Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28208 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28208 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 12150-2011 proposto da:
COMUNE DI CALIMERA 9300030754, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO
GUIDO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SIDERI
CORRADO giusta delibera di Giunta Comunale n. 116 del
16/09/2010 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CASTRIGNANO’ FERNANDO;

– intimato avverso la sentenza n. 226/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE del 18/05/2010, depositata 1’11/06/2010;

Data pubblicazione: 17/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 12150 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: ici aree edificabili

1. Il Comune di Calimera ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia — Lecce 226/22/10 del 11 giugno 2010 che ha accolto l’appello del sig.
Fernando Castrignanò relativo ad avviso di accertamento ICI per l’anno 1999.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto non contesta una delle rationes decidendi della sentenza
impugnata, cioè quella secondo cui l’avviso di accertamento non ha fornito né direttamente né
indirettamente attraverso il richiamo al regolamento comunale di cui all’art. 59 lettera g) del D.
Legs 446/1997 i criteri con cui è stato attribuito un valore alle aree edificabili di pertinenza del
contribuente. Tale regolamento non possiede infatti di per sé valore normativo nei confronti dei
contribuenti in quanto accerta “i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili”, al
limitato “fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”. I valori indicati in
tale regolamento costituiscono dunque, nei confronti dei contribuenti, soltanto un indizio
utilizzabile nella determinazione del valore delle aree; indizio che deve essere invocato nell’atto
impositivo.
Stante la complessità della questione si ritiene opportuno compensare le spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013

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Reg. Gen. 12150/2011
RICORRENTE: Comune di Calimera
INTIMATO: Fernando Castrignanò

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