Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28206 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11382/2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Comano, 95

presso lo studio dell’avvocato Luciano Faraon che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA.Cr., L.N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2187/2017 della Corte di appello di Venezia,

pubblicata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 23/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata, rigettando l’appello proposto, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Verona che aveva dichiarato l’attore, L.S., decaduto dall’azione di disconoscimento della paternità con condanna al pagamento delle spese di lite.

La Corte di merito in adesione alle ragioni del primo giudice riteneva che sin dall’ottobre 2001 l’appellante, che a sostegno della proposta azione aveva fatto valere la l’impotentia generandi, fosse in condizione, in ragione della diagnosi ricevuta di “astenospermia di grado severo”, di dubitare della propria paternità evidenza avvalorata dal rilievo dell’intervenuto svolgimento nell’anno successivo, il 2002, di ulteriori indagini mediche presso un laboratorio di genetica.

La valutazione del Tribunale non era stata raggiunta da pertinente critica là dove il primo giudice aveva escluso rilevanza all’ultima delle relazioni mediche risalente al 2012 che non avrebbe aggiunto, rispetto ai precedenti, nuovi elementi diagnostici sulla dedotta incapacità di generare.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con unico motivo L.S..

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza per omessa o apparente motivazione.

Il giudice di appello si sarebbe limitato a ribadire in modo sintetico le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado senza prendere in considerazione le specifiche censure promosse dall’appellante.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio processuale di nullità per omissione o apparenza di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ricorre in caso di assenza della trama logico-giustificativa della sentenza di appello che limitandosi a richiamare le ragioni di quella di primo grado sostanzialmente la riproduca senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nei motivi di appello non esprimendo un autonomo processo deliberativo non rendendo percepibile il fondamento della decisione (vd. Cass. n. 16057 del 18/06/2018; n. 27112 del 25/10/2018; Cass. SU n. 22232 del 03/11/2016).

La sentenza impugnata sfugge all’articolata critica non sortendo all’indicato fine rilievo nè l’apprezzamento espresso dai giudici di appello che l’ipotesi dell’adulterio della moglie dell’appellante avrebbe costituito nuovo tema di indagine rispetto a quello dell’impotentia generandi introdotto in primo grado e come tale precluso in appello ex art. 345 c.p.c. nè la circostanza che la relazione medica del 2012 avesse introdotto quell’aliquid novi capace di concretizzare, a sostegno dell’azione di disconoscimento, quello che sino ad allora era un mero dubbio.

La Corte di merito ha invero comunque valutato le indicate evidenze per poi escludere che le stesse rivestissero carattere di decisività al fine della tempestività della domanda di disconoscimento ex art. 244 c.c. sicchè quanto viene in evidenza nella specie non è tanto la mancanza o apparenza di motivazione per l’omesso scrutinio delle ragioni di appello, ma lo scrutinio sulla decisività delle circostanze dedotte ad opera della Corte di merito e quindi la decisività del fatto.

Inquadrabile nella diversa fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo, palesemente infondato rispetto al descritto vizio di struttura, non soddisfa neppure quello sulla motivazione non registrandosi nell’impugnata sentenza nessuna omissione connotata da decisività, ma solo una argomentata valutazione di circostanze escluse nel loro rilievo o, comunque, così per il dedotto adulterio, non connotate da decisività.

Nulla sulle spese nella mancata costituzione degli intimati.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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