Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28204 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 22/12/2011), n.28204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19383/2010 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato MORRONE Maria, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.M., domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato COLETTA Salvatore, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA ANTONIETTA DE ANGELIS, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4293/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2010 R.G.N. 422/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’avvocato MORRONE MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame svolto da D.F.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPDAP per la condanna del predetto istituto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulla buonuscita erogata in ritardo a causa del provvedimento di sequestro conservativo emesso a tutela del debito contabile del D.F. nei confronti dell’Amministrazione di cui era dipendente e degli enti previdenziali.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– il ritardo di sei anni nell’erogazione dell’indennità di buonuscita risultava dagli atti e, nelle more di tale attribuzione, l’ Amministrazione statale provvedeva a recuperare le somme di cui era creditrice, ma la somma assoggettata a sequestro veniva ancora trattenuta;

– le predette circostanze denotavano l’ingiustificato ritardo nell’erogazione dell’intera somma dovuta dall’INPDAP e, quindi, il diritto all’attribuzione degli interessi legali;

– quanto alla giustificatezza del ritardo, rilevava non solo il disposto dell’art. 429 c.p.c., ma anche la circostanza che trattandosi di sequestro conservativo effettuato, pertanto, su una somma sicuramente maggiore del credito garantito, alcuna ragionevole causa poteva individuarsi nel ritardato pagamento.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INPDAP ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione e l’infondatezza. L’INPDAP ha depositato note con le quali ha, tardivamente, enunciato profili non rientranti tra i motivi di censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di ricorso l’INPDAP denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo motivo) e violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. (secondo motivo). Censura la sentenza gravata per aver la corte di merito erroneamente statuito che il sequestro conservativo dovesse necessariamente essere effettuato su somma maggiore rispetto al credito garantito. Censura, inoltre, la decisione di merito, per aver il giudice del gravame ritenuto le somme sottoposte a sequestro conservativo liquide ed esigibili, in contrasto con il vincolo di indisponibilità che caratterizza le somme sottoposte a misura cautelare, con l’inesigibilità delle somme accantonate in epoca antecedente alla cessazione del D.F. dal servizio e con rinutilizzabilità delle somme accantonate fino alla pronuncia di condanna del giudice, non potendo il terzo custode delle somme dovute all’erario, a titolo di risarcimento per responsabilità erariale, provvedere alla liquidazione dell’indennità.

5. Con la memoria depositata in cancelleria all’esito della costituzione dell’intimato, la parte ricorrente chiede: 1) di dichiarare d’ufficio l’inesistenza del giudizio d’appello e della relativa sentenza; 2) di ritenere sanata la tardività del ricorso per intervenuta costituzione in giudizio della parte a cui l’atto era stato notificato personalmente; 3) di essere rimesso in termini per rinotificare il ricorso per cassazione.

6. Preliminarmente ritiene il Collegio che la deduzione inerente alla notificazione del gravame da parte di soggetto sprovvisto del relativo potere e conseguenti vizi del giudizio di gravame e della relativa sentenza non è stata tradotta in idonea censura e tempestivamente formulata nel ricorso per cassazione, onde non può essere esaminata in questa sede di legittimità.

7. Va, invece, esaminata dal Collegio, in via preliminare all’esame delle censure tempestivamente formulate nel ricorso, l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione per tardività.

8. L’eccezione è infondata. La sentenza della corte territoriale è stata pubblicata il 18 gennaio 2010 e notificata il 7 maggio 2010. La notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata, dall’INPDAP, il 2 luglio 2010, all’avv. De Angelis Benito presso il domiciliatario, avv. Celebrano Giulio, il quale rifiutava di ricevere l’atto per essere il predetto avvocato De Angelis deceduto. L’ufficio UNEP riconsegnava l’atto all’INDAP in data 8 luglio e il giorno seguente, il 9 luglio, la difesa dell’INPDAP chiedeva rinotificarsi il ricorso, ex art. 328 c.p.c., al D.F.M., in persona, presso la sua residenza, notifica che veniva effettuata mediante il servizio postale, con spedizione dell’atto il 13 luglio e ricezione, da parte del D.F., il 15 luglio 2010.

9. Premette, al riguardo, il Collegio che la notificazione dell’impugnazione è inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell’atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è, invece, ravvisabile (ex multis, Cass. 1108/2006; Cass. 17555/2006; Cass. 8010/2009).

10. Nella vicenda in esame, con il ricorso in primo grado la parte ha eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Benito De Angelis, in Latina, Viale dello Statuto, n. 24, ma nel ricorso in appello, il predetto avvocato De Angelis risulta, invece, domiciliato presso lo studio dell’avvocato Cerebrano, in Via Chinotto, onde il domiciliatario, avvocato Celebrano presso il cui studio il ricorso per cassazione è stato notificato, anzichè presso il nuovo difensore che ha sostituito l’avvocato Benito De Angelis deceduto in corso di causa, è da considerare avente attinenza e collegamento con il soggetto passivo della notificazione, D.F.M..

11. Invero, il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

12. Da ciò consegue che la costituzione dell’intimato, effettuata anche al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità del ricorso per cassazione, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc. 13. Passando all’esame dei motivi di ricorso, le censure sollevate dall’INAIL avverso la decisione della corte territoriale non sono pertinenti giacchè non costituisce punto decisivo della controversia la comparazione tra l’entità delle somme, vale a dire tra il credito dell’Erario e quanto dovuto a D.F. a titolo di indennità di buonuscita, ma il ritardo nell’erogazione della somma dovuta dall’INPDAP, ingiustificato o giustificato dal sequestro conservativo della predetta indennità a garanzia del debito del dipendente nei confronti dello Stato e degli enti previdenziali.

H. La sentenza impugnata – in parte corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – non è, invero, suscettibile di cassazione giacchè, nel suo nucleo essenziale, ha accolto l’appello del D.F. sul rilievo assorbente che, ritenuto il ritardo ingiustificato nell’erogazione dell’intera somma dovuta dall’INPDAP, va riconosciuto il diritto all’attribuzione degli interessi legali.

15. La Corte di merito ha poi ritenuto, ed in tale parte la motivazione va corretta, che, dato il disposto dell’art. 429 c.p.c., per cui comunque i crediti da lavoro devono essere corredati di accessori compensativi in caso di ritardata erogazione, “nel caso di specie, trattandosi di un sequestro conservativo, e quindi effettuato su somma sicuramente maggiore del credito garantito, alcuna ragionevole causa può individuarsi nel ritardato pagamento”.

16. Va premesso che, nella specie, si tratta di interessi corrispettivi poichè non maturati in relazione al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione (art. 1224 c.c.), ma riconosciuti a compensazione della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovuto (art. 1282 c.c.), e quindi con la funzione di bilanciare il vantaggio di una parte, consistente nel trattenere somme di denaro produttive di utilità oltre il termine di spettanza.

17. Invero, gli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare e, pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l’importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.

18. Così corretta la motivazione, il ricorso va, pertanto, rigettato, ravvisandosi giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in considerazione della peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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