Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28207 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28207 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

art.9 bis.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTI RIUNITI VIGILANZA SRL con sede a Cosenza, in
persona del legale rappresentante pro tempore INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.139/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro – Sezione n. 01, in data
10.05.2010, depositata il 29 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
1

Data pubblicazione: 17/12/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23128/2011 è stata

l)

– E’

chiesta la cassazione della sentenza

n.139/01/2010, pronunziata dalla CTR di Catanzaro
Sezione n. 01 il 10.05.2010 e DEPOSITATA il 29 giugno
2010, con cui ha respinto l’appello dell’Agenzia
Entrate, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando

sull’originario

ricorso

della

contribuente, avverso l’avviso di diniego di condono ex
art.9 bis della Legge n.289/2002, relativo all’anno di
imposta 2003, ha ritenuto e dichiarato operativo ed
applicabile il condono, ai sensi della precitata
disposizione, ancor quando al versamento della rata
iniziale non sia seguito il pagamento delle successive
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte

e

delle

ritenute
2

emergenti

di
delle
dalle

depositata in cancelleria la seguente relazione:

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

clemenziale

e

una

non premiale

forma
come,

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

contribuente

chiedere

un

2002,
il

le

diritto

accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

v

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3

costituisce

e

4) – Tenuto conto che nel caso, sembra, che la
contribuente non abbia eseguito il pagamento di tutte
le rate del condono entro le previste date di scadenza,
si propone di procedere alla trattazione del ricorso in

cpc, definendolo con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Calabria,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
4

camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis

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