Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28205 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28205 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

LITISCONSORZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
D’AURIA ANTONIO residente a Roccapiemonte,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.272/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.
02, in data 01.07.2010, depositata il 24 agosto 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 17/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.21204/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.272/02/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
Staccata di Salerno n. 02 1’01.07.2010 e DEPOSITATA il
24 agosto 2010.
Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrata, ritenendo e dichiarando
l’insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad
IRPEF dell’anno 1999, l’Agenzia Entrate chiede la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di due
mezzi.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierno ricorrente, non anche la società e gli
2

1 E’ chiesta la cassazione della sentenza

altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni

all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci della
società, anche avverso un solo avviso di rettifica,
riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo
che questi prospettino questioni personali), i quali
tutti devono essere parte nello stesso processo, e che
la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi (art.14 comma I ° d.lgs
n.546/1992), perché non ha ad oggetto la singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la
posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie
(Cass.SS.UU.n.

costitutiva
1052/2007);

dell’obbligazione
trattasi

pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
3

dei redditi delle società ed associazioni di cui

con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati, destinatario di un atto impositivo, apre
la strada al giudizio necessariamente collettivo e il
adito

in

primo

grado

deve

ordinare

l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si
possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del
principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cpc
e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può
e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
4

giudice

Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;

preliminare,

alla relativa stregua,

deve

essere

rilevata

la

in via
nullità

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di partecipazione in una SNC e che
al giudizio ha partecipato solo l’intimato e non anche
gli altri soci e la società;
Considerato

che

litisconsorzio

trattasi
necessario

di

fattispecie

originario,

con

di
la

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno 2008 n.14815), con

la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione

di

principio
5

affermato

da

recente

Considerato che,

pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette
alla CTP di Salerno; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
Il Pres ente

P.Q.M.

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