Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28208 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – rel. Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato VITI STEFANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 64/2009 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 12/05/2009 R.G.N. 621/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato VITI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Belluno, in funzione di giudice del lavoro, il dott. B.M. chiedeva fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della qualifica di vicedirigente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 come novellato dalla L. n. 145 del 2002, art. 7. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Finanziaria, la quale insisteva per il rigetto del ricorso.

Esponeva il ricorrente, a sostegno della domanda, di essere funzionario appartenente all’area C ed alla posizione economica C2 ex CCNL comparto ministeri 1998-2001 e di essere definitivamente transitato nel 2004 dal Ministero dell’Economia e Finanze all’Agenzia delle Entrate, con assegnazione alla sede di Belluno ed inquadramento nell’area F3-F, corrispondente alla posizione economica C2 del comparto ministeri.

Aggiungeva che la L. n. 145 del 2002, art. 17 bis aveva previsto l’istituzione di apposita area della vicedirigenza di personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3. esteso in prima applicazione al personale non laureato vincitore di procedure concorsuali per accedere all’ex carriera direttiva.

Soggiungeva che la disciplina della vicedirigenza dell’art. 10 L. cit. era affidata alla contrattazione collettiva sulla base di atti di indirizzo del Ministero per la Funzione Pubblica alla ARAN anche per la parte relativa alle risorse finanziarie, ma da lungo tempo era mancato qualsivoglia atto di indirizzo, che era stato emanato solo il 5/3/1996 e che, nelle more, i contratti collettivi non avevano ancora regolamentato la istituita categoria della vicedirigenza.

Rilevava di subire nocumento in conseguenza della situazione venutasi a creare, non essendo stata ancora disciplinata la categoria della vicedirigenza nè recepita dai CCNL. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza della domanda sotto vari profili.

Il Giudice adito… con sentenza n. 40/2006 …rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello il B., insistendo per la riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure.

Anche nel giudizio di gravame si costituiva l’Ufficio Finanziario, il quale chiedeva la conferma della impugnata sentenza.

Con la sentenza n. 64 del 3 febbraio – 12 maggio 2009, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello.

A sostegno della decisione osservava, come argomento determinante, che la qualità di datore di lavoro era stata assunta dalla Agenzia delle Entrate con l’emanazione del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 e, dunque, con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della L. n. 145 del 2002 (8 agosto 2002), istitutiva della vicedirigenza per i dipendenti del Ministero, e che, pertanto, a far tempo dalla entrata in vigore del predetto regolamento, il datore di lavoro del B. era l’Agenzia delle Entrate e non più, dunque, il Ministero delle Finanze, con conseguente infondatezza della la pretesa dell’appellante.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre B.M. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il B., denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, e art. 74, comma 2 nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31 e dell’art. 2112 c.c. impugna la sentenza resa della Corte di Appello di Venezia nella parte in cui questa ha ritenuto l’avvenuto suo transito nel novero dell’organico dell’Agenzia delle Entrate a partire dalla data di emanazione del D.P.R. n. 107 del 2001, il cui art. 20, dispone che “… le Agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri e competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite ed al proprio personale …”. Su tale presupposto, pertanto, il Giudice a qua avrebbe erroneamente affermato che, all’entrata in vigore della L. n. 145 del 2002 (intitolata di “riordino della dirigenza statale”) -con la quale è stato introdotto, nel corpo del già citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis sull’istituzione della vice dirigenza – il dott. B. fosse già dipendente, a tutti gli effetti, dell’odierna resistente.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), lamenta che il Giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sul proprio diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza nonostante la sua provenienza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il possesso dei requisiti indicati nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, comma 1.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, introdotto dalla L. n. 145 del 2002, art. 7 nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e art. 52, ed ancora violazione dell’art. 12 preleggi, contesta l’assunto della Corte distrettuale, secondo cui “in ogni caso, anche qualora potesse ancora riconoscersi all’appellante lo status di dipendente ministeriale, … ugualmente debba escludersi la natura immediatamente precettiva dell’art. 17 bis citato. A parere del collegio – infatti – la suddetta disposizione di legge concerne semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) che è operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccnl”.

Il ricorso è privo di fondamento per le considerazioni che seguono, svolte alla luce della recente sentenza delle SS.UU. di questa Corte (n. 14656/2011), cui va prestata piena adesione.

F” stato in proposito puntualizzato che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 bis. introdotto dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, art. 7, comma 3. poi novellato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 14 octies, conv. con mod., in L. 17 agosto 2005, n. 168, ha contemplato l’area della “vice- dirigenza”. In particolare, ha previsto che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita “separata” area della vicedirigenza nella quale e ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche 8A e 9A del precedente ordinamento; previsione questa estesa, nei limiti della compatibilità, al personale dipendente dalle altre amministrazioni soggette alla disciplina dettata dal cit. D.lgs. n. 165 del 2001 con riferimento a posizioni “equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri”.

Ha stabilito poi l’art. 11 bis, comma 2, che per questo personale, ove dipendente da amministrazioni centrali statali e non già da regioni o enti locali (per il quale ultimo invece operano i criteri di adeguamento stabiliti dal successivo art. 27) l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Successivamente per l’interpretazione autentica dell’art. 17 bis è intervenuto la L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 8, che ha previsto che l’art. 17 bis si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, la quale ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Ed ha aggiunto che il personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 bis può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

Orbene, l’art. 17 bis – nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici -quella di “vice dirigente” – ne ha demandato “la disciplina dell’istituzione”, e quindi innanzi tutto l’istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, che assegna appunto in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.

Non potendosi, dunque, attribuire al più volte richiamato art. 17 bis natura precettiva, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbite le argomentazioni sviluppate, specie, nei primi due motivi.

Va, tuttavia, soggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in subordine dal ricorrente, in relazione alla citata L. n. 15 del 2009, art. 8 che la stessa appare infondata.

Deve, infatti, osservarsi come la norma in oggetto abbia natura interpretativa di guisa che, quindi, è insuscettibile di contestazioni la sua capacità retroattiva; del resto, secondo la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, …sul presupposto per il quale il canone della ragionevotezza consente di censurare l’operato legislativo allorchè sussista una evidente sproporzione tra i mezzi approntati ed il fine asseritamente perseguito… devesi ritenere che “… è ampiamente compatibile con il suddetto canone (della ragionevolezza,) una norma interpretativa che, in una situazione di incertezza e sulla linea di una consolidata giurisprudenza costituzionale, si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in esso contenuto … riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario …” (Corte Cost.

228/2009).

Del resto, va ancora osservato come il suddetto canone della ragionevolezza appare del tutto rispettato anche sotto un ulteriore profilo; e, precisamente, allorchè il legislatore fa comunque salvi … gli effetti dei giudicati formatisi … “alla data di entrata in vigore della legge, con ciò impedendo alla disposizione di spiegare effetti ulteriori rispetto a quelli normalmente riconducibili ad una norma interpretativa (quale quella di specie) per ciò solo, secondo i principi generali, da considerarsi suscettibile di valenza ed efficacia retroattiva.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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