Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28205 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21419/2020 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Romano,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, via

Fontana, 2;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4993/2019,

depositata il 12 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 12 dicembre 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino senegalese, aveva allegato che era stato costretto ad abbandonare il proprio paese, giungendo dapprima in Libia, quindi in Italia, dopo che la sua omosessualità era stata scoperta dal padre e a causa della violenta reazione che quest’ultimo aveva avuto all’apprendimento della circostanza;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 3 e 3 bis, art. 46, Dir. 2013/32/UE e art. 46, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per aver la sentenza impugnata escluso l’attendibilità del racconto sulla base del solo giudizio di non credibilità soggettiva del richiedente, senza fare applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e violando il dovere di cooperazione istruttoria in ordine agli aspetti specifici del paese di origine, tra cui le tradizioni e i profili culturali;

– il motivo è inammissibile;

– la decisione in esame ha puntualmente illustrato le specifiche ragioni per cui il racconto del richiedente deve ritenersi inattendibile, indicando analiticamente gli elementi di non plausibilità e di incongruenza;

– orbene, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11925);

– in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass., ord., 16 dicembre 2020, n. 28782);

– nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un articolato e puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura che si limita a contestare le conclusioni cui è giunta la Corte di appello;

– con riferimento alla censurata mancata attivazione dei poteri istruttori, si osserva che il giudice di merito ha analizzato la situazione geo-politica del Senegal facendo riferimento alla fonte rappresentata dalla relazione annuale sui diritti umani 2018 di (OMISSIS), dal cui esame ha desunto l’insussistenza di condizioni rilevanti ai fini della protezione sussidiaria richiesta;

– da quanto riferito, emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal richiedente, il giudicante ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il capo di sentenza relativa alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a);

– il motivo è inammissibile;

– la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto del ricorso originario e dell’atto di appello, necessari, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione non sia “nuova” e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato;

– con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, commi 3 e 3 bis (recte, D.Lgs. n. 25 del 2008), per aver la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti di riconoscimento della sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in ragione del fatto che il richiedente non fosse stato attinto da uno specifico provvedimento di carcerazione;

– il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;

– diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti gli estremi della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in virtù della non credibilità del racconto del richiedente e, dunque, della mancata dimostrazione dei fatti allegati, aggiungendo, solamente nell’ambito di un ragionamento ipotetico astratto, che la mancata adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti del richiedente, unita mente al carattere meramente privatistico della vicenda riferita, non giustificherebbero – anche laddove si ritenesse il racconto credibile – lo svolgimento di indagini in ordine alle condizioni carcerarie, a possibili torture o trattamenti disumani, a mancanza di trasparenza dei processi, a possibili abusi da parte delle forze di polizia;

– con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 bis e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1, n. 1, per aver il giudice di appello, con riferimento all’esame dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, omesso di effettuare l’esame comparativo tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che ha vissuto prima della partenza e che si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio;

– evidenzia, in proposito, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare l’assenza di legami nel paese di provenienza, nel quale, ove rimpatriato, non disporrebbe di mezzi di sostentamento, e il radicamento nel territorio nazionale, come dimostrato dall’inserimento nel mondo del lavoro;

– censura, infine, la sentenza di appello per violazione del dovere di cooperazione istruttoria sul punto;

– il motivo è inammissibile;

– il ricorrente fonda la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non utilmente contestate in sede di legittimità;

– in proposito, se è pur vero che il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (cfr. Cass., ord., 24 dicembre 2020, n. 29624);

– poiché l’esame della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti che sottendono al rischio di compromissione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio (cfr. Cass., ord., 10 settembre 2020, n. 18808; Cass., ord., 2 luglio 2020, n. 13573);

– il ricorrente non risulta aver assolto ad un siffatto onere, essendosi limitato ad evidenziare il livello di integrazione raggiunto nel territorio italiano che, tuttavia, se isolatamente e astrattamente considerato, non assume rilievo decisivo (cfr. Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459);

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in

assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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