17285-2011 proposto da:
LAZZARI LUIGI LZZLGU49E19A225L, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BOSIO ANTONIO 22, presso lo studio dell’avvocato
PAGANO MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BELLI MARIA CONCETTA, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 17/12/2013

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO;

– intimata avverso la sentenza n. 141/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 22.1.2010,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 17285 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

depositata il 10/06/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: atto impugnabile- cartella

1. Il dott. Luigi Lazzari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio-Latina 141 /40 /10 del 10 giugno 2010
che rigettava l’appello del
contribuente affermando
che il ricorso con cui dott. Luigi Lazzari aveva sostenuto il non
assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2003,
doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito
della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa
tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni;
purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a
conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in
cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di
Cassazione con sentenza Sent. n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può
contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministraziorie finanziaria, l’atto
impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a
suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non
essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in
difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del d. P.R.
29 settembre 1973, n.602.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della. Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013
Il pres

atore

Reg. Gen. 17285/2011
RICORRENTE: Luigi Lazzari
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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