Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28206 del 10/12/2020
Cassazione civile sez. II, 10/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8431-2016 proposto da:
CONNEMARA CONSULTING S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato
ALESSIO IANNELLO, e dall’Avvocato GIANFRANCO TOBIA, presso il cui
studio in Roma, viale Mazzini 11, elettivamente domicilia per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.T.N. S.P.A., rappresentata e difesa
dall’Avvocato AMEDEO ROVATTI, e dall’Avvocato ANDREA MANTINI, presso
il cui studio a Roma, via Antonio Mordini 14, elettivamente
domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 873/2015 del TRIBUNALE DI LA SPEZIA,
depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
28/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica Dott. DE RENZIS LUISA, la quale ha
concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO TOBIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che la Connemara Consulting s.r.l. aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale, in data 5/8/2013, il giudice di pace di La Spezia aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, nei confronti della stessa, su ricorso della ITN s.p.a., per il mancato pagamento della quota, di spettanza dell’ingiunta, delle spese relative al servizio.
La Connemara Consulting s.r.l., con ricorso notificato in data 2/4/2016, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.
La ITN s.p.a. ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito: – innanzitutto, la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato in data 2/4/2016 a fronte di una sentenza notificata alla società ricorrente in data 28/10/2015; – in secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto dall’avv. Alessio Iannello, che non risulta iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve esaminare, in via preliminare, le eccezioni sollevate dalla controricorrente.
2. La seconda eccezione è infondata. Questa Corte ha, in effetti, più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ancorchè anche altro difensore abilitato sia stato indicato nell’intestazione del ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso (Cass. n. 20468 del 2015; Cass. n. 4691 del 2009; Cass. n. 14657 del 2002): non anche nel caso, cui è riconducibile quello di specie, in cui la procura speciale è stata rilasciata tanto ad un difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, quanto ad altro difensore che risulta, invece, abilitato.
3. La prima eccezione è invece, fondata. Risulta, infatti, dagli atti del giudizio, che la Corte ha direttamente esaminato in ragione della natura processuale del vizio, che la sentenza impugnata è stata notificata alla società ricorrente, a mezzo di pec trasmessa all’avv. Iannello, suo difensore nel giudizio d’appello, in data 28/10/2015, laddove il ricorso per la cassazione della sentenza è stato notificato solo in data 2/4/2016, vale a dire ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
4. Il ricorso dev’essere, quindi, dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020