Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28206 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28206 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

CONDONO 9 bis.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PANDA SRL con sede a Pistoia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.
Massimo Angelini e Giancarlo Bellizzi, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.17,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.42/18/2010 della Commissione Tributaria
I

Fw

Data pubblicazione: 17/12/2013

Regionale di Firenze – Sezione n.

18,

in data

15.05.2009, depositata il 23 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.

Udito, per la contribuente, l’Avv. Massimo Angelini;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22226/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.42/18/2010, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione
n. 18 il 15.05.2009 e DEPOSITATA il 23 giugno 2010, con
cui ha respinto

l’appello dell’Agenzia Entrate,

confermando quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso della contribuente, avverso gli
avvisi di diniego di condono ex art.9 bis della Legge
n.289/2002 e le cartelle di pagamento, relativi IVA,
IRPEG ed IRAP degli anni dal 1997 al 2001 ed al 2003,
ha ritenuto e dichiarato operativo ed applicabile il
condono, ai sensi della precitata disposizione, ancor
quando al versamento della rata iniziale non sia
seguito il tempestivo pagamento delle successive.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2

Antonino Di Blasi;

2) La società controricorrente ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui

n. 289 del 2002, relativo

alla

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti

di
delle

imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni,

costituisce

una

forma

di

condono

clemenziale e non premiale come, invece deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

contribuente

chiedere

il

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
nell’importo

“quantum”, esattamente indicato

specificato

nella

dichiarazione

integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
3

“Il condono previsto all’art. 9 bis della legge

gli interessi di
condizionato
dovuto

e

definizione

cui all’art.

4,

il condono e

dall’integrale pagamento
il

pagamento
della

lite

di

,

quanto

rateale determina la
pendente

solo

se

della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”

(Cass.

n

20745/2010,

n.20966/2010,

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
4) – Data la concreta realtà fattuale, nel caso, si
propone di procedere alla trattazione del ricorso in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
cpc, definendolo con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
4

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento

presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

11 Fmiaggio Giadiziele

ODDO

rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.

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